Articolo abrogato dal D.Leg.vo del 01/09/2011 n. 150. L’articolo 47 così recitava: “Ferme restando le disposizioni dell'art. 26 della legge 11.2.1971, n. 11, in tutte le controversie agrarie si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile.

Il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva.”

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