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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 06/06/1986, n. 251
L. 06/06/1986, n. 251
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Grazia e Giustizia 17/07/1987, n. 369
- L. 05/03/1991, n. 91
- D.L. 31/12/2007, n. 248 (L. 28/02/2008, n. 31)
- D. Leg.vo 26/03/2010, n. 59
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
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Art. 1.1. Il titolo di agrotecnico, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 11, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità di agrotecnico presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, l'abilitazione all'esercizio della professione e |
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Art. 2.1. In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno venti agrotecnici è costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio, avente persona |
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Art. 3.1. Il consiglio del collegio provinciale è composto da cinque membri se gli iscritti non superano i cento; da sette membri se gli iscritti sono compresi fra centouno e cinquecento; da nove membri se il numero degli iscritti supera i cinquecento. I suoi componenti sono eletti dagli iscritti riuniti in assemblea e durano in carica quattro anni, con possibilità di rielezione. 2. Il consiglio elegge al proprio interno un presidente e un segretario, che esercita funzioni di tesoriere; in caso di assenza del presidente ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il |
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Art. 4.1. I collegi provinciali degli agrotecnici costituiscono un solo collegio nazionale retto da un consiglio ed avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma presso il “Ministero della giustizia” N14 e composto da tredici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali, scelti fra coloro che abbiano almeno tre anni di iscrizione nell'albo. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. 2. Il consiglio del collegio nazionale elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario con funzioni di tesoriere; in caso di assenza o di impedimento del presidente e del vicepresidente ne fa le veci il membro del consiglio con maggior anzianità d'iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano d'età. 3. Le riunioni del consiglio sono |
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Art. 6.1. La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta da bollo, deve essere inoltrata al consiglio del collegio nella cui circoscr |
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Art. 7.L'iscrizione all'albo abilita ad esercitare la professione su tutto il territorio della Repubblica italiana. Nessuno può essere contemporaneamente iscritto a più di un albo, ma è consentito il passaggio da un albo ad un altro. |
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Art. 8.L'albo deve essere comunicato alla cancelleria della corte di appello e dei tribunali nella cui giurisdizione territoriale |
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Art. 9.La cancellazione dall'albo è pronunciata da consiglio del collegio provinciale competente. La cancellazione avviene per i seguenti motivi: a) per dimissioni dell'interessato; b) d'ufficio, o su richiesta del procuratore della Repubbli |
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Art. 10.Chi è stato radiato dall'albo può chiedere l'immediata riammissione, qualora siano venute meno le ragioni che hanno portato alla radiazione, presentando una nuova domanda. |
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Art. 10-bis.1. Le decisioni del consiglio nazionale degli agrotecnici pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo nonché in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni |
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Art. 11.1. L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente: a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli; b) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecn |
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Art. 12.1. Il consiglio del collegio provinciale esercita, oltre a quelle demandategli dall'ordinamento professionale e da altre leggi, le seguenti attribuzioni: a) cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione e tutela l'indipendenza ed il decoro professionali; b) vigila per la tutela del titolo di agrotecnico ed attua le azioni atte a |
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Art. 13.I consigli provinciali, come pure il consiglio nazionale, sono sottoposti alla vigilanza del “Ministero della giusti |
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Art. 14.Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, od un giudice da lui designato, provvede alla prima formazione dell'albo degli agrotecnici, in base alle dom |
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