Ai sensi dell'art. 14 della legge 13.5.1965, n. 431, i poteri attribuiti dal presente articolo al Ministro dei lavori pubblici, sono devoluti ai Provveditori alle opere pubbliche, senza alcun limite di importo. I compiti attribuiti alla commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica sono devoluti ai comitati tecnico amministrativi.

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