Sent. CGAR. Sicilia 26/07/2006, n. 403 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. CGAR. Sicilia 26/07/2006, n. 403

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte - Offerta migliorativa - Ammissibile per le imprese presenti - Modalità. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte - Offerta migliorativa - Concorrente assente alle operazioni - Resta escluso.
1. L’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 è applicabile alle gare per l’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, effettuata ai sensi all’art. 21, comma 1 bis della L. 94/109. In proposito questo Consiglio ritiene che, anche nel silenzio dei bandi di gara, debba essere comunque consentita l’offerta migliorativa prevista dall’art. 77 e che tale possibilità debba essere concessa alle imprese presenti, con proprio rappresentante, alle operazioni di gara ove le stesse, prima del sorteggio, formulino espressa richiesta. 2. L’assenza del concorrente in sede di operazioni di gara d’appalto ll.pp. avviene a suo rischio con riferimento all’evenienza di offerte identiche, con la conseguenza che in tale caso la stazione appaltante, nella corretta applicazione dell’art. 77, comma 2, R.D. n. 827 del 1924, richiede l’offerta migliorativa alle imprese presenti, che hanno proposto offerta uguale, e aggiudica la gara a quella più vantaggiosa, malgrado l’assenza degli altri pari offerenti.

Ved. Csi 15 febbraio 2005 n. 61 [R=WCSI15F0561] e 19 marzo 2002 n. 144. [R=WCSI19M02144] Sull’offerta economicamente più vantaggiosa ved. C. Stato V 29 novembre 2005 n. 6773 R (Criterio del confronto a coppie per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa); II 16 novembre 2005 n. 5546 R (Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa) Csi 6 settembre 2000 n. 410 R (Il termine «offerta più vantaggiosa» deve interpretarsi come «ribasso percentuale più vantaggioso», quale offerta più vicina alla media delle offerte ammesse presentata dal concorrente, al quale perciò deve essere aggiudicato l’appalto); C. Stato V 17 maggio 2000 n. 2884 R (Possibilità della valutazione del progetto, preliminare all’ammissione alla gara, per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa); VI 3 marzo 1999 n. 257 R (Nella licitazione privata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla Commissione giudicatrice compete solo la valutazione delle offerte), IV 11 febbraio 1999 n. 149 R [Il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 29, b), D.Lgs. 91/406 è applicabile per un’opera di cui già esiste il progetto definitivo anche se ad esso le imprese possono proporre varianti non essenziali; si dovrà invece ricorrere all’appalto concorso qualora si richieda alle imprese la presentazione di progetti nuovi con soluzioni tecniche originali).
1. e 2. (R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 77, c. 2)R

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