Sent.C. Conti 08/10/1991, n. 102 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Conti 08/10/1991, n. 102

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1. Appalti - Contratto - Forniture Enti pubblici alle imprese del Mezzogiorno - Riserva del 30% - Normativa nazionale che la dispone - Incompatibilità con trattato C.E.E.
1. E' di immediata applicazione nell'ambito degli Stati membri l'art. 30 del Trattato della Comunità economica europea sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con L. 14 ottobre 1957 n. 1203, che vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura equivalente; pertanto, a seguito delle sentenze della Corte di giustizia C.E.E. 20 marzo 1990 n. 21/88, che ha ritenuto il cit. art. 30 del Trattato C.E.E., incompatibile con una normativa nazionale che riservi alle imprese stabilite in certe regioni una percentuale delle pubbliche forniture, legittimamente l'amministrazione disapplica la normativa nazionale che riserva il 30% delle forniture degli Enti pubblici alle imprese del Mezzogiorno (L. 26 giugno 1965 n. 717, D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, L. 1° marzo 1986 n. 64 e D.P.R. 24 aprile 1967 n. 478).

1. Ved. C. Cost. 19 febbraio 1985 n. 48 [R=WCC19F8548] (Sulla disapplicazione, da parte del giudice, di norme nazionali in contrasto con norme comunitarie) e C. Cost. 4-11 luglio 1989 n. 389 [R=WCC4L89389] e Ord. 8-18 aprile 1991 n. 168 (Sulla necessità di disapplicazione anche da parte della P.A.).
Trattato C.E.E. 25 marzo 1957; L. 14 ottobre 1957 n. 1203[R=L120357]; L. 26 giugno 1965 n. 717[R=L71765]; D.P.R. 24 aprile 1967 n. 478[R=DPR47867]; D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218R; L. 1° marzo 1986 n. 64R

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