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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 05/03/1991, n. 91
L. 05/03/1991, n. 91
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Art. 1.1. L'articolo 1 della legge 6 giugno 1986, n. 251 R, è sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Il titolo di agrotecnico, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 11, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità di agrotecnico presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legg |
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Art. 2.1. L'articolo 2 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno venti agrotecnici è costituito, con sede nel comune capoluogo, un colle |
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Art. 3.1. L'articolo 3 della legge 6 giugno 1986, n. 251 R, è sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Il consiglio del collegio provinciale è composto da cinque membri se gli iscritti non superano i cento; da sette membri se gli iscritti sono compresi fra centouno e cinquecento; da nove membri se il numero degli iscritti supera i cinquecento. I suoi componenti sono eletti dagli iscritti riuniti in assemblea e durano in carica quattro anni, con possibilità di rielezione. 2. Il consiglio elegge al proprio interno un presidente e un segretario, che esercita funzioni di tesoriere; in caso di assenza del presidente |
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Art. 4.1. L'articolo 4 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. I collegi provinciali degli agrotecnici costituiscono un solo collegio nazionale retto da un consiglio ed avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e composto da tredici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali, scelti fra coloro che abbiano almeno tre anni di iscrizione nell'albo. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. 2. Il consiglio del collegio nazionale elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario con funzioni di tesoriere; in caso di assenza o di impedimento del presidente e del vicepresidente ne fa le veci il membro del consiglio con maggior anzianità d'iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano d'età. 3. Le riunioni del consiglio sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunt |
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Art. 5.1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dai seguenti: "Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti: |
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Art. 6.1. L'articolo 6 della legge 6 giugno 1986, n. 251 R, è sostituito dal seguente: |
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Art. 7.1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente: |
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Art. 8.1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente: |
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Art. 9.1. Dopo l'articolo 10 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è aggiunto il seguente: "Art. 10- bis . - 1. Le decisioni del consiglio nazionale degli agrotecnici pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo nonché in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel t |
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Art. 10.1. L'articolo 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251 R, è sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente: a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli; |
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Art. 11.1. L'articolo 12 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente: "Art. 12. - 1. Il consiglio del collegio provinciale esercita, oltre a quelle demandategli dall'ordinamento professionale e da altre leggi, le seguenti attribuzioni: a) cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione e tutela l'indipendenza ed il decoro professionali; b) vigila per la tutela del titolo di agrotecnico ed attua le az |
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Art. 12.1. Il Governo della Repubblica nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della |
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Art. 13.1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 320, è sostituito dal seguente: "Essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie". 2. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Uffic |
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Art. 14.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 relative all'abilitazione professionale si a |
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