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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
2. Nell’ambito delle direttive fissate dal Cipe ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della presente legge ai concessionari di unità minerarie riconosciute di valore strategico o sociale che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità di gestione o piani di riconversione nelle attività sostitutive di cui all’articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall’articolo 3 della presente legge, possono essere concessi, per il periodo di mantenimento in fase produttiva della miniera, contributi in conto capitale nella misura massima del costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, la preparazione e la valorizzazione del minerale e, comunque, non superiori alle perdite di gestione determinate con esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote di ammortamento rapportate all’effettivo utilizzo delle immobilizzazioni ai fini della produzione.
3. I programmi di ristrutturazione sono approvati, su proposta del ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti la regione interessata e il Consiglio superiore delle miniere, con delibera del Cipi che indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.
4. Il contributo è concesso annualmente, sulla base del conto economico previsionale, con decreto del ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il ministro del Tesoro. L’erogazione del contributo, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera, è effettuata con decreto del ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione tecnica di cui all’articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246.
5. A richiesta degli interessati il ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato può disporre l’erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione per un ammontare pari all’anticipazione maggiorata del 15 per cento. Ove in sede di liquidazione il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto, sulla somma dell’anticipazione da recuperare si applica un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’erogazione dell’anticipazione stessa maggiorato di due punti. Il ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, con decreto da emanare di concerto con il ministro del Tesoro, stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi e delle anticipazioni.
6. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1992, ai lavoratori dipendenti delle unità minerarie localizzate nei bacini minerari di cui all’articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall’articolo 3 della presente legge, può essere concesso, a carico del bilancio dello Stato, il beneficio del pensionamento anticipato alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modifiche e integrazioni.
7. I residui del capitolo 7903 dello stato di previsione del ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, per un ammontare non superiore a lire 50 miliardi, in conto residui al capitolo 7902 del medesimo stato di previsione e possono essere utilizzati per gli interventi e le iniziative di cui al comma 1. Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi.”
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