La L. del 19/12/1992 n. 488 ha stabilito che ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1 e l'applicazione fino al 31.12.1993 delle norme di cui all'art. 17, commi 1 e 10 della presente legge, sono soppressi con decorrenza 1° maggio 1993 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18.

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