Sent. CGAR. Sicilia 06/09/2000, n. 410 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. CGAR. Sicilia 06/09/2000, n. 410

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Offerte - Offerta più vantaggiosa - Significato.
1. Il termine in una gara d'appalto di lavori pubblici, che si legge nell'art. 1 della L. 2 febbraio 1973 n. 14 deve interpretarsi come , quale offerta più vicina alla media delle offerte ammesse presentata dal concorrente, al quale perciò deve essere aggiudicato l'appalto.

1a. Sull'offerta economicamente più vantaggiosa ved. C. Stato V 17 maggio 2000 n. 2884 R (Possibilità della valutazione del progetto, preliminare all'ammissione alla gara, per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa); C. Stato VI 3 marzo 1999 n. 257R (Nella licitazione privata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla Commissione giudicatrice compete solo la valutazione delle offerte), C. Stato IV 11 febbraio 1999 n. 149R [Il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 29, b), D.Lgs. 91/406 è applicabile per un'opera di cui già esiste il progetto definitivo anche se ad esso le imprese possono proporre varianti non essenziali, si dovrà invece ricorrere all'appalto concorso qualora si richieda alle imprese la presentazione di progetti nuovi con soluzioni tecniche originali].
(L. 2 febbraio 1973 n. 14, art. 1)[R=L1473]

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