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L. 30/07/1990, n. 221

Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.
Con le modifiche introdotte da:
D.L. 29/09/1992, n. 393 (L. 26/11/1992, n. 460)
D.P.R. 18/04/1994, n. 484
D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
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Art. 1. - Indirizzi generali e attività di interesse nazionale

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con le modalità di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752,

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Art. 2. - Programmi quinquennali e attività sostitutive

1. In conformità ai nuovi indirizzi di politica mineraria determinati dal Cipe ai sensi dell’articolo 1 ed entro i tre mesi successivi alla relativa delibera il ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988,

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Art. 3. - Modifiche e integrazioni alle vigenti norme per l’attuazione della politica mineraria

1. All’articolo 9, primo comma, lettera a), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato ed integrato dall’articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, la parola: "geominerari" è sostituita dalle seguenti: "geogiacimentologici, minerari, minerallurgici".

2. All’articolo 10, terzo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi, nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data iniziale dell’attività di produzione".

3. All’articolo 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le modalità di recupero dei pagamenti sospesi sono determinate con decreto del ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di concerto con il ministro del Tesoro".

4. All’articolo 13, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sostituito dall’articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, le parole: "di cui all’articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 9, comma 4, della legge lo marzo 1986, n. 64".

5. L’articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificato dall’articolo 5 del decreto-

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Art. 4. - Modifiche alla procedura di gestione delle agevolazioni

N3

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Art. 5. - Ricerca di base

1. Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca di base, di cui all’articolo 4 della legge 6

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Art. 6. - Ricerca e sviluppo

1. Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 9 della legge

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Art. 7. - Interventi di sostegno alle attività minerarie

N4

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Art. 8. - Attività all’estero

1. Per gli interventi di cui all’articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sostituito dal

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Art. 9. - Norme per la tutela dell’ambiente

1. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell’ambiente, i titolari di permessi di ricerca o di concessione di coltivazione devono provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto dell’attività di ricerca o di coltivazione e ad essi possono essere concessi, nelle aree del Centro-Nord, contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento del costo complessivo dei progetti di riassetto. Sono concessi nella misura massima del 20 per cento del costo complessivo dei progetti i contributi destinati alle aree localizzate nell’ambito dei territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interv

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Art. 10. - Progetti di formazione e di riqualificazione professionale

1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori minerari, fino al 31 dicembre 1990 i titolari delle concessioni di coltivazione nonché gli enti e le imprese coinvolti nei piani di riconversione nei b

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Art. 11. - Modifiche alle norme di polizia mineraria

1. Il secondo comma dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sos

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Art. 12. - Norme sulla contitolarità

1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere intestati a più soggetti, persone fisiche o giuridiche italiane, degli altri Stati membri della Comunità economica europea e dei Paesi terzi che pratichino condizioni di reciprocità nei confronti delle persone fisiche e giuridiche italiane, a condizione che:

a) dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica;

b) possiedono o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste.

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Art. 13. - Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l’anno 1989, a lire 50 miliardi per l’anno 1990 e a lire 148 miliardi per l’anno 1991 si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi per l’anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello st

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