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Sent. C. Stato 09/05/2002, n. 2525

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo archeologico - Presupposto.
1. L'imposizione del vincolo archeologico, ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 1° giugno 1939 n. 1089, presuppone l'effettiva esistenza delle cose da tutelare; è quindi illegittimo il relativo decreto qualora venga dimostrato che in realtà non vi è alcun bene archeologico da proteggere nella zona vincolata.

Sul vincolo archeologico all'attività edilizia ved. C. Stato VI 7 maggio 2001 n. 2522 R (1. Il vincolo archeologico può essere imposto anche se i ruderi non sono stati materialmente trovati ma l'Amministrazione ritiene che esistano - 2. Il vincolo archeologico è ammissibile anche su una vasta zona in cui sono disseminati ruderi); Csi 21 novembre 2000 n. 449 [R=WCS21N00449] (È necessario un apposito provvedimento amministrativo per definire una zona di interesse archeologico) e Cass. pen. III 20 ottobre 1999 n. 11965 [R=WP20O9911965] [Su violazione del vincolo (artistico, storico, archeologico) e concessione in sanatoria].
(L. 1° giugno 1939 n. 1089, artt. 1 e 3) R

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