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L. 06/01/1931, n. 92

Conversione in legge, con modifiche, del R. Decreto-Legge 3 aprile 1930, n. 682, recante norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche.
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4197105 4200125
Preambolo


VITTORIO EMA

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4197105 4200126
Articolo unico

È convertito in legge il r. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682 R, che approva le nuove norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche, con le modificazioni seguenti:

All'art. 7, delle norme per le località della prima categoria il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Per edifici isolati, che abbiano intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta nel seguente articolo 8, possono essere ammessi, in seguito a parere favorevole del consiglio superiore dei lavori pubblici, per tutto o parte di ciascun edificio, un numero di piani ed altezze, maggiori di quelli stabiliti nel precedente art. 6 e nei primi due commi di questo articolo, quando siano giustificati da ragioni di pubblica utilità, di servizio pubblico, di culto, di interesse artistico o di esercizio industriale.”.

Allo stesso art. 7, delle norme per le località della prima categoria, dopo il terzo comma è aggiunto il comma seguente:

“In tali edifici anche l'altezza dei singoli piani può essere maggiore di quella fissata dal successivo art. 10.”.

L'art. 11, delle norme per le località della seconda categoria è sostituito dal seguente:

“Le nuove costruzioni fuori dei centri abitati o nel prolungamento dei centri abitati lungo strade esistenti non contemplate da piani regolatori, sono soggette all'osservanza delle norme fissate nei precedenti articoli. qualora la strada lungo la quale si deve fabbricare non abbia la larghezza minima di metri 8, i nuovi edifici debbono costruirsi alla distanza di metri 4 dall'asse della strada esistente e la loro altezza media verso la strada stessa non può essere superiore a metri 10,50 (m. 8 + 2,50).

Per gli edifici di altezza superiore a m. 10,50 la distanza di m. 4 dall'asse stradale deve essere aumentata della differenza fra l'altezza di ciascun edificio e i metri 10,50.

Quando non si possa costruire che da un solo lato della strada l'altezza degli edifici stabilita dai due comma precedenti, può essere aumentata di m. 4, sempre nei limiti fissati dai precedenti articoli.”.

Il terzo comma dell'art. 12 delle norme per le località della prima categoria è sostituito dal seguente:

“I fumaioli debbono essere di lamiera di ferro, di ardesia artificiale o di cemento armato o di tipo equivalente. tutte le altre opere debbono essere intelaiate o baraccate e solidamente collegate con le strutture dell'edificio.”.

Il primo comma dell'art. 20 delle norme per le località della prima categoria è sostituito dal seguente:

“Quando negli edifici a muratura ordinaria le travi portanti dei solai abbiano tale sezione da lasciar temere la flessione laterale, questa deve esser

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