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Sent.C. Stato 08/06/2000, n. 3253

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1. Appalti oo.pp. - Subappalto - Accesso alla copia del registro di contabilità - Diritto del subappaltatore - Ex art. 22 L. 90/241.
1. In un appalto di opera pubblica (nella specie, lavori di ristrutturazione del centro storico di un Comune) il subappaltatore ha diritto di accesso, ai sensi dell'art. 22 della L. 7 agosto 1990 n. 241, alla copia del registro di contabilità; questo infatti costituisce documentazione che, anche se formalmente privatistica in quanto riguarda i rapporti interni fra l'Amministrazione appaltante e l'appaltatore, è comunque attinente al contratto d'appalto ed alla esecuzione dei lavori e perciò di rilevanza pubblicistica poiché obiettivo della P.A. è il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attraverso l'esecuzione dei lavori.

1. La stessa sentenza precisa che in generale, ai sensi dell'art. 22 L. 90/241, sussiste il diritto all'accesso degli atti della P.A., pur se afferenti in tutto od in parte a rapporti interni fra la stessa P.A. e soggetti privati, emessi per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; questi atti infatti rientrano nell'amministrazione degli interessi della collettività, riguardo alla quale la legge non contempla alcuna deroga al principio della trasparenza della imparzialità né alcuna "zona franca" per l'attività regolamentata dal diritto privato.
(L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 22)R

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