FAST FIND : GP7969

Sent.C. Cass. 08/06/2007, n. 13508

51163 51163
1. Progetto oo.pp. - Incarico del Comune - Forma scritta - Necessità
1. Nei contratti della pubblica amministrazione debbono essere osservati a pena di nullità i requisiti della forma scritta e quello della contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti contraenti, parte che per i Comuni è rappresentata dal Sindaco, unico organo legittimato a manifestare all’esterno la volontà dell’ente. La mera approvazione da parte della giunta municipale di uno schema di disciplinare sottoscritto dal professionista per la redazione di un progetto ha natura di atto ad efficacia soltanto interna con funzione meramente autorizzatoria del contratto nei confronti dell’organo legittimato a esprimere all’esterno la volontà del Comune, e cioè del Sindaco perché provveda al perfezionamento del contratto d’opera professionale da redigere per iscritto e in unico contesto nella forma pubblica amministrativa disciplinata dall’art. 16 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, restando esclusa ogni manifestazione di volontà implicita e ogni possibilità di esclusione per fatti concludenti mediante inizio dell’esecuzione.

1. Conf. Cass. 26 gennaio 2007 n. 1752 R; 26 gennaio 2006 n. 1702.R Alla regola sopra enunciata - aggiunge la Cass. 07/13508 - può farsi eccezione per i soli contratti conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, per i quali è consentita la stipulazione per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio. Correttamente perciò nella specie la Corte d’appello ha dichiarato la giuridica inesistenza di ogni contratto fra il Comune e l’arch. B, il quale chiedeva il compenso per £ ..... per la progettazione che gli era stata affidata con delibera di Giunta ..... 1990 però non sottoscritta dal Sindaco.
(R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, artt. 16 e 17)R

Dalla redazione