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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 28/07/1967, n. 641
L. 28/07/1967, n. 641
L. 28/07/1967, n. 641
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TITOLO I - EDILIZIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE SECONDARIA, ARTISTICA E PER GLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE |
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CAPO I - NORME GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE DELL' EDILIZIA SCOLASTICA |
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Art. 1 - Programmi per l' edilizia delle scuole elementari secondarie e artistiche.La costruzione, l' ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici, compresi le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole statali elementari, secondarie ed artistiche, nonché agli istituti statali di educazione, sono eseguiti in base a programmi quinquennali. |
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Art. 2 - Oneri accessori.Gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo, comprendono anche quelli: |
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Art. 3 - Istituzione degli Uffici scolastici regionali o interregionali.Allo scopo di provvedere agli adempimenti previsti dalla presente legge sono istituiti Uffici scolastici regionali o interregionali come indicato nella tabella annessa e fatte salve le competenze previste dagli statuti delle Regioni. A tali Uffici sono preposti Sovrintendenti. |
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Art. 4 - Comitati per l' edilizia scolastica.Per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica sono istituiti: |
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Art. 5 - Compiti del Comitato centrate.Il Comitato centrale per l' edilizia scolastica: 1) indica i criteri per la valutazione dei fabbisogni generali e dei relativi aggiorn |
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Art. 6 - Composizione del Comitato centrale.Il Comitato centr. per l' edilizia scolastica é presieduto dal Min. P.I., o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla P.I. ed é composto da: un Sottosegretario di Stato del Min. LL.PP.; il direttore gen. per l' edilizia scolastica e l' arredamento della scuola, del Min. P.I.; |
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Art. 7 - Compiti del Comitato regionale.Il Comitato regionale per l' edilizia scolastica: 1) procede, tenuto conto delle segnalazioni degli Enti obbligati e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al successivo art. 9, alla valutazione dei fabbisogni e formula la proposta di programma quinquennale regionale, con le indicazioni delle priorità delle opere da eseguire |
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Art. 8 - Composizione del Comitato regionale.Il Comitato regionale per l' edilizia scolastica é composto da: il sovrintendente scolastico regionale o interregionale che lo presiede; il provveditore regionale alle opere pubbliche l' assessore alla P.I. della Regione, ove costituita; |
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Art. 9 - Formazione dei programmi.Alla formazione dei programmi nazionali quinquennali e dei relativi programmi regionali annuali si provvede secondo le seguenti modalità: 1) i Comuni, le Provincie e gli altri Enti obbligati, anche riuniti in consorzio, presentano e motivano, neI primo semestre del biennio antecedente alla scadenza del programma, i propri fabbisogni complessivi nel settore dell' edilizia scolastica al Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente, per tramite del Provveditore agli studi, il quale allegherà al complesso delle segnalazioni pervenute il parere sul merito di ciascuna e sul loro coordinamento anche territoriale, espresso da una Commissione provinciale. Tale Commissione sar&a |
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Art. 10 - Termini per gli adempimenti della programmazione.Salvo quanto stabilito per il primo programma quinquennale dal successivo art. 12, i termini per gli adempimenti della programmazione prevista dall' art. 9 sono i seguenti: entro tre mesi d |
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Art. 11 - Centro studi per l' edilizia scolastica.Il Centro studi per l' edilizia scolastica, di cui all' art. 11 della L. 18 dicembre 1964, n. 1358, R ha i seguenti compiti: a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione, relativamente alla riqualificazione degli edifici, ai criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edilizia, alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di costruzione, alla manutenzione degli edifici; b) provvedere alla pubblicazione e alla diffusione e valorizzazione dei risultati degli stu |
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CAPO II - DISPOSIZIONI PER IL PERIODO 1967-1971 |
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Art. 12 - Norme per la formazione dei programmi nel quinquennio 1967-1971.Per gli anni 1967 e 1968 gli interventi di cui al prec. titolo saranno attuati, in via transitoria, mediante un programma biennale proposto dal Provveditore agli studi formulato in base alle richieste degli Enti obbligati, sentito il parere di una Commissione composta dal Provveditore agli studi che la presiede, dall' assessore provinciale alla pubblica istruzione, dal sindaco del Comune capoluogo di Provincia o da un assessore da lui delegato, da un ispettore scolastico e da un capo di istituto di scuola secondaria nominati dal Provveditore agli studi. |
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CAPO III - ESECUZIONE DEI PROGRAMMI |
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Art. 13 - Fornitura dell' area.I Comuni, le Provincie, anche riuniti in consorzio, e gli altri Enti obbligati per legge sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici scolastici, ciascuno nell' ambito della propria competenza. |
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Art. 14 - Scelta e vincolo delle aree.Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, e salvo quanto disposto dall' art. 7 della presente legge, i Comuni, le Provincie e gli Enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dell' invio delle segnalazioni, di cui agli artt. 9 e 12, provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonché a dichiarare se intendono fornirle od avvalersi del diritto di cui al secondo comma dell' art. 13. Per i Comuni provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, l' indicazione delle aree di |
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Art. 15 - Attuazione dei piani.La responsabilità dell' attuazione dei programmi esecutivi regionali é affidata al Min. |
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Art. 16 - Affidamento in concessione delle opere.N2"Gli enti obbligati di cui al primo comma art. 9 possono avvalersi della delega da parte dello Stato per l' esecuzione delle opere di cui al presente titolo. Ai fini della progettazione e della costruzione la domanda redatta dal comune e dagli altri enti obbligati ai sensi del primo comma art. 9 equivale a richiesta di delega. La delega é concessa all' atto dell' approvazione del piano esecutivo annuale. Qualora gli enti obbligati dichiarino, nella domanda presentata ai sensi dell' art. 9 della presente legge, di non volersi avvalere della delega o rinuncino alla delega loro accordata od incorrano nella decadenza prevista dalle norme concernenti i ter |
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Art. 17 - Esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica.Qualora non si faccia luogo alla concessione delle opere ovvero gli Enti di cui al terzo comma dell' art. |
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Art. 18 - Progettazione delle opere in concessione.Gli Enti concessionari, di cui all' art. 16, cureranno, nel caso in cui non si ricorra all' appalto concorso di cui all' art. 23, la progettazione delle opere di edilizia scolastica direttamente o mediante affidamento a liberi professionisti. |
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Art. 19 - Progettazione delle opere in esecuzione diretta.Qualora si proceda all' esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, alla compilazione dei progetti provvedono gli uffici del Genio civile, competenti per territorio, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti. Per progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire si applicano i commi terzo, quarto, sesto e settimo dell' art. che pre |
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Art. 20 - Approvazione dei progetti.I progetti di opere di edilizia scolastica di importo non superiore a 250 milioni sono approvati dalla Commissione prov.le prevista dall' art. 2 della L. 26 gennaio 1962, n. 17,R secondo le norme di cui alla legge st |
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Art. 20-bis.N2"Qualora la gara per l' appalto di un' |
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Art. 21 - Progetti di opere di edilizia scolastica non sovvenzionata.I progetti relativi alla costruzione, all' ampliamento, al completamento e al riattamento di edifici |
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Art. 22 - Appalto - concorso.Nel caso che gli Enti obbligati, concessionari delle opere di edilizia scolastica, intendano ricorrer |
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Art. 23 - Appalto - concorso obbligatorio.Ove si ritenga di eseguire le opere con sistemi costruttivi industrializzati mediante l' impiego dell |
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Art. 24 - Collaudo e consegna delle opere.Il collaudo delle opere, di cui al presente capo, é disposto dal provveditore OO.PP. competente per territorio, in conformità alle norme vigenti. |
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Art. 25 - Composizione del Comitato tecnico - amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.Sui progetti di opere di edilizia scolastica di importo superiore a 250 milioni di lire é competente ad esprimere pareri il Comitato tecnico - amministrativo del Provveditorato regionale OO.PP. A tal fine il Comitato stesso si riunirà nella seguente composizione ridotta: il provveditore OO.PP., che lo presiede; il sovrintendente dell' |
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Art. 26 - Interventi urgenti.Ove ricorrano situazioni determinate da eventi imprevedibili, il Ministro LL.PP., d' intesa con il Ministro P.I., ha facoltà di ordinare l' immediata esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possano essere differite per esigenze di igiene o sicurezza. |
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Art. 27 - Spese per il funzionamento dei Comitati per l' edilizia scolastica, delle Commissioni provinciali, del Centro studi e della relativa Consulta.N1"Alla spesa per l' adempimento dei compiti del comitato centrale e dei comitati regionali per l' edilizia scolastica, di cui all' art. 4, delle commissioni provinciali, di cui all' art. 9 e all' art. 12, nonché del centro studi per l' edilizia s |
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Art. 28 - Sperimentazione di edilizia scolastica.Per la sperimentazione dell' edilizia scolastica anche prefabbricata, per le scuole e istituti di cui all' art. 1, é riservata la somma complessiva di 25.000 milioni, da prelevarsi sugli stanziamenti previsti, per cia |
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Art. 29 - Sussidi per adattamento e riadattamento di locali per le scuole elementari e medie.La facoltà spettante al Min. P.I., a norma della L. 17 dicembre 1957 n. 1229 e successive modificazioni, e a norma dell' art. 12 della legge 1° giugno 1942, n. 675, é estesa all' adattamento e al riadattamento di costruzioni o locali adibiti ad uso di scuole elementari e m |
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Art. 30 - Sussidi per l' arredamento di scuole elementari e medie.N1"La facoltà spettante al Ministero della P.I., a norma degli artt. 119, 120, 121 del regol. gen. sui servizi delle scuole |
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Art. 31 - Ispettori centrali per l' edilizia scolastica.Nella dotazione organica degli ispettori centrali stabilita dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l' istruzione elementare, secondaria e artistica, dieci |
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CAPO IV - FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI PER IL QUINQUENNIO 1967-1971 |
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Art. 32Per l' esecuzione delle opere edilizie, ai sensi dell' art. 1 della presente legge, sono autorizzate le spese di lire 180 miliardi; lire 200 miliardi; lire 235 mili |
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TITOLO II - EDILIZIA UNIVERSITARIA |
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CAPO I - FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI |
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Art. 33 - Modalità per la formazione del programma.Il programma quinquennale é compilato sulla base dei piani prospettati da ciascuna Università o Istituto universitario e tenendo conto anche delle esigenze derivanti dall' istituzione di nuove Università sentita una speciale Commissione, nonché, per quanto concerne i Collegi universitari, le Case dello studente ed altri servizi assistenziali universitari, il Comitato centrale delle Opere universitarie. La Commissione di cui al precedente comma é nominata con decreto del Min. P.I., presieduta da lui stesso o, per sua delega, da un Sottosegretario ed é composta dei seguenti membri: |
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Art. 34 - Programmi quinquennali per opere dell' edilizia universitaria - Stanziamenti per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1971.Le opere edilizie necessarie alle esigenze delle stesse Università e altre istituzioni sono es |
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Art. 35 - Spese per le opere della edilizia universitaria.Ai fini del prec. art. sono ammesse spese per l' acquisto di aree, per la costruzione, l' ampliamento, l' adattamento e il completamento di edifici, nonché per l' arredamento e le attrezzature occorrenti in |
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Art. 36 - Modalità per la proposta dei fabbisogni.Le Università e gli Istituti di cui all' art. 42 debbono trasmettere al Min. P.I., entro il termine unico stabilito dal Min. medesimo, il rispettivo piano quinquennale di opere di cui all' art. 35, indican |
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Art. 37 - Coordinamento.Nella formazione dei piani quinquennali, di cui al primo comma dell' art. 36, devono essere previsti |
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Art. 38 - Aree fabbricabili.Le aree fabbricabili, necessarie per le costruzioni previste nel presente titolo, sono prescelte nell' ambito dei piani regolatori secondo le indicazioni dei piani territoriali di coordinamento, ove esistano. |
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CAPO II - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE |
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Art. 39 - Progettazione delle opere.Alla progettazione delle opere le istituzioni di cui al successivo art. 42 provvedono mediante pubblici concorsi o avvalendosi, per incarico direttamente conferito, di prestazioni di liberi professionisti, ovvero, per spese il cui importo non ecceda "un miliardo"N |
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Art. 40 - Approvazione dei progetti.L' approvazione dei progetti delle opere ha luogo in conformità delle disposizioni vigenti in materia di o |
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Art. 41 - Autorizzazione all' acquisto di edifici.In via eccezionale e qualora concorrano motivi di particolare convenienza, il rettore, o il legale rappresentante dell' istituzione interessata, può chiedere che in luogo dell' esecu |
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CAPO III - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI |
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Art. 42 - Enti beneficiari dei contributi.Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all' art. 35 sono le Universit&agrav |
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Art. 43 - Procedura per l' erogazione dei contributi.Ai fini dell' erogazione dei contributi il rettore dell' Università, o il legale rappresentante delle altre istituzioni interessate, invia al Min. P.I. apposita certificazione attestante per ciascuna opera: a) gli estremi del decreto di approvazione del progetto dell'opera; |
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Art. 44 - Concorso degli Enti.Le istituzioni di cui all' art. 42, le Regioni, le Provincie, i Comuni, i Consorzi universitari e le |
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Art. 46 - Norme per la costruzione delle nuove Università.Per le erigende nuove Università, nelle more della costituzione dei regolari organi accademici, il Min. P.I. nomina, sentita la Commissione di cui al prec. art. 33, appositi Comitati tecnico - amministrativi con i poteri dei Consigli di amm. universitari e con il p |
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Art. 47 - Articolazione del primo programma quinquennale.Il programma quinquennale di cui al secondo comma dell' art. 34 sarà articolato in due distinte fasi: la prima per il biennio 1967-68, la seconda per il triennio 1969-71. I piani relativi al biennio dovranno essere presentati al Min. P.I. dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Per tali piani non si applicano le norme previste nei primi tre commi dell' art. 33 e, per i progetti |
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TITOLO III - NORME FINALI |
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Art. 48Per gli edifici finanziati dalla presente legge, il limite di 50 milioni, previsto dall' art. 1 della |
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Art. 49Fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali tutti gli atti, contratti e formalit&a |
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Art. 50Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell' esercizio per cui sono sta |
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Art. 51Il Min. la P.I. presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del suo Min., una re |
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Art. 52Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge é autorizzata l' emissione di un prestito redimibile, denominato "Prestito per l' |
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Art. 53I titoli emessi in ciascuno dei cinque esercizi di cui all' art. prec. sono rimborsabili, alla pari, |
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Art. 54Il prestito di cui all' art. 52 é iscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono applicabili le disposizioni che regolano il Gran Libro e tut |
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Art. 55Sono estese all' emissione del prestito le esenzioni ed agevolazioni di cui all' art. 8 della legge 1 |
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Art. 56Il Min. per il tesoro stabilirà annualmente con propri decreti il capitale nominale da emetter |
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Art. 57All' onere relativo al pagamento della prima o delle prime due semestralità di interessi e, ov |
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Art. 58Sono estese ai titoli del prestito di cui all' art. 52 le disposizioni del titolo II del D.L. 23 gennaio 1958, n. 8, conv. nella L. 23 febbraio 1 |
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Art. 59Il Ministro per il tesoro é autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1 |
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Art. 60Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge. |
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Art. 61Le agevolazioni tributarie dell'art. 49 sono concesse, limitatamente agli atti di acquisto stipulati |
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Art. 62La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U. |
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