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Sent. C. Cass. civ. 19/04/1995, n. 4364

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1. Geometri - Limiti di competenza - Progettazione - Costruzioni in cemento armato - Esclusione - Limite - Art. 16 R.D. n. 274/1929 - Modifica ex L. n. 1086/1971 - Inconfigurabilità.

1. L'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 ammette la competenza dei geometri, per quanto concerne le costruzioni in cemento armato, solo relativamente a piccole costruzioni accessorie di edifici rurali e per uso di industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non possano comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone; mentre ogni opera in cemento armato la cui stabilità interessi comunque l'incolumità delle persone è riservata in base all'art. 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri ed architetti iscritti all'Albo; tale disciplina non modificata dalla L. 5 novembre 1971 n. 1086, che si limita a rinviare per gli ingegneri, architetti e geometri, alla previgente ripartizione di competenze, implica che ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni civili comportanti l'impiego del cemento armato.

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