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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 09/03/2022, n. 22
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Art. 1. - Modifiche al codice penale1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 240-bis, primo comma, le parole: “e 517-quater” sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies”; b) dopo il titolo VIII del libro secondo è inserito il seguente: «TITOLO VIII-bis - DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE Art. 518-bis (Furto di beni culturali). — Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
Art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali). — Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
Art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali). — Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Art. 518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto). — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita |
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Art. 2. - Omissis
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Art. 3. - Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche1. Dopo l’articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti: «Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale). — 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall’articolo 518-novies del codice penale, si |
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Art. 4. - Modifica alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette1. Il comma 3 dell’articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è so |
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Art. 5. - Abrogazioni1. All’articolo 635, secondo comma, numero 1, del codice penale, le pa |
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Art. 6. - Clausola di invarianza finanziaria1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie d |
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Art. 7. - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sig |
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