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Sent. C. Cass. civ. 19/06/1987, n. 5019

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1. Appalti oo.pp. - Collaudo - Affidato ad un terzo - Ritardo - Responsabilità della P.A. - Permane.

1. In materia di pubblici appalti, la responsabilità della pubblica amministrazione per non aver proceduto alla verifica dell'opera ed al collaudo nel termine fissato dal capitolato e comunque senza indugio, non vien meno se la verifica della perfetta esecuzione dei lavori sia stata affidata a soggetto estraneo alla amministrazione, in quanto il ritardo nell'esecuzione dei compiti del terzo si risolve in un ritardo del collaudo dovuto dall'amministrazione con la conseguenza che per l'amministrazione, che ha l'obbligo di attivarsi perché il soggetto incaricato della verifica vi provveda nel termine previsto, il relativo ritardo le sia direttamente imputato con il conseguente obbligo del pagamento degli interessi moratori sugli importi dovuti all'appaltatore.

1. Ved. Cass. 5 luglio 1986 n. 4422; Cass. 17 gennaio 1985 n. 113; Cass. S.U. 27 febbraio 1980 n. 1359.


R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 96 e 109; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 38 e 42

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