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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. Finanze 28/07/1986, n. 30
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TESTO DEL DOCUMENTOLa legge 1° marzo 1986, n. 64, R pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986, ha stabilito la nuova disciplina organica dell' intervento straordinario nel Mezzogiorno. La legge é entrata in vigore il 29 marzo 1986 (quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione) e trova applicazione nei territori meridionali di cui all' art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Del provvedimento interessano in particolare l' imposizione diretta gli articoli 14 --Riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali, e 17--Disposizioni finali e transitorie, sui quali si richiama l' attenzione degli uffici in indirizzo. Innanzitutto si reputa opportuno evidenziare che la nuova legge, con il citato art. 17, ha confermato le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, prorogandole fino al 31 dicembre 1993. Dette disposizioni erano state più volte prorogate e da ultimo, con il decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2 convertito con la legge 7 marzo 1986, n. 60, R fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dell' intervento straordinario nel Mezzogiorno. Dal collegamento delle disposizioni del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60, e della legge 1° marzo 1986, n. 64, discende che le disposizioni agevolative recate da quest' ultima trovano applicazione dal 29 marzo 1986, mentre fino al 28 marzo si applica la disciplina agevolativa previgente. L' art. 14 introduce modificazioni e integrazioni intese a potenziare l' efficacia degli interventi nei territori agevolati. Il quarto comma di detto articolo stabilisce l' esenzione totale dall' imposta locale sui redditi degli utili dichiarati e reinvestiti nelle iniziative industriali di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, mentre il limite stabilito per l' applicazione della esenzione in via provvisoria é stato elevato dal 50 al 100 per cento. L' art. 102 del testo unico n. 218--applicabile fino al 28 marzo 1986--stabiliva l' esenzione dall' imposta locale sui redditi per la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese commerciali obbligati alla tenuta delle scritture contabili a norma dell' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem |
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