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Sent.C. Cass. 26/01/2007, n. 1752

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1. Professionista - Incarico professionale - Da P.A. - Forma scritta - Necessità - Deliberazione P.A. - Irrilevanza - Contratto a distanza - Esclusione.
1. Per il contratto d’opera professionale, quando ne sia parte committente una P.A., e pur ove questa agisca iure privatorum, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, è richiesta la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa nell’interesse sia del cittadino, sia della collettività, agevolando l’espletamento della funzione di controllo, ed è quindi espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. enunciati dall’art. 97 della Costituzione. In mancanza di apposito documento contrattuale, ai fini della valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l’esistenza di una deliberazione con la quale l’organo collegiale dell’ente abbia conferito un incarico ad un professionista. Ed è del pari escluso che detto contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza; ma deve invece essere non solo redatto per iscritto ma anche consacrato in un unico documento.

1a.- Ved. Cass. 19 ottobre 2006 n.22501 R
(Cost. art. 91; R.D. 18 novembre 1923 n. 2240, artt. 16 e 17;[R=RD224023] R.D. 3 marzo 1934 n. 383, artt. 87, 225, 296; [R=RD38334] L. 8 giugno 1990 n. 142) [R=L14290]

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