Sent. Corte Cost. 10/04/2015, n. 58 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. Corte Cost. 10/04/2015, n. 58

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Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti).

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiut

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[Premessa]


REPUBBLICA ITALIA

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Sentenza

Omissis

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Ritenuto in fatto

1.- La Commissione tributaria provinciale di Cuneo, con ordinanza del 7 gennaio 2013, ha sollevato, per la terza volta nel corso dello stesso giudizio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24R (Norme per la gestione dei rifiuti), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere e) e s), terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione.

La disposizione censurata prevede che: "[i] soggetti che gestiscono impianti di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali tali quali ad alto rischio e a rischio specifico di encefalopatia spongiforme bovina BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 Euro ogni 100 chilogrammi di materiale trattato nell'anno. I soggetti che gestiscono impianti di riutilizzo di scarti animali trattati ad alto rischio e a rischio specifico BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,15 Euro ogni 100 chilogrammi di materiale riutilizzato nell'anno".

1.1.- Il giudice rimettente premette che I.P.M. - Industria produzione mangimi srl (d'ora in avanti, I.P.M. srl) ha impugnato, nei confronti del Comune di Ceresole d'Alba e di G.E.C. - Gestione esazioni convenzionata spa, l'avviso di accertamento-liquidazione con il quale la seconda le aveva ingiunto, per conto del primo, il pagamento della somma di Euro 78.157,50, oltre ad accessori, a titolo di contributo previsto per l'anno 2006 dalla disposizione di legge regionale impugnata, quale gestore di un impianto di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali ad alto rischio e a rischio specifico di BSE.

Con ordinanza del 9 luglio 2008, la Commissione tributaria adìta aveva trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità della disposizione, sollevata dalla ricorrente I.P.M. srl con riferimento agli artt. 117 e 119 Cost.

La Corte, con ordinanza n. 309 del 2009, preso atto che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la disposizione censurata era stata abrogata dall'art. 21 della L.R. Piemonte 30 settembre 2008, n. 28 R(Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie), aveva restituito gli a

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Considerato in diritto

1.- La Commissione tributaria provinciale di Cuneo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 R(Norme per la gestione dei rifiuti), secondo cui "[i] soggetti che gestiscono impianti di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali tali quali ad alto rischio e a rischio specifico BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 Euro ogni 100 chilogrammi di materiale trattato nell'anno. I soggetti che gestiscono impianti di riutilizzo di scarti animali trattati ad alto rischio, e a rischio specifico BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,15 Euro ogni 100 chilogrammi di materiale riutilizzato nell'anno".

1.1.- La questione è stata sollevata, per la terza volta, nel corso di un giudizio introdotto da I.P.M. - Industria produzione mangimi srl, con ricorso avverso l'atto di accertamento-liquidazione dell'importo di Euro 78.157,50, oltre ad accessori, dovuto ai sensi della predetta norma regionale in relazione all'attività di gestione di un impianto di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali ad alto rischio e a rischio specifico di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), svolta nell'anno 2006 nel territorio del Comune di Ceresole d'Alba, ente per conto del quale ha proceduto, ai fini della riscossione della predetta somma, l'esattore G.E.C. - Gestione Esazioni Convenzionata s.p.a. Sono seguite altre due impugnazioni da parte di I.P.M. s.r.l., riunite alla prima nello stesso processo, aventi ad oggetto, rispettivamente, l'atto di accertamento-liquidazione dell'importo dovuto, allo stesso titolo, per l'anno 2007 ed il provvedimento con il quale il Comune di Ceresole d'Alba ha irrogato una sanzione pecuniaria per il mancato pagamento di tale importo.

2.- Secondo il rimettente la norma denunciata è invasiva delle competenze statali, ponendosi in contrasto con i seguenti parametri costituzionali:

a) l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in correlazione con l'art. 119 Cost., poiché il "contributo" regionale, oltre ad avere presupposti "non diversi" da quelli del tributo speciale statale per il deposito in discarica dei rifiuti e per il loro smaltimento tal quali in impianti di incenerimento senza recupero d'energia, previsto dall'art. 3, commi da 24 a 40, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), contraddice le finalità perseguite dalla citata legge statale, recante i principi fondamentali della materia;

b) l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la disposizione regionale incide sulla materia ambientale, attribuita all'esclusiva potestà legislativa statale.

2.1.- Occorre precisare che i commi terzo (erroneamente indicato nell'ordinanza di rimessione citando un inesistente "n. 3" della disposizione) e quarto, dell'art. 117, Cost., vengono (impropriamente) richiamati dal giudice a quo non già come parametro cui riferire la denunciata violazione, ma come disposizioni costituzionali non applicabili alla fattispecie normativa impugnata, la quale non sarebbe riconducibile né alla "valorizzazione dei beni ambientali", né alla potestà legislativa residuale delle Regioni.

2.2.- Ancora preliminarmente, è utile ricordare che non esiste una preclusione alla riproponib

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P.Q.M.

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della L

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