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Sent. C. Cass. civ. 14/03/2017, n. 6495

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Edilizia e immobili - Locazione - Obbligazioni del locatore - Vizi della cosa locata - Conosciuti o facilmente riconoscibili - Implicita rinunzia a farli valere - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Domanda di risoluzione o di risarcimento da parte del conduttore - Inammissibilità.

In tema di locazioni immobiliari, allorquando il conduttore, all'atto della stipulazione del contratto di locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunziato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non può, pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, nè il risarcimento del danno o l'esatto adempimento, nè avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ

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