Il documento chiarisce che il contribuente che intenda fruire della detrazione per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni recate dal D.M. 41/1998, ed in particolare dall’art. 1, comma 3, secondo cui il pagamento delle spese detraibili deve avvenire mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Il documento precisa inoltre che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane s.p.a. dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del D.L. 78/2010 all’atto dell’accredito del pagamento, e che pertanto non è più sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione anche in presenza di un bonifico carente dei requisiti necessari per operare detta ritenuta del 4% (cfr. Circolare 10/06/2004, n. 24/E, Risoluzione 15/07/2008, n. 300/E e 07/08/2008 n. 353/E).
La detrazione potrà comunque essere riconosciuta nell’ipotesi in cui l’istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico completo con i dati necessari per operare la ritenuta del 4%. Per effetto del nuovo pagamento, nell'ambito della propria autonomia negoziale, le parti potranno definire le modalità di restituzione all'istante dell'importo originariamente pagato.