Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 11/08/1991, n. 266
L. 11/08/1991, n. 266
L. 11/08/1991, n. 266
L. 11/08/1991, n. 266
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 29/04/1994, n. 260 (L. 27/06/1994, n. 413)
- D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104
- D. Leg.vo 03/07/2017, n. 117
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Art. 1. - Finalità e oggetto della legge1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come esp |
|
Art. 2. - Attività di volontariato1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l |
|
Art. 3. - Organizzazioni di volontariato1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. |
|
Art. 4. - Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che presta |
|
Art. 5. - Risorse economiche1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; |
|
Art. 6. - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. 2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per s |
|
Art. 7. - Convenzioni1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte |
|
Art. 9. - Valutazione dell'imponibile1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si |
|
Art. 10. - Norme regionali e delle province autonome1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo. 2. In particolare, disciplinano: |
|
Art. 11. - Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, |
|
Art. 12. - Osservatorio nazionale per il volontariato1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti: |
|
Art. 13. - Limiti di applicabilità1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato n |
|
Art. 14. - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), |
|
Art. 15. - Fondi speciali presso le regioni1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonam |
|
Art. 16. - Norme transitorie e finali1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autono |
|
Art. 17. - Flessibilità nell'orario di lavoro1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente c |
Dalla redazione
- Disciplina economica dei contratti pubblici
- Appalti e contratti pubblici
Costo del lavoro nei contratti pubblici: tabelle ministeriali e giurisprudenza
- Redazione Legislazione Tecnica
- Appalti e contratti pubblici
- Avvisi e bandi di gara
- Requisiti di partecipazione alle gare
Oneri per la sicurezza e la manodopera nei bandi di gara e nelle offerte
- Studio Groenlandia
- Dino de Paolis
- Appalti e contratti pubblici
- Esecuzione dei lavori pubblici
L’esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture [Codice 2023]
- Emanuela Greco
- Appalti e contratti pubblici
Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura
- Emanuela Greco
- Appalti e contratti pubblici
I contratti di partenariato pubblico privato [Codice appalti 2023]
- Emanuela Greco
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
20/12/2024
- Cambio della guardia tra bonus da Italia Oggi
- Per la sicurezza sul lavoro raddoppiano gli ispettori da Italia Oggi
- Impossibile affidare gratis la gestione di impianti sportivi da Italia Oggi
- Rush finale sulla progettazione da Italia Oggi
- Appalti integrati, tempi congrui da Italia Oggi
- Sempre possibile revocare il project financing da Italia Oggi