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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Provv. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 26/02/2014
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. ANAC 10/02/2016, n. 115
- Delib. ANAC 13/09/2017, n. 949
- Delib. ANAC 27/02/2019, n. 164
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[Premessa]Il Consiglio Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture disciplina con regolamento l'esercizio del potere sanzionatorio nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti; Visto, altresì, l'art. 6, comma 11, de |
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Parte I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI |
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Titolo I - Principi e disposizioni comuni |
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Art. 2. - Ambito di applicazione1. Il Regolamento disciplina il procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio |
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Art. 3. - Segreto d'ufficio1. Nei limiti necessari per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di cui al Re |
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Art. 4. - Comunicazioni1. Le comunicazioni e le notificazioni relative ai procedimenti disciplinati dal pres |
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Parte II - PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER OMESSE O FALSE COMUNICAZIONI ALL'AUTORITA' |
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Titolo I - Procedimento sanzionatorio nei confronti dei soggetti che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Autorità ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri (art. 6, commi 9 e 11, del Codice) |
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Art. 5. - Fase pre-istruttoria1. La richiesta di documenti, informazioni e chiarimenti ai soggetti indicati dall'art. 6, comma 9, del Codice, viene inviata, dall'Ufficio dell'Autorità cui occorrono le predette informazioni o documenti, al soggetto in possesso delle stesse, con assegnazione di un termine e con espresso avvertimento della conseguenza sanzionatoria di cui al |
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Art. 6. - Fase istruttoria1. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati: a) l'oggetto del procedimento e la sanzione comminabile all'esito dello stesso, nel limite massimo irrogabile; b) il termine non superiore a 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio, fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente Regolamento; c) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l'audizione dinanzi all'U.O.R., nel termine massimo di 20 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine pu&ograv |
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Art. 7. - Audizione delle parti in fase istruttoria1. Nel corso dell'audizione il responsabile del procedimento invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari. Per gli operatori econom |
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Art. 8. - Conclusione della fase istruttoria1. L'U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti, può proporre al Direttore Generale competente: a) l'archiviazione del procedimento, nei casi in cui verifichi la manifesta insussistenza dei presupposti per il suo avvio; |
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Art. 9. - Fase decisoria1. Al termine della fase istruttoria, l'U.O.R. sottopone la questione al Consiglio, che può: a) adottare il provvedimento finale; |
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Art. 10. - Omesse o false comunicazioni a stazioni appaltanti, enti aggiudicatori o organismi di attestazione1. Il procedimento di cui al presente Titolo I si applica anche per l'irrogazione della sanzione pecuniaria da parte dell'Autorità, ai sensi |
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Art. 12. - Segnalazioni sui CEL da parte delle SOA1. Le SOA che, nell'attività di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, lett |
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Titolo II - Procedimento sanzionatorio nei confronti delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di adempiere agli obblighi informativi ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri (art. 7, comma 8, del Codice) |
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Art. 13. - Fase pre-istruttoria1. L'Ufficio competente con cadenza periodica provvede a verificare il corretto assolvimento degli obblighi informativi di cui all'art. 7, comma 8, del Codice a carico delle stazioni a |
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Art. 14. - Fase istruttoria1. L'U.O.R. comunica al soggetto inadempiente l'avvio del procedimento per l'irrogazi |
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Art. 15. - Audizione delle parti in fase istruttoria1. All'audizione delle parti in fase istruttoria si applica l'art. 7. |
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Art. 16. - Conclusione della fase istruttoria |
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Art. 17. - Fase decisoria1. Alla fase decisoria si applicano gli articoli 9 e 11. |
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Titolo III - Procedimento sanzionatorio per violazione da parte delle imprese dell'obbligo di informazione (art. 74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice) |
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Art. 18. - Condotte sanzionate. Ambito di applicazione1. Alle imprese qualificate ai sensi dell'art. 40 del Codice, l'Autorità può comminare, ai sensi dell'art. 74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione de |
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Capo I - Procedimento sanzionatorio per mancata risposta alle richieste, afferenti la qualificazione, formulate dall'Autorità ai sensi dell'art. 6, comma 9 del Codice |
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Art. 19. - Fase pre-istruttoria1. La richiesta di documenti, informazioni e chiarimenti viene inviata all'impresa qu |
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Art. 20. - Fase istruttoria1. Alla fase istruttoria si applica l'art. 6. 2. La comuni |
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Art. 21. - Audizione delle parti in fase istruttoria1. All'audizione delle parti in fase istruttoria si applica l'art. 7. |
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Art. 22. - Conclusione della fase istruttoria1. Alla conclusione della fase istruttoria si applica l'art. 8. |
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Art. 23. - Fase decisoria1. Alla fase decisoria si applica l'art. 9. |
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Capo II - Procedimento sanzionatorio su segnalazione delle SOA |
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Art. 24. - Fase pre-istruttoria1. Qualora l'impresa sia inadempiente alle richieste della SOA attestante, formulate per le finalità previste dall'art. 70, comma 1, lettera f), del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice, nel termine indicato dalla SOA stessa comunque non su |
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Art. 25. - Procedimento1. L'U.O.R. applica il procedimento di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del preceden |
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Art. 26. - Presupposto della segnalazione1. Qualora l'impresa sia sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al |
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Art. 27. - Criterio di individuazione del procedimento applicabile1. I procedimenti descritti nel presente Titolo III, Capi I e II, hanno carattere di |
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Parte III - PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI COMPROVA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E NEI CONFRONTI DELLE SOA |
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Titolo I - Procedimento sanzionatorio in materia di comprova, da parte degli operatori economici, del possesso dei requisiti generali o speciali di qualificazione (art. 38, comma 1-ter; art. 48, commi 1 e 2, del Codice) |
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Art. 28. - Fase pre-istruttoria1. L'U.O.R. avvia la fase pre-istruttoria del procedimento sanzionatorio in materia di comprova, da parte degli operatori economici, del possesso dei requisiti generali o speciali di qualificazione ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter e dell'art. 48, commi 1 e 2, sulla base delle segnalazioni ricevute dalle stazioni appaltanti o dagli enti aggiudicatori ovvero d'ufficio. |
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Art. 29. - Fase istruttoria1. Il procedimento sanzionatorio inizia con la comunicazione di avvio nella quale sono indicati: a) l'oggetto del procedimento e le sanzioni comminabili all'esito dello stesso, nel limite massimo irrogabile; b) il termine, non superiore a 180 giorni, per la conclusione del procedimento, decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio, fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente Regolamento; c) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di |
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Art. 30. - Audizione delle parti in fase istruttoria1. Nel corso dell'audizione il responsabile del procedimento invita le parti o i loro |
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Art. 31. - Conclusione della fase istruttoria1. L'U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti, può proporre al Direttore Generale competente: a) l'archiviazione del procedimento, nei casi |
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Art. 32. - Fase decisoria1. Al termine della fase istruttoria, l'U.O.R. sottopone la questione al Consiglio che può: a) adottare il provvedimento finale; b) richiedere all'U.O |
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Art. 33. - Criteri per la quantificazione delle sanzioni1. Per la determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria l'Autorità segue i parametri contenuti nell'art. 6, comma 8, del Codice e nell'art. 11 de |
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Titolo II - Procedimento sanzionatorio nei confronti degli operatori economici che abbiano reso false dichiarazioni o presentato falsa documentazione alle SOA ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione (art. 40, comma 9-quater, del Codice) |
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Art. 34. - Fase pre-istruttoria1. Le SOA comunicano all'operatore economico e all'Autorità l'esito dei procedimenti di accertamento del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici svolti ai sensi dell'art. 40, comma 9-ter, del Codice, entro 10 giorni dalla conclusione dei medesimi ai sensi dell'art. 70, c |
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Art. 35. - Fase istruttoria1. Entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui la comunicazione è completa ai sensi dell'art. 34, comma 1, l'U.O.R. comunica all'operatore economico ed alla SOA l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi all'art. 40, comma 9-quater del Codice. 2. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati: a) l'oggetto del procedimento e le sanzioni comminabili all'esito dello stesso, nel limite massimo irrogabile; b) il termine, non superiore a 180 giorni, per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza del termine di cui alla successiva lettera c), fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente Regolamen |
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Art. 36. - Audizione delle parti in fase istruttoria1. All'audizione delle parti in fase istruttoria si applica l'art. 30. |
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Art. 37. - Conclusione della fase istruttoria1. L'U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti, può: a) proporre al Consi |
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Art. 38. - Fase decisoria1. Al termine della fase istruttoria, l'U.O.R. sottopone la questione al Consiglio, il quale può a seguito del relativo esame: a) adottare il provvedimento finale; b) richiedere all'U.O.R. un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico; c) convocare in audizione le parti, nonché ogni altro |
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Art. 39. - Sospensione dell'attività di attestazione1. Ferme restando le previsioni di cui agli articoli 76, comma 3 e 77, comma 3, del R |
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Titolo III - Procedimento sanzionatorio nei confronti delle SOA (art. 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione) |
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Art. 40. - Fase pre-istruttoria e istruttoria1. L'U.O.R. competente, venuto a conoscenza dell'esistenza del verificarsi di circostanze che potrebbero ricondursi ad una delle fattispecie di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della sussistenza dei presupposti per formulare una contestazione di addebiti alla SOA. Quando l'U.O.R. competente viene a conoscenza dell'esistenza delle summenzionate circostanze a seguito di denuncia di terzi interessati, esso procede alla acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della sussistenza dei presupposti per formulare una eventuale contestazione di addebiti alla SOA nei 90 giorni successivi. 2. Entro 60 giorni dalla acquisizione della documentazione e/o delle informazioni utili alla formulazione di una contestazione di addebiti, sussistendo i presupposti per procedere, l'U.O.R. competente provvede all'invio della comunicazione di avvio del procedimento in Consiglio per la necessaria approvazione. La comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio viene, quindi, effettuata entro 30 giorni dalla sua approvazione da parte del Consigl |
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Art. 41. - Audizione delle parti in fase istruttoria1. All'audizione delle parti in fase istruttoria si applica l'art. 30. |
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Art. 42. - Conclusione della fase istruttoria1. Nei casi in cui l'U.O.R. ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, prima d |
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Art. 43. - Fase decisoria1. Al termine della fase istruttoria, l'U.O.R. sottopone la questione al Consiglio che può: a) adottare il provvedimento finale; b) richiedere all'U.O.R. un supplemento |
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Parte IV - CASELLARIO |
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Art. 45. - Durata della pubblicazione nel Casellario dell'annotazione e modalità di inserimento delle annotazioni relative a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria1. Il termine di durata delle annotazioni inserite nel Casellario, indicato nel provvedimento finale, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, art. 40, comma 9-quater ed art. 48, comma 1, del Codice decorre dalla data di pubblicazione delle annotazioni stesse. Trascorso detto termine, le annotazioni perdono efficacia. |
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Parte V - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 46. - Moduli segnalazioni1. Le segnalazioni inviate dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori, sull |
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Art. 47. - Accesso agli atti del procedimento1. L'accesso agli atti relativi ai procedimenti di cui al presente Regolamento &egrav |
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Art. 49. - Entrata in vigore e abrogazioni1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Dall'entrata in vigore del Regolamento sono abrogati i seguenti atti: a) «Regole del procedimento per l'iscrizione nel c |
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