FAST FIND : NN16219

R.D.L. 03/04/1930, n. 682

Nuove norme tecniche ed igieniche per le località sismiche.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 06/01/1931, n. 92 (Legge di conversione), riportate in corsivo
- L. 22/12/1932, n. 1838

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Preambolo


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA


Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;

Visto il r. decreto 13 maggio 1915, n. 775;

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Art. 1.

Alle norme tecniche ed igieniche contenute nei decreti reali 13 marzo 1927, n. 431

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Art. 2. - Zone di applicazione

Le norme tecniche ed igieniche di edilizia sono applicabili soltanto nei Comuni, o frazioni di Comune, compresi nell'elenco allegato al presen

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PARTE I - NUOVE COSTRUZIONI
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Art. 3. - Terreni sui quali sono vietate le nuove costruzioni

Norme per le località della 1acategoria

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Art. 4. - Terreni sistemati a ripiani

Norme per le località della 1acategoria

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Art. 5. - Strade

Norme per le località della 1acategoria

Nei nuovi centri abitati, negli ampliamenti dei quelli esistenti, nell'apertura di nuove strade, e nel prolungamento di abitati lungo strade esistenti dipendenti da piani regolatori, le strad

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Art. 6. - Altezza normale degli edifici e numero dei piani

Norme per le località della 1acategoria

L'altezza dei nuovi edifici, nelle fronti verso strade, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda ed il piano o marciapiede stradale nell'immediata vicinanz

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Art. 7. - Maggiori altezze e maggior numero di piani

Norme per le località della 1acategoria

In casi eccezionali, quando le amministrazioni comunali abbiano dato il loro consenso giustificato da esigenze edilizie, possono ammettersi anche edifici a tre piani, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da richiedersi per ogni singolo edificio.

In questi casi l'altezza massima dell'edificio nelle fronti verso strada può raggiungere nelle strade in piano metri 12 e

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Art. 8. - Altezza degli edifici in relazione alla larghezza delle strade e alla distanza dagli altri edifici

Norme per le località della 1acategoria

Fermi restando i limiti massimi stabiliti ai precedenti articoli 6 e 7, la nuove case non possono avere verso la strada, sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa, a meno che si tratti di strada lungo la quale non si possa fabbricare che da un sol lato, nel qual caso quell'altezza può essere aumentata di metri 4.

Nel caso che, nei limiti massimi soprarichiamati, si voglia dare agli edifici un'altezza maggiore dei quella prescritta dal precedente comma nei riguardi della larghezza stradale, l'edificio deve essere costruito in ritiro, rispetto al ciglio stradale, di tanto quanta è

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Art. 9. - Eventuali deroghe alle antecedenti disposizioni

Norme per le località della 1acategoria

Q

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Art. 10. - Altezze dei piani -livello dei pavimenti - cantinati

Norme per le località della 1acategoria

L'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare metri 5, salvo il caso di terreni in pendio, nei quali l'altezza dei piani terreni può raggiungere 6 metri.

Nella casa a due piani il pavimento del piano terreno sulle fronti verso le strade non può essere sopraelevato, rispetto al piano o al marciapiede stradale, più di metri 2 nelle strade in piano e di metri 2,70 in quelle in pendio, ed in questo caso la sopraelevazione media del pavimento in ciascuna fronte verso strada non può superare i metri 2.

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Art. 11. - Altezza degli edifici fuori dei centri abitati

Norme per le località della 1acategoria

Le nuove costruzioni fuori dei centri abitati o nel prolungamento dei centri abitati lungo strade esistenti non contemplate da piani regolatori, sono soggette all'osservanza delle norme fissate nei precedenti articoli. Qualora la strada lungo la quale debbono sorgere i nuovi edifici non abbia la larghezza minima di metri 8 e quando l'altezza

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Art. 12. - Divieto di opere sopra il piano di gronda

Norme per le località della 1acategoria

Al disopra del piano di gronda non si possono eseguire opere di alcuna specie, esclusi i muri di timpano, i fumaioli, i parapetti dei terrazzi o gli attici quando la copertura è a tetto, gli abbaini, i lucernari e la gabbia della scala.

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Art. 13. - Materiali e mano d'opera

Norme per le località della 1acategoria

I lavori di costruzione dei

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Art. 14. - Sistemi costruttivi

Norme per le località della 1acategoria

Salvo i casi previsti dai successivi articoli 16, 17 e 18, gli edifici debbono essere costruiti con muratura armata atta a resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione o trazione, flessione e taglio.

Per l'esecuzione delle opere in conglomera

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Art. 15. - Fondazioni

Norme per le località della 1acategoria

Le fondazioni debbono realizzare un saldo radicamento della fabbrica col terreno.

Quando l'edificio è costruit

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Art. 16. - Muratura ordinaria negli edifici ad un sol piano

Norme per le località della 1acategoria

Negli edifici a solo pianterreno, anche se cantinato, è ammessa la muratura ordinaria alle seguenti condizioni:

a) la costruzione deve essere fatta con buona malta;

b) i muri perimetrali debbono essere collegati fra loro da muri interni trasversali distanti non più di metri 6 da asse ad asse, e nei corpi di fabbrica multipli i muri perimetrali stessi debbono essere collegati da muri longitudinali (muri di spina) pure distanti non più di metri 6 da asse ad asse;

c) i muri maestri (cioè perimetrali, di spina e trasversali, di cui al precedente comma b) debbono essere eseguiti omogeneamente con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre, di forma parallelepipeda rettangolare, oppure a struttura listata fatta con pietra spezzata ed interrotta da corsi orizzontali di matt

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Art. 17. - Muratura ordinaria degli edifici a due piani

Norme per le località della 1acategoria

La muratura ordinaria, con malta come al precedente articolo, è altresì ammessa per gli edifici a doppia elevazione dell'altezza media non superiore a metri 8, misurata secondo i criteri dell'art. 6, alle seguenti condizioni:

a) la struttura delle murature e la distanza fra asse ed asse dei muri maestri longitudinali e trasversali debbono essere conformi alle prescrizioni contenute nei commi a), b) e c) del precedente art. 16;

b) i muri di elevazione debbono essere posati al piano di spiccato su muri di fondazione continui i quali debbono avere lo spessore non minore di centimetri 8

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Art. 18. - Costruzioni in legno

Norme per le località della 1acategoria

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Art. 19. - Volte

Norme per le località della 1acategoria

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Art. 20. - Solai

Norme per le località della 1acategoria

Quando negli edifici a muratura ordinaria le travi portanti dei solai abbiano tale sezione da lasciar temere la flessione lat

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Art. 21. - Materiali dei soffitti

Norme per le località della 1acategoria

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Art. 22. - Pareti

Norme per le località della 1acategoria

Per riempimento o rivestimento nelle costruzioni intelaiate o baraccate sono ammesse le strutture seguenti:

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Art. 23. - Membrature di legno

Norme per le località della 1acategoria

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Art. 24. - Scale

Norme per le località della 1acategoria

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Art. 25. - Porte e finestre

Norme per le località della 1acategoria

Nelle costruzioni ad ossatura intelaiata di cui al precedente art. 14 i vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati da un solido telaio di ferro o di cemento armato, prolungando alcune membrature del telaio del vano fino all'incontro dei montanti e dei correnti dell'ossatura principale. Se si tratta di

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Art. 26. - Costruzioni in aggetto

Norme per le località della 1acategoria

È vietata qualsiasi costruzione in aggetto o a sbalzo fatta eccezione pei balconi, le cornici ed i protendimenti dei tetti dalla

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Art. 27. - Tetti

Norme per le località della 1acategoria

La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da elidersi mediante catene rese

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Art. 28. - Terrazze

Norme per le località della 1acategoria

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Art. 29. - Condutture

Norme per le località della 1acategoria

Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camini o di caloriferi, o tubolature di acquai, di latrine, o di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere accuratamente isolate dalle membrature dell'organismo resistente.

Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri.

I sostegni per condutture elettriche aeree non devono essere fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti.

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Art. 30. - Divieti ed eccezioni

Norme per le località della 1acategoria

Sono vietati:

a) la sopraelevazione di edifici la cui struttura non corrisponda alle prescrizioni delle presenti norme, anche quando con la sopraelevazione non verrebbe superata l'altezza prescritta nei precedenti articoli;

b) la sopraelevazione di edifici esistenti, che, pure costruiti in conformità delle presenti norme, abbiano raggiunta l'altezza prescritta

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Art. 31. - Calcoli di stabilità

Norme per le località della 1acategoria

Nei calcoli di stabilità degli edifici con ossatura di cemento armato, o completamente metallica, o di muratura di mattoni animata, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico massimo di ciascuna di esse. I carichi suddetti debbono essere aumentati del 50 per cento, per tenere conto di eventuali azioni dinamiche dovute al moto sussultorio;

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Art. 32. - Dimensioni delle membrature dell'ossatura per gli edifici di comune abitazione

Norme per le località della 1acategoria

Per gli edifici di comune abitazione a due piani possono adottarsi le seguenti dimensioni minime dei pilastri in cemento armato:

al piano superiore cm. 30 per 30 con quattro tondini da mm. 18;

al piano terreno cm. 40 per 40 con 4 tondini da millimetri 25;

avendo cura di prolungare i ferri di ogni tronco nel tronco successivo per una lunghezza non minore di 50 centimetri dal pavimento di ogni piano; ovvero di raddoppiare la sezione metallica mediante spezzoni alle due estremità, superiore ed inferiore, dell'edificio.

Tali dimensioni presuppongono:

a) che l'ossatura sia costituita da pilastri di cement

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PARTE II. - RICOSTRUZIONI
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Art. 33. - Ricostruzioni

Norme per le località della 1acategoria

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Art. 34. - Larghezze stradali e altezze degli edifici

Norme per le località della 1acategoria

Escluso il caso della esistenza di piani regolatori o di regolamenti edilizi che dispongano altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente articolo e le nuove costruzioni nei vecchi centri abitati non contemplate in piani regolatori possono farsi anche lungo i cigli di strade che abbiano larghezze minori di quelle prescritte all'art

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Art. 35. - Utilizzazione delle vecchie fondazioni

Norme per le località della 1acategoria

Nel

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PARTE III. - RIPARAZIONI
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Art. 36. - Riparazioni

Norme per le località della 1acategoria

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Art. 37. - Volte

Norme per le località della 1acategoria

Le volte esistenti negli edifici da rip

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Art. 38. - Altre strutture

Norme per le località della 1acategoria

Nelle riparazioni degli edifici danneggiati debbono inoltre essere osservate le seguenti disposizioni:

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Art. 39. - Edifici pubblici

Norme per le località della 1acategoria

Per gli edifici pubblici viene stabilito caso

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Art. 40. - Fondazioni lesionate o insufficienti

Norme per le località della 1acategoria

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Art. 41. - Rafforzamenti

Norme per le località della 1acategoria

Gli edifici lesionati e non costruiti col sistema intelaiato o baraccato elevantisi oltre i metri 8, previamente ridotti in altezza, se le loro condizioni statiche lo richiedano, a norma del precedente art. 38, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di ferro, correnti dalle fondazioni alla sommità dell'edificio, e rilegati fra loro da cinture al piano della risega di fondazione e a quelli del solaio e della gronda, in modo da formare una ingabbiatura esterna.

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Art. 42. - Demolizione e riparazione delle murature

Norme per le località della 1acategoria

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Art. 43. - Demolizione e riparazione di edifici in cemento armato

Norme per le località della 1acategoria

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Art. 44. - Edifici non interamente caduti

Norme per le località della 1acategoria

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PARTE IV. - NORME IGIENICHE
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Art. 45. - Norme igieniche

Norme per le località della 1acategoria

Nelle costruzioni, ricostruzioni e, possibilmente, nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 1 agos

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Art. 46. - Edifici scolastici

Norme per le località della 1acategoria

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PARTE V. - SANZIONI AZIONI PROCEDIMENTI
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Art. 47. - Denunzia dei lavori

Norme per le località della 1acategoria

Nelle località in cui sono applicate le disposizioni del presente decreto chiunque intenda procedere a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al podestà ed all'ufficio del Genio civile competente, almen

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Art. 48. - Penalità delle contravvenzioni

Norme per le località della 1acategoria

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Art. 49. - Accertamento della contravvenzione

Norme per le località della 1acategoria

Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare, quando ciò sia necessario, le convenienti constatazioni tecniche per mezzo dell'ufficio del Genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto. Il Genio civile, sia d'ufficio, quando sia necessario, che su richiesta del p

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Art. 50. - Prima categoria emissione del decreto penale

Norme per le località della 1acategoria

Sul verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il pretore emette immediatamente decreto motivato col quale:

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Art. 51. - Istanze per il dibattimento

Norme per le località della 1acategoria

Il decreto è, per cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato.

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Art. 52. - Sospensione dei lavori

Norme per le località della 1acategoria

Dal momento della notifica del decreto di cui all'art. 51 e fino al procedimento definitivo, l'intimato &e

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Art. 53. - Perizie

Norme per le località della 1acategoria

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Art. 54. - Effetti del decreto penale e della sentenza

Norme per le località della 1acategoria

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 50 sono da emettere, sia nei decreti che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia presc

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Art. 55. - Comunicazione del provvedimento al Genio civile e termine per l'appello

Norme per le località della 1acategoria

Una copia di ogni decreto,

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Art. 56. - Penale in caso di ritardo nella modificazione o demolizione delle opere - demolizione di ufficio

Norme per le località della 1acategoria

Se, divenuti esecutivi il decreto o la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, esso è tenuto al pagamento della penale di cui al comma c) dell'art. 50.

La relativa liquidazione e fatta dal Genio civile, in base alle disposizioni della sentenza, e comunicata al Prefetto, il quale la rende esecutiva e la trasmette all'esattoria comunale, affinché ne curi la riscossione coi privilegi stabiliti dalla legge sulle imposte dirette.

Le penali previst

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Art. 57. - Appello delle sentenze

Norme per le località della 1acategoria

Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termine

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Art. 58. - Prima categoria inapplicabilità della condanna condizionale

Norme per le località della 1acategoria

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Art. 59. - Provvedimenti di iniziativa del Prefetto

Norme per le località della 1acategoria

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza il Prefetto può, per modificazioni richieste dall'osser

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Art. 60. - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche

Norme per le località della 1acategoria

Nelle località nelle quali sono applicate le prescrizioni del presente decreto gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del Genio civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici di finanza, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, e, in genere, tutti gli agenti giurati a servizi

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PARTE VI. - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
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Art. 61. - Revisione dei progetti

Per le opere da costruirsi nelle zone sismiche della 1a e 2a categoria, quando i relativi progetti siano stati presentati al

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4197101 4200776
Art. 62. - Revoca di provvedimenti penali e nuovi termini

Il pretore o il tribunale competente, sopra richiesta del Pubblico Ministero o di chi abbia interesse, revoca con apposito provvedimento le sanzioni penali che, in base a decreti o sentenze, siano state precedentemente emes

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4197101 4200777
Art. 63. - Località in cui è vietata la costruzione

In tutti i Comuni colpiti da terremoti, nei quali siano estese le presenti norme costruttive, le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici, che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti o abbattuti, sono vietate quando il terreno non offre le garanzie stabilite dall'art. 3 per l'impianto di nuove costruzioni.

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Art. 64. - Coefficiente di maggiorazione

Agli effetti della determinazione del contributo statale, sotto qualsiasi forma, ai danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 1

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Art. 65. - Valore degli edifici distrutti o danneggiati

Al 2° comma dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, è sostituito il seguente:

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Art. 66. - Applicabilità degli articoli 64 e 65

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 64 e 65 non si applicano ai lavori ultimati alla data di pubblicazione del presente decreto, siano o non siano stati collaudati; né ai lavori di riparazione comunque iniziati; né alle opere di ricostru

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Art. 67.

Nel caso in cui uno dei Comuni elencati nella tabella annessa al presente decreto sia cancellato dalla tabella stessa o sia trasportato dalla 1a alla 2a

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Art. 68. - Revisione degli importi dei contributi

Gli importi dei contributi dello Stato, sotto qualsiasi forma riconosciuti a proprietari i quali alla data di pubblicazione del presente

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Art. 69. - Trasferimento dei contributi dello Stato

Nei casi in cui è ammesso il trasferimento del contributo da un Comune ad un altro appartenente a categoria diversa, o non compreso nell'elenco allegato al presente decreto, per la determinazione del contributo stesso si applica la seguente norma:

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Art. 70. - Determinazione del contributo statale

Il contributo per ricostruzione o nuova costruzione da concedersi ai proprietari che ne abbiano avanzata domanda regolarmente documentata alle intendenze o al Ministero delle finanze viene determinato, ai fini del rilascio delle obbligazioni “danneggiati terremoto”, in rapporto al valore dei fabbricati distrutti aumenta

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Art. 71. - Anticipazione delle quote di contributo

Al 1° comma dell'art. 3 del r. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2309, è sostituito il seguente:

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4197101 4200786
Art. 72. - Disposizioni per i Comuni non compresi nelle zone di 1a e 2a categoria

In tutti i comuni del regno nei quali non è prescritta l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia contenute nel presente decreto, le amministrazioni comunali debbono provvedere, quando ciò non sia stato già fatto, a che nei regolamenti edilizi di cui all'art. 131 della legge comunale e provinciale sia resa obbligatoria in qualsiasi opera edilizia l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione anche ai materiali ed ai sistemi costruttivi adottati nei loro rispettivi territori.

Il regolamento deve anche contenere le disposizioni relative all'accertamento delle contravvenzioni, all'eventuale sospensione dei lavori o alla demolizione totale o parziale delle opere eseguite e deve indicare le penalità a cui vanno soggetti i contravventori.

Tra le norme tecniche da prescrivere debbono essere principalmente comprese quelle indicate nei seguenti paragrafi:

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4197101 4200787
Art. 72-bis

Tutti i progetti che saranno presentati per opere di costruzione o ricostruzione in qualsiasi comune per fabbricati urb

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4197101 4200788
Art. 73.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

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4197101 4200789
Art. 74.

Soppresso. N1

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4197101 4200790
Art. 75.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno e s

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4197101 4200791
Annesso A - Comuni e frazioni di Comune nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia

Parte di provvedimento in formato grafico

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