Sent. C. Cass. civ. 26/06/2000, n. 8691 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 26/06/2000, n. 8691

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Art. 873 Cod. civ. - Nozione di costruzione - Anche con possibilità di mobilità.

1. Ai fini dell'osservanza delle distanze legali di cui all'art. 873 Cod. civ. e alle norme integrative dei regolamenti locali, deve intendersi qualsiasi opera che pur difettando di una propria individualità abbia tuttavia i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo a nulla rilevando che tale collegamento al suolo avvenga mediante mezzi meccanici i quali consentano mediante procedimenti o manovre o procedimenti inversi una nuova mobilizzazione e l'asportazione del manufatto.

1a. Sulla nozione di costruzione ai fini delle distanze legali ex art. 873 Cod. civ. ved. C. Stato V 28 giugno 2000 n. 3637R (Il terrapieno ed il muro di contenimento, ai fini delle distanze legali, costituiscono costruzioni); Cass. 5 gennaio 2000 n. 45R; Cass. 21 dicembre 1999 n. 14379R; Cass. 22 maggio 1998 n. 5116R; Cass. 24 maggio 1997 n. 4639R; Cass. 4 dicembre 1995 n. 12489R (Deve trattarsi di opera fissa e non complementare interrata); C. Stato V 14 aprile 1993 n. 481R; Cass. S.U. 9 giugno 1992 n. 7067R.


(Cod. civ. art. 873)

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