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Sent. C. Stato 03/03/2004, n. 1023

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Conoscenza effettiva - Quando si verifica. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Presupposti - Fedele ricostruzione del fabbricato - Necessità - Nozione.
1. La piena ed effettiva conoscenza della concessione edilizia rilasciata ad un terzo è provata, di regola, con l'ultimazione dei lavori o con uno stato d'avanzamento dei lavori tale che non si possa avere più alcun dubbio in ordine alla consistenza, all'entità e alla reale portata dell'intervento edilizio autorizzato. 2. La ristrutturazione edilizia si propone la salvezza del complesso esistente, ossia la fedele ricostruzione del fabbricato nelle sue caratteristiche preesistenti, non soltanto dimensionali ma anche architettoniche e stilistiche, che lasci inalterati i volumi; in mancanza di tali presupposti, l'intervento deve considerarsi come nuova costruzione e, come tale, deve osservare le condizioni ed i limiti stabiliti dalle norme urbanistiche.

Ved. C. Stato V 10 febbraio 2004 n. 475 R

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