Sent.C. Stato 03/05/1990, n. 328 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP2475

Sent.C. Stato 03/05/1990, n. 328

45669 45669
1. Appalti oo.pp. - Gara - ATI - Requisiti di ammissione - Importo lavori di iscrizione - Applicabilità o no dell'art. 5 L. 1962 n. 57 - Deferimento all'Adunanza plenaria Consiglio di Stato.
1. La questione se sia o meno applicabile anche alle Imprese riunite la norma contenuta nell'art. 5 L. 10 febbraio 1962 n. 57 (nel testo modificato dall'art. 2 L. 29 marzo 1964 n. 203) - secondo cui nei contratti d'appalto di opere pubbliche i costruttori possono assumere lavori d'importo pari a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto - va rimessa all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

1. Con questa ordinanza non si condivide e viene rimessa in discussione la decisione che era già stata presa dal C. Stato V 7 febbraio 1990 n. 118,R secondo la quale per le imprese riunite in associazione temporanea non si applica la disposizione che consente alle imprese individuali l'assunzione di lavori di importo superiore, fino ad un quinto, rispetto a quello di iscrizione. La IV Sezione del C. Stato conclude rimettendo la questione all'Adunanza plenaria, considerati i contrasti giurisprudenziali che su essa possono manifestarsi.
L. 10 febbraio 1962 n. 57[R=L5762]; L. 29 marzo 1965 n. 203, art. 2[R=L20365,A=2]; L. 8 agosto 1977 n. 584, art. 21[R=L58477,A=2]

Dalla redazione