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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 26/01/1962, n. 17
L. 26/01/1962, n. 17
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[Premessa] |
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Art. 1.Il limite d'impegno previsto dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per l'esercizio finanziario 1961-62 è aumentato di lire 5.100 milioni. |
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Art. 2.I Comuni e le Province, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a sottoporre la domanda relativa alle aree da essi prescelte per la costruzione di opere di edilizia scolastica previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, all'approvazione di una Commissione istituita in ogni Provincia presso l'ufficio del Genio civile e composta dall'ingegnere capo del Genio civile che la presiede, dal provveditore agli studi e dal medico provinciale. Alla Commissione di cui al precedente c |
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Art. 3.Al fine di provvedere alla deficienza di aule scolastiche, nei Comuni che sono obbligati a fornirle in base alla legislazione vigente, gli stanziamenti previsti dall'art. 4 della legge 15 febbraio 1961, n. 53 N2, per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata, sotto forma di edifici e di elementi modulati, sono aumentati di lire 20.000 milioni per la costruzione di scuole dell'obbligo nei Comuni predetti, che forn |
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Art. 4.In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubb |
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Art. 5.In aggiunta agli stanziamenti previsti a favore delle Università e degli Istituti di iscrizione superiore dall'art. 1 della legge 5 marzo 1961, n. 158, e con le modalità stabilite dalla legge stessa, fermo restando il disposto dell'art. 4 del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, sono autorizzate le seguenti spese: |
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Art. 6.É autorizzata, inoltre, l'istituzione di 100 nuovi posti di professore universitario di ruolo e di 750 nuovi posti di assistente ordinario con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62. L'assegnazione e la ripartizione dei posti di cui al precedente comma saranno effettuate secondo le norme della legge 5 marzo 1961, n. 158, con le modifiche di cui ai commi seguenti; i |
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Art. 7.In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubb |
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Art. 8.Per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale di classi |
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Art. 9.Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è iscritta nell' |
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Art. 10.Il contributo del Ministero della pubblica istruzione ai Patronati scolastici previsto dall'art. 8 de |
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Art. 11.Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il completamento dell'obbligo dopo il |
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Art. 12.Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare, istituiti ai s |
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Art. 13.Per dotare gli Istituti tecnici e gli Istituti professionali, istituiti dallo Stato, dell'attrezzatur |
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Art. 14.Per l'attrezzatura tecnico-scientifica ed artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, per l'attrez |
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Art. 15.In aggiunta, agli stanziamenti di bilancio, è autorizzata, per l'esercizio finanziario, 1961-6 |
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Art. 16.Il finanziamento di cui alla presente legge, non impegnati entro il 30 giugno 1962, potranno essere u |
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Art. 17.All'onere derivante dalla presente legge si provvede, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati fino all'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 a |
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