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Sent. C. Cass. 09/05/1988, n. 3400

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1. Professionisti - Onorario - Ritardato pagamento - Rivalutazione - Necessità della prova del maggior danno
1. In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria non giustifica il risarcimento automatico ed il potere del giudice del merito di fare ricorso, in difetto di prove specifiche, ad elementi presuntivi, in ordine alla possibilità di impiego del danaro coerente con la situazione personale e professionale del creditore, postula che il creditore medesimo non si limiti a dedurre il maggior danno, ma fornisca concreti elementi che permettano di individuare e valutare le dette situazioni.

1. Conf. Cass. S.U. 5 aprile 1986 n. 2368;R ved. Cass. 27 gennaio 1988 n. 736R, 24 ottobre 1986 n. 6231[R=W24O866231], 28 giugno 1986 n. 4344.[R=W28G864344]
C.c. art. 1224, 2° c.

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