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Sent.C. Cass. 17/01/1985, n. 113

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1. Appalti oo.pp. - Collaudo - Ritardo - Maggiori spese per vigilanza e custodia dell'opera - Diritto dell'appaltatore al compenso, previa costituzione in mora.
1. Il diritto dell'appaltatore di opera pubblica di essere compensato per attività di vigilanza e custodia dell'opera medesima, che si sia resa necessaria in relazione al ritardo dell'Amministrazione nel dare inizio al collaudo, nonostante la scadenza del termine all'uopo fissato, configura un credito per prestazioni non contemplate dal contratto, che va riconosciuto alla stregua dell'imputabilità di quel ritardo alla Committente, e semprechè l'appaltatore ne abbia fatto richiesta nell'atto di collaudo (salvo il riconoscimento formale ed esplicito della debitrice). Qualora, invece, l'indicata attività riguardi il periodo successivo al collaudo fino al momento della consegna dell'opera, l'appaltatore stesso, il quale è obbligato a provvedere a tale consegna, non può invocare la responsabilità dell'Amministrazione per gli oneri inerenti a detta attività, per il solo fatto che essa non abbia prestato la collaborazione necessaria alla consegna, occorrendo altresì la sua costituzione in mora, in applicazione dei principi generali sulla mora accipiendi fissati dal Cod. civ..

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