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Sent.C. Stato 11/02/1999, n. 149

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1. Appalti oo.pp. - Gare - Licitazione privata - Sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Condizioni di applicabilità.
1. Nella gara d'appalto di lavori pubblici con licitazione privata, il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall'art. 29, lett. b) del D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406 è applicabile quando si tratta di un'opera per la quale esiste già un progetto definitivo anche se a questo le imprese possono proporre varianti che però non ne alterino i caratteri essenziali a pena di esclusione; qualora invece si richieda alle imprese la presenza di progetti autonomi con soluzioni tecniche originali bisognerà ricorrere all'appalto concorso.

1a. (NF-GARE OFF.1) - Sul sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ved. C. Stato IV 2 aprile 1997 n. 309R (Nella gara d'appalto di opera pubblica mediante licitazione privata col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è legittima l'esclusione del concorrente che proponga una ideazione dell'opera diversa da quella voluta dall'Amministrazione appaltante), C. Stato IV 19 novembre 1994 n. 1339R (Anche nelle gare col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa non è ammessa la presentazione di offerte plurime). Quest'ultima sentenza si riferisce all'art. 24, 1° comma, lett. b) della L. 8 agosto 1997 n. 584[R=L58497] a cui corrisponde l'art. 29, 1° comma, lett. b) del D.L.vo 91/406 che ha abrogato, all'art. 36, 1° comma, la L. 77/584 praticamente sostituendola. Negli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata: - per i lavori di importo inferiore a 5 milioni di Ecu, l'aggiudicazione può effettuarsi con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 21 della L. Merloni (il quale, nel 1° comma, specifica che "il prezzo più basso" deve essere inferiore a quello posto a base della gara e stabilisce i modi con cui esso deve essere determinato); - per i lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di Ecu, l'aggiudicazione può effettuarsi con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui rispettivamente alle lettere a) e b) dell'art. 29, 1° comma del D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406[R=DLG40691]. Qualora si proceda con il primo dei due criteri, l'anomalia delle offerte deve essere valutata - a differenza di quanto dispone in generale l'art. 21, 5° comma del D.L.vo 91/406 - ai sensi dell'art. 21, comma 1 bis, L. Merloni. Tornando al D.L.vo 91/406, esso stabilisce inoltre: - che quando la gara è bandita sulla base di un progetto esecutivo fornito dall'Amministrazione si procede col sistema di cui all'art. 5 L. 2 febbraio 1973 n. 14 (art. 29, 3° comma); - che l'ammissibilità di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara (art. 29, 4° comma); - che non è consentita la scheda segreta prevista dall'art. 1 L. 3 luglio 1970 n. 504 (art. 29, 4° comma). Il suddetto D.L.vo espone inoltre il procedimento che l'Amministrazione appaltante deve seguire in caso di ritenuta anomalia di offerte (art. 21, comma 5).
[D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406, art. 29, lett. b)][R=DLG40691,A=29]

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