Sent.C. Stato 07/02/1990, n. 118 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 07/02/1990, n. 118

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1. Appalti oo.pp. - Albo nazionale costruttori - Importo di iscrizione - Superamento di 1/5 - Inammissibile per ATI.
1. L'art. 2 L. 29 marzo 1965 n. 203, nella parte in cui autorizza le Imprese ad assumere lavori di importo superiore, fino ad un quinto, rispetto a quello di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, non si applica alle Imprese che partecipano alle gare riunite in associazione temporanea, ai sensi dell'art. 21, 1° c., L. 8 agosto 1977 n. 584.

1. Sull'aumento di un quinto dell'importo d'iscrizione delle imprese partecipanti alla gara, non riunite in associazione temporanea, ved. Csi 13 ottobre 1987 n. 220.[R=WCSI13O87220]
L. 10 febbraio 1962 n. 57, art. 5[R=L5762,A=5]; L. 29 marzo 1965 n. 203, art. 2[R=L20365,A=2]; L. 8 agosto 1977 n. 584, art. 21[R=L58477,A=21]; L. 3 gennaio 1978 n. 1, art. 29R; L. 8 ottobre 1984 n. 687, art. 9[R=L68784,A=9]

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