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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 28/04/1938, n. 1165
R.D. 28/04/1938, n. 1165
R.D. 28/04/1938, n. 1165
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[Premessa] |
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Titolo I - MUTUI PER LA COSTRUZIONE O L'ACQUISTO DI CASE POPOLARI OD ECONOMICHE |
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Capo I - Enti mutuanti |
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Art. 1.I prestiti per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche possono, oltre che da privati e da società, essere consentiti dai seguenti istituti ed enti, anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano: 1) tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie; 2) le banche popolari e le società ordinarie e cooperativ |
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Capo V - Enti mutuatari |
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Art. 16.Sono ammessi a contrarre mutui allo scopo di costruire od acquistare case popolari od economiche, oltre che i privati: 1) l'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato N7; 2) i comuni che provvedano direttamente alla costruzione di case popolari; |
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Titolo Il - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE ED ASSISTENZIALI E DEGLI ENTI ED ISTITUTI PER COSTRUZIONE OD ACQUISTO DI CASE POPOLARI OD ECONOMICHE |
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Capo I - Formalità costituzionali e statutarie della società |
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Art. 17.I soci delle cooperative di cui al n. 2 dell'art. 1 ed ai nn. 7 e 8 dell'art. 16, non possono avere una quota sociale superiore a lire 250.000 N1 o tante azioni il cui valore nominale superi tale somm |
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Art. 18.Trascorsi i 30 giorni dall'adempimento delle formalità di trascrizione ed affissione previste dall'art. 17, le cooperative non possono più goder |
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Art. 19.L'approvazione delle norme statutarie della sezione speciale di una società di mutuo soccorso, |
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Art. 20.Il Ministro per le corporazioni N3, qualora le società e le sezioni costituende, nonché le |
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Capo II - Case popolari od economiche costruite da comuni, istituti o gestioni speciali |
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Art. 21.Quando sia riconosciuto il bisogno di alloggi per le classi meno agiate, i comuni sono autorizzati, oltre che a concorrere nella dotazione di istituti per case popolari, a provvedere alla costruzione di case popolari soltanto per darle a pigione conformandosi alle leggi vigenti e a tutte le norme che disciplinano l'assunz |
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Art. 29.Può essere data facoltà agli istituti per case popolari di sostituirsi, riscattandone l |
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Capo III - Affitto delle case popolari od economiche - Procedura esecutiva e vendita delle case popolari |
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Art. 30.I comuni, gli istituti nonché le società ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza |
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Art. 31.N4 "Non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari costruite col concorso od il contributo dello Stato: |
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Art. 32.Gli istituti per case popolari - riconosciuti a sensi di legge - nella ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto, possono richiedere lo sfratto dell'inquilino moroso con ricorso al conciliatore, al pretore od al presidente del tribunale, rispettivamente competenti, a norma del codice di procedura civile, a conoscere dell'azione per pagamento e sfratto. |
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Art. 33.Gli atti giudiziari che gli istituti compiono nei procedimenti di cui all'art. 32, sono esenti dalle |
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Art. 34.Ferme restando le disposizioni riflettenti gli alloggi costruiti col concorso dello Stato, il Ministro per i lavori pubblici può autorizza |
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Art. 35.Il prezzo di vendita sarà quello corrente e può essere pagato nel caso di vendita dilaz |
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Art. 36.Gli enti di cui all'art. 34 hanno diritto di richiedere ai creditori ipotecari la divisione della ipo |
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Capo IV - Norme comuni agli enti per case popolari od economiche e alle società ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Enti comunali di assistenza |
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Art. 37.Alle persone ed agli enti che concorrono alla formazione del capitale degli istituti per case popolari e delle società ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, oltre all'interesse non eccedente la misura del 5 per cento sulle somme effettivamente versate, non può essere riservato negli statuti al |
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Capo V - Alloggi costruiti col concorso dello Stato |
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Art. 38.I comuni e gli istituiti per case popolari possono ottenere, nei limiti di spesa di cui al regio decreto legge 10.3.192 |
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Art. 39.É consentito che i contratti di affitto stipulati con patto di futura vendita ai sensi del 1 comma dell'art. 38, siano trasformati in contratti di semplice locazione ove intervenga il consenso di ambo le parti contraenti, restando in ogni caso esclusi gli as |
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Art. 40.Alla assegnazione del concorso statale a favore dei comuni ed istituti di cui all'art. 38 si provvede mediante decreto del Minist |
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Art. 41.Il concorso dello Stato viene ragguagliato, per ciascun alloggio, alla misura del 20 per cento della |
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Art. 42.Il trasferimento delle proprietà degli alloggi costruiti col concorso dello Stato, locati con patto di futura vend |
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Art. 43.Gli enti finanziatori delle costruzioni eseguite o da eseguirsi col concorso dello Stato, ai sensi dell'art. 38, sono auto |
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Titolo III - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I COMUNI - ESPROPRIAZIONI, PROGETTI PER CASE POPOLARI OD ECONOMICHE - CARATTERISTICHE E CAUTELE |
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Capo I - Compiti e facoltà dei comuni - Espropriazioni. |
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Art. 44.Sulle aree, che siano state o siano destinate da parte delle società, degli istituti e dei pri |
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Art. 45.I comuni sono autorizzati: 1) a stanziare somme nei loro bilanci per sovvenzionare enti e società per la costruzione di case po |
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Capo II - Caratteristiche delle case popolari ed economiche - Progetti e vigilanza |
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Art. 48.N9"Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico quelle costruite dagli enti e dalle società di cui all'art. 16. 2. Ogni alloggio deve: a) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili (oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ingresso e ripostiglio); |
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Art. 49.1. Sono considerate case economiche agli effetti del presente testo unico quelle costruite da privati o da istituti, società ed enti di cui ai numeri 1, 3, 6, 7 e 8 dell'a |
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Art. 58.1. Sino alla totale estinzione del debito non possono essere apportate varianti o modifiche allo stabile, accessori e pertinenze, né imposti oneri o servit&u |
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Art. 59.1. Il regolamento di cui all'art. 393 N10 |
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Art. 60.1. Salvo le disposizioni dell'art. 80, non può procedersi all'espropriazione della casa popola |
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Titolo IV - SOMMINISTRAZIONE DEI MUTUI E GARANZIE - QUOTE DI AMMORTAMENTO E DI MANUTENZIONE - PROCEDURA PRIVILEGIATA PER LE RISCOSSIONI - CONTRIBUTI ERARIALI |
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Capo I - GARANZIE IPOTECARIE DEI MUTUI E GARANZIE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DELLA CASA E PER QUELLO DELLE PIGIONI - NORME SPECIALI CONCERNENTI LE COOPERATIVE MUTUATARIE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
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Art. 62.1. Salvo le disposizioni particolari concernenti i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, quelli accordati da altri istituti ai sensi del presente testo unico debbono essere garantiti da prima ipoteca e non possono eccedere il 75% del valore accertato d |
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Art. 63.1. Le somministrazioni delle somme mutuate da istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti hanno luogo a rate correlativamente allo sviluppo delle costruzioni. 2. La prima r |
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Art. 65.«1. Le cooperative finanziate dalla Cassa depositi e prestiti sono tenute, fino alla stipulazione dei mutui edilizi individuali, a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui ed a versarne l'importo alla Cassa medesima con le modalità da essa indicate» N14. 2. Contemporaneamente le cooperative comunicano alla Cassa l'elenco dei soci morosi anche se contenente dichiarazioni negative. 3. I soci che si rendano morosi nel pagamento diretto alla cooperativa delle mensilità di ammortamento e relative quote di manutenzione, nonché dell'importo fissato dalla cooperativa pe |
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Art. 66.1. Il Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici, determina le garanzie che, nell'interesse della Cassa depositi e prestiti, devono sostituire od integrare, ove sia ritenuto opportuno, lo stipendio o la pensione che mancasse, cessasse o risultasse insufficiente in rapporto alla quota di ammortamento. La determinazione, a cura del Ministro per i lavori pubblici, è notificata al socio nonché alla cooperativa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno |
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Art. 67.1. Col pagamento della quota mensile di ammortamento a cominciare da quella successiva alla data di entrata in vigore del presente testo unico gli assegnatari sono obbligati a corrispondere mensilmente alla cooperativa l'uno per cento del costo dei rispettivi alloggi risultante dai collaudi o dal contratto |
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Art. 68.1. Il fondo dell'uno per cento è destinato esclusivamente alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi che a tenore delle disposizioni contenute nel capo secondo del titolo XII sono considerati comuni. 2. I p |
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Art. 69.1. Indipendentemente dalla sorveglianza spettante al Ministero dei lavori pubblici, la Cassa depositi e prestiti vigila a che le cooperative provvedano alla costituzione del fondo di cui all'art. 67 e curino la manutenzione dei fabbricati. |
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Art. 70.1. Per gli impiegati civili e militari, passati in virtù di speciali disposizioni legislative o regolamentari alla dipendenza di p |
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Capo II - CONTRIBUTI ERARIALI NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI - MODALITÀ, LIMITAZIONI E DECADENZA DAL BENEFICIO |
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Omissis |
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Titolo V - PROGETTI PER COSTRUZIONI FRUENTI DI CONTRIBUTO ERARIALE APPALTI E COLLAUDI |
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Capo I - APPROVAZIONE DEI PROGETTI, DEGLI APPALTI, DELLE SPESE GRAVANTI SUI MUTUI E DELLE PROPOSTE DI TRANSAZIONE - NORME DI ESECUZIONE, TECNICHE E CONTABILI - REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DIPENDENTI DAI COLLAUDI |
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Art. 78.1. Gli enti costruttori devono uniformarsi per la contabilità dei lavori alle norme del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con regio decre |
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Art. 79.N11 1. Tutti gli atti definitivi di a |
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Art. 80.1. Tutti i rapporti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari ed economiche mutuatari della Cassa |
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Capo II - COLLAUDI E RICORSI - APPROVAZIONE DEI COLLAUDI E DEI RIPARTI DELLE SPESE - OPERE INCOLLAUDABILI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO - CONTROVERSIE CON LE IMPRESE |
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Art. 81.N12 "1. L'incarico di collaudare i lavori degli enti costruttori di case popolari od economiche è affidato, qualunque sia l'importo delle |
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Art. 82.N12 "1. Il direttore dei lavori non p |
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Art. 83.1. Il collaudo delle costruzioni di cui all'art. 82 deve essere compiuto entro sei mesi dalla nomina |
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Art. 84.1. La relazione definitiva di collaudo col riparto, tra i soci, della spesa occorsa per la costruzione dei fabbricati, deve essere trasmessa dal collaudatore, per il tr |
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Art. 85.N13 1. Il collaudo ed il riparto della spesa sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, dopo di che può rilasciarsi il nulla osta per il pa |
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Art. 86.1. Le decisioni dei collegi arbitrali sulle controversie insorte fra ente costruttore ed impresa non |
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Art. 87.1. Qualora i lavori siano dichiarati in tutto od in parte incollaudabili, oltre l'applicazione delle |
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Titolo VI - NORME SPECIALI RIFLETTENTI I SOCI E GLI ALLOGGI DELLE COOPERATIVE MUTUATARIE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
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Capo I - Cariche sociali - Cooperative a proprietà indivisa e individuale - Requisiti per l'ammissione a socio e ad aspirante socio - Attribuzione degli alloggi |
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Art. 90.N4 "Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categori |
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Art. 91.N4 "Delle cooperative per costruzione od acquisto di case popolari ed economiche mutuatarie della cassa depositi e prestiti fanno parte esclusivamente: |
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Art. 92.Le cooperative mutuatarie dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato devono essere costituite esclusivamente fra il persona |
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Art. 93.I consigli di amministrazione in sede di iscrizione a socio debbono, a parità di condizione, p |
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Art. 94.I consigli di amministrazione sono tenuti a compilare l'elenco degli aspiranti soci i quali debbono possedere, all'atto della loro iscrizione, i requisiti necessari per l'ammissione a socio. |
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Capo II - PRENOTAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI; MODALITÀ E DIVIETI - DIRITTI DEI SOCI PRENOTATORI PASSATI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI NON STATALI - COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI SOCI E DELLA CONSEGNA DEGLI ALLOGGI - PROVVEDIMENTI PER RIDUZIONE NUMERICA DI AMBIENTI |
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Art. 96.N4"I consigli di amministrazione debbono |
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Art. 98.I consigli di amministrazione, non appena gli alloggi siano ritenuti abitabili, procedono all'assegnazione dei medesimi a favore dei soci prenotati, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal socio e da un rappresentante della cooperativa all'uopo delegato, contenente |
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Art. 103.Omissis |
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Capo IV - AFFITTI, CESSIONI, PERMUTE E TRASFERIMENTI - CONCORSO DI COEREDI NELLE COOPERATIVE ANCHE NON FRUENTI DI CONTRIBUTO ERARIALE |
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Art. 111. |
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Art. 112.1. Fino alla stipulazione del contratto di mutuo individuale, i corrispettivi di fitto degli alloggi, dati in locazione in tutto od |
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Art. 113.1. I soci assegnatari e prenotatari, anche se appartenenti a cooperative diverse, finanziate tanto dalla cass |
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Art. 114. |
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Art. 115. |
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Art. 116.Nelle cooperative a proprietà individuale e contributo erariale, al socio che muoia dopo la consegna dell'alloggio di cui all'art. 98, succedono i suoi eredi secondo il diritto comune. La qualit&agrav |
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Art. 117. |
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Artt. 118 – 138 |
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Titolo VIII - CONTRATTI DI MUTUO EDILIZIO INDIVIDUALE, RISCATTI ED ALIENAZIONI |
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Art. 139.Il contratto di mutuo edilizio individuale, mediante il quale il socio assegnatario acquista, ai sensi dell'art. 229, la proprietà dell'alloggio, viene stipulato, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici ed in conformità delle risultanze del collaudo approvato, mediante atto pubblico, in cui intervengono la cooperativa legalmente rappresentata, il socio e la Cassa depositi e prestiti in persona del Direttore ge |
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Titolo XII - NORME CHE DISCIPLINANO IL CONDOMINIO, I DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SINGOLI PROPRIETARI NELLE COOPERATIVE A CONTRIBUTO ERARIALE E MUTUATARIE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
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Capo I - Disposizioni comuni |
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Art. 201.Le disposizioni contenute nel presente titolo costituiscono parte integrante del contratto di assegna |
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Art. 202.Per edificio, a tutti gli effetti del presente titolo, si intende quello che, in osservanza di quanto |
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Art. 203.I diritti e gli obblighi dei condomini, in quanto non sia provveduto dalle norme di questo titolo e d |
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Capo II - Degli elementi che costituiscono oggetto di condominio |
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Art. 204.Ogni edificio separato, se appartiene a più condomini, dà luogo ad un condominio a sé. |
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Art. 205.Fra i condomini di ciascun edificio, costituiscono proprietà comune ed indivisibile: a) l'area su cui sorge la costruzione, le recinzioni di zone comuni, le fondazioni, i muri maestri, il tetto, il cornicione, le intercapedini tra i fabbricati; b) il cortile, le chiostrine, il giardino, escluse le zone assegnate in proprietà ai singoli soci; c) la rete delle fognature |
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Art. 206.I lastrici solari, le terrazze che non siano state originariamente destinate ai servizi comuni anche |
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Art. 207.Non è consentito l'abbandono o la rinunzia alla comproprietà degli elementi comuni dell |
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Art. 208.I muretti che dividono le aree destinate a giardino o delimitano le zone delle terrazze attribuite in propriet& |
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Capo III - Dell'amministrazione del condominio e dei diritti e obblighi dei condomini |
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Art. 209.I condomini di ciascun edificio separato o distinto o che sia riconosciuto condominio autonomo a norma del secondo comma dell'art. 204 dovranno, su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, costituirsi in cooperativa a sé stante, purché il numero dei condomini non sia minore di tre. Il Ministro per i lavori pubblici potr |
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Art. 210.Determinata la divisione di una cooperativa ai termini dell'art. 209 le questioni che sorgono sulla r |
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Art. 211.Quando, per la esiguità del numero dei soci, non sia possibile assegnare tutte le cariche sociali, q |
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Art. 212. |
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Art. 213.Per sopperire alle spese di amministrazione e gestione sociale, deve essere costituito un fondo col c |
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Art. 214.I condomini non possono compiere atti che importino variazioni nella destinazione originaria delle parti comuni del fabbricato e degli accessori, né arrecare modificazioni alle parti comuni del fabbricato ed al giardino comune, senza previo consenso |
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Art. 215.Qualora si tratti di innovazione che, quantunque riconosciuta utile, importi una spesa eccessivamente gravosa ai condomini, ovv |
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Art. 216.La facoltà di sopraelevare può essere esercitata dal proprietario dell'ultimo piano purché quest |
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Art. 217.Quando si tratti di edificio coperto da tetto il proprietario dell'ultimo piano deve, se sopraeleva, |
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Capo IV - Delle opere di manutenzione, delle spese e dei fondi a cui attingere per sostenerle |
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Art. 218.Le norme degli artt. 67, 68 e 69 che disciplinano la manutenzione, la imputazione ed il carico delle |
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Art. 219.I consigli di amministrazione delle cooperative non possono provvedere a spese di manutenzione ordina |
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Art. 220.Ove risulti la necessità di eseguire opere di manutenzione e non vi venga provveduto, entro termine perentorio da assegnarsi dal Ministero dei lavori pubblici, a cura del proprietario o dei proprietari interessati o, se del caso, della cooperativa o delle cooperative interessate, il Ministero stesso ne disporrà l'esecuzione d'ufficio. A tal u |
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Art. 221.Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà, divenuti definitivi il piano dei lavori e quello |
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Art. 222.Quando la spesa per lavori di manutenzione da eseguirsi sul fondo previsto dall'art. 67, comma primo, |
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Art. 223.Alle spese per il consumo dell'acqua, salvo che questa abbia formato oggetto di assegnazione in propr |
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Art. 224.La spesa per l'assicurazione dell'edificio contro i danni dell'incendio, del fulmine e dello scoppio del gas, è ripartita tra i condomini in proporzione del valore del rispettivo alloggio. Le cooperative edilizie sono tenute a stipulare con le società presso le quali hanno assicurato o assicurano, ai sensi delle disposizioni vigenti, le costruzioni sociali, patti da rinnovare alla scadenza e da redigersi nelle forme stabilite dalla Cassa dep |
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Art. 225.Nei riguardi degli ascensori sono suddivisi tra i condomini in quote progressive decrescenti dall'alto in basso, secondo che sarà determinato nel regolamento previsto |
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Art. 226.Le spese per la normale manutenzione e per la riparazione dell'impianto del termosifone comune, escluse q |
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Art. 227.Omissis |
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Titolo XIII - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo unico |
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Art. 241.1. Sono a carico delle cooperative a contributo erariale, dei privati, degli istituti od enti costruttori di case popolari od economiche, le spese per gite di servizio effettuate, nel loro interesse, da funzionari dello Stato. 2. In tal caso competono le indennità ordinarie di trasferta e di viaggio con gli aumenti previsti dalle norme vigenti per gite a carico di privati. Le relative distinte di indennità, trasmesse dal Ministero dei lavori pubblici ai privati, alle cooperative, agli |
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