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Dir. UE 08/05/2000, n. 14

Direttiva 2000/14/CE dell’8 maggio 2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Dir. U.E. 23/10/2024, n. 2839
- Regolam. Comm. UE 16/11/2023, n. 1208
- Rettifica in G.U.C.E. 12/12/2000, n. 311 L
- Regolamento (CE) 11/03/2009, n. 219
- Rettifica in G.U.C.E. 17/06/2016, n. 165 L
- Regolamento (UE) 20/06/2019, n. 1243
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Art. 1 - Obiettivi

Scopo della presente direttiva è il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a norme sull'emissione acustica,

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Art. 2 - Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva si applica alle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui agli articoli 12 e 13, definite nell'allegato I. La presente direttiva riguar

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Art. 3 - Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", tutte le macchine rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, semoventi o mobili, le quali, a prescindere dagli organi di trazione di cui dispongono, e

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Art. 4 - Immissione in commercio

1. Le macchine e attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non sono immesse in commercio o messe in servizio sino a che il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, non garantisce

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Art. 5 - Vigilanza sul mercato

1. Gli Stati membri adottano tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che le macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2,

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Art. 6 - Libera circolazione

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio o la messa in servizio nel loro territorio di macchine ed attrezzature di cui all'art

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Art. 7 - Presunzione di conformità

Gli Stati membri presumono conformi al disposto della presente direttiva le macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragraf

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Art. 8 - Dichiarazione CE di conformità

1. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, di una macchina o attrezzatura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, redige per ciascun tipo di macchina o attrezzatura prodotta una dichiarazione CE di co

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Art. 9 - Non conformità delle macchine ed attrezzature

1. Uno Stato membro, qualora accerti che macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, immesse in commercio o messe in servizio non sono conformi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, adotta tutti gli opportuni provvedimenti affinché il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, le renda conformi al disposto della presente direttiva.

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Art. 10 - Mezzi di impugnazione

Qualsiasi provvedimento adottato da uno Stato membro ai sensi della presente direttiva e volto a limitare l'immissione in commercio

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Art. 11 - Marcatura

1. Le macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, conformi al disposto della presente direttiva recano, quando sono immesse in commercio o messe in servizio, la marcatura CE di conformità. Essa consiste nelle iniziali "CE". Il simbolo grafico della marcatura da usare figura nell'allegato IV.

2. La marc

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Art. 12 - Macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica

II livello di potenza sonora garantito delle macchine ed attrezzature sottoelencate non deve superare il livello di potenza sonora ammissibile stabilito nella tabella seguente dei valori limite:

- montacarichi per materiali da cantiere (azionati da motore a combustione interna) Def.: All. I n. 3. Misura: All. III B 3

- mezzi di compattazione (solo rulli vibranti e rulli statici, piastre vibranti e vibrocostipatori) Def.: All. I n. 8. Misura: All. III B 8

- motocompressori (< 350 kW) Def.: All. I n. 9. Misura: All. III B 9

- martelli demolitori tenuti a mano Def.: All. I n. 10. Misura: All. III B 10

- argani da cantiere (azionati da motore a combustione interna) Def.: All. I n. 12. Misura: All. 111 B 12

- apripista (< 500 kW) Def.: All. I n. 16. Misura: All. III B 16

- dumper (< 500 k) Def.: All. I n. 18. Misura: All. III B 18

- escavatori idraulici o a funi (< 500kW) Def.: All. I n. 20. Misura: All. III B 20

- terne (< 500 kW) Def.: All. I n. 21. Misura: All. III B 21

- motolivellatrici (< 500 kW) Def.: All. I n. 23. Misura: All. III B 23

- centraline idrauliche Def.: All. I n. 29. Misura: All. III B 29

- compattatori di rifiuti con pala caricatrice e benna (< 500 kW) Def.: All. I n. 31. Misura: All. III B 31

- tosaerba Def.: All. I n. 32. Misura: All. III B 32 (escluse:

- le macchine ad uso agricolo e forestale e

- i dispositivi multifunzionali il cui principale elemento motorizzato ha una potenza installata di più di 20 kW)

- tagliaerba (trimmer) elettrici/tagliabordi elettrici Def.: All. I n. 33. Misura: All. III B 33

- “carrelli elevatori, carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo”N2 (sono esclusi "altri carrelli elevatori carico a sbalzo" di cui all'allegato I n. 36, secondo tratti con capacità nominale di non oltre 10 t) Def.: All. I n. 36. Misura: All. III B 36

- pale caricatrici (< 500 kW) Def.: All. I n. 37. Misura: All. III B 37

- gru mobili Def.: All. I n. 38. Misura: All. III B 38

- motozappe (< 3 kW) Def.: All. I n. 40. Misura: All. III B 40

- vibrofinitrici (escluse le vibrofinitrici munite di rasiera ad alta compattazione) Def.: All. I n. 41. Misura: All. III B 41

- gruppi elettrogeni (< 400 kW) Def.: All. I n. 45. Misura: All. III B 45

- gru a torre Def.: All. I n. 53. Misura: All. III B 53

- gruppi elettrogeni di saldatura Def.: All. I n. 57. Misura: All. III B 57

 

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Art. 13 - Macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura di rumorosità

Il livello di potenza acustica garantito delle macchine ed attrezzature elencate in prosieguo è soggetto solo alla marcatura di rumorosità:

- piattaforme di accesso aereo con motore a combustione interna Def.: All. I n. 1. Misura: All. III.B.1

- decespugliatori Def.: All. I n. 2. Misura: All. III.B.2

- montacarichi per materiali da cantiere (con motore elettrico) Def.: All. I n. 3. Misura: All. III.B.3

- seghe a nastro per cantieri Def.: All. I n. 4. Misura: All. III.B.4

- seghe circolari per cantieri Def.: All. I n. 5. Misura: All. III.B.5

- motoseghe a catena portatili Def.: All. I n. 6. Misura: All. III.B.6

- veicoli combinati di spurgo Def.: All. I n. 7. Misura: All. III.B.7

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Art. 14 - Valutazione della conformità

1. Prima di immettere in commercio o di mettere in servizio macchine ed attrezzature di cui all'articolo 12 il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, sottopone ciascun tipo di macchine ed attrezzature a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

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Art. 15 - Organismi notificati

1. Gli Stati membri designano gli organismi demandati ad espletare e vigilare sulle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, nell'ambito del loro territorio.

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Art. 16 - Rilevazione di dati sul rumore

N10

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Art. 17 - Disposizioni in materia di uso

Le disposizioni della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di adottare, nel rispetto del trattato:

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Art. 18 - Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2.

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Art. 18 bis - Modifiche dell’allegato III

N6

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Art. 18 ter - Esercizio della delega

N8

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 18 bis è conferito all

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Art. 19 - Poteri del comitato

Il comitato svolge le seguenti funzioni:

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Art. 20 - Relazioni

1. Entro il 3 gennaio 2005 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nella trasposizione e nell'amministrazione della stessa. La relazione deve contenere in particolare:

a)

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Art. 21 - Abrogazione

1. Le seguenti direttive sono abrogate il 3 gennaio 2002: 79/113/CEE, 84/532/CEE, 84/533/CEE, 84/534/CEE, 84/535/CEE, 84/536/CEE, 84

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Art. 22 - Recepimento e data di applicazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

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Art. 23 - Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

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Art. 24 - Destinatari della direttiva

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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Allegato I - Definizioni delle macchine e attrezzature

1. Piattaforme aeree di accesso con motori a combustione interna

Un'attrezzatura composta di almeno una piattaforma di lavoro, una struttura estensibile e un telaio. La piattaforma di lavoro consiste in una piattaforma recintata o una gabbia che può essere spostata sotto carico alla posizione di lavoro richiesta. La struttura estensibile è collegata al telaio e sostiene la piattaforma di lavoro; essa consente lo spostamento della piattaforma di lavoro alla posizione richiesta.

 

2. Decespugliatori

Gruppo portatile, con motore a combustione interna, dotato di una lama rotante in metallo o in plastica atta a tagliare erbe infestanti, cespugli, arbusti e piccola vegetazione. L'elemento di taglio opera su un piano approssimativamente parallelo al suolo.

 

3. Montacarichi per materiali de cantiere

Montacarichi motorizzato installato provvisoriamente nei cantieri edili o di ingegneria civile ad uso degli addetti ai lavori, il quale:

i) serve determinati piani di calpestio; in tal caso la piattaforma è:

- adibita al solo trasporto di cose;

- accessibile alle persone per le operazioni di carico e scarico;

- accessibile alle persone in fase di montaggio, smontaggio e manutenzione;

- telecomandata;

- effettua la corsa lungo l'asse verticale o un asse che diverge al massimo di 15° dalla verticale;

- sostenuta da: fune metallica, catena, vite e madrevite; meccanismo a cremagliera, martinetto idraulico (diretto o indiretto), o sistema di tiranteria ad espansione;

- retta da montanti che necessitano o meno di strutture di supporto autonome; oppure

ii) serve la sola stazione estrema superiore o un'area di lavoro che si estende al di sopra di essa (ad esempio un tetto); in tal caso il dispositivo di carico è:

- adibito al solo trasporto di cose;

- progettato in modo che non sia necessario accedervi a fini di carico, scarico, manutenzione, montaggio e smontaggio;

- non prevede l'accesso degli addetti ai lavori;

- telecomandato;

- effettua la corsa ad un angolo di almeno 30° dalla verticale ma è utilizzabile a qualsiasi angolo;

- retto da una fune in acciaio e da un sistema di trasmissione meccanica;

- manovrato da comandi a pressione costante;

- non si avvale di contrappesi;

- ha un carico nominale massimo di 300 kg;

- ha una velocità massima di 1 m/s;

- le guide necessitano di strutture di supporto autonome.

 

4. Sega a nastro per cantieri

Apparecchio motorizzato ad alimentazione manuale, di peso inferiore a 200 kg, munito di un utensile di taglio monolama a nastro continuo montato tra due o più volani di guida.

 

5. Sega circolare per cantieri

Apparecchio ad alimentazione manuale di peso inferiore a 200 kg, composto da un disco circolare monolama (diverso dalla sega a nastro abrasivo) di diametro compreso fra 350 mm e 500 mm, che rimane fissa durante la normale funzione di taglio, e da una tavola orizzontale che rimane fissa del tutto o in parte durante il funzionamento. La lama è montata su un mandrino orizzontale non basculante, la cui posizione rimane fissa durante il funzionamento. La macchina può presentare una o più delle seguenti caratteristiche:

- la possibilità di sollevare e abbassare la lama rispetto alla tavola;

- il telaio della macchina al di sotto della tavola può essere aperto o chiuso;

- la sega può esser dotata di una tavola mobile ad azione manuale supplementare (non adiacente alla lama).

 

6. Motosega a catena portatile

Utensile motorizzato impiegato per tagliare il legno e consistente in un monoblocco in cui sono integrati impugnatura, motore ed elemento di taglio, progettato per essere tenuto con le due mani.

 

7. Veicolo combinato di spurgo

Automezzo che può fungere sia da dispositivo spurgatubi che per l'aspirazione di reflui. Vedi spurgatubi ad alta pressione e veicolo per l'aspirazione di reflui.

 

8. Mezzi di compattazione

Macchine per l'addensamento dei materiali in sito, ad esempio pietrame, terreno o materiali di rivestimento del suolo, mediante azione di rullatura, battitura o vibrazione dell'attrezzo. Esistono in versione semovente, trainata, a propulsione manuale o utilizzata come accessorio di una macchina portante. I mezzi di compattazione si suddividono in:

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Allegato II - Dichiarazione ce di conformità

La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti elementi:

- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;

- nome e indirizzo della p

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Allegato III - Metodo di misurazione del rumore aereo delle macchine ed attrezzature utilizzate all'aperto

N9

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Allegato IV - Modelli della marcatura ce di conformità' e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato V - Controllo interno di fabbricazione

1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, accerta e dichiara che le macchine o attrezzature sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone su ciascuna macchina o attrezzatura la marcatura CE di conformità e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito prescritti all'articolo 11 e redige per inscritto la dichiarazione di conformità CE prescritta all'articolo 8.

2. Il fabb

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Allegato VI - Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici

1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui ai punti 2, 5 e 6, accerta e dichiara che le macchine ed attrezzature in questione sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone su ciascuna macchina ed attrezzatura la marcatura CE di conformità e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito prescritti all'articolo 11 e redige per iscritto la dichiarazione di conformità CE prescritta all'articolo 8.

2. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, predispone la documentazione tecnica descritta al punto 3 e la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare prodotto. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, può incaricare un'altra persona della custodia della documentazione tecnica. In tal caso, deve includere il nome e l'indirizzo di detta persona nella dichiarazione di conformità CE.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità delle macchine ed attrezzature alle prescrizioni della presente direttiva. Deve contenere almeno i seguenti elementi:

- nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;

- descrizione della macchina o attrezzatura;

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Allegato VII - Verifica dell'esemplare unico

1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, accerta e dichiara che la macchina o attrezzatura cui è stato rilasciato il certificato di cui al punto 4 sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone su ciascuna macchina o attrezzatura la marcatura CE di conformità, integrata dagli elementi prescritti all'articolo 11 e redige per iscritto la dichiarazione CE di conformità di cui all'articolo 8.

2. La domanda di verifica di un esemplare unico deve essere presentata dal fabbricante, o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, ad un organismo notificato da lui pres

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Allegato VIII - Garanzia di qualità totale

1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 accetta e dichiara che le macchine o attrezzature in questione soddisfano i requisiti della presente direttiva. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone su ciascun prodotto la marcatura CE, corredata delle informazioni di cui all'articolo 11 e redige per iscritto la dichiarazione CE di conformità prescritta all'articolo 8.

2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, la verifica finale e le prove del prodotto secondo quanto specificato al punto 3 ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. “Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità”N2 ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda contiene:

- tutte le opportune informazioni sulla categoria di prodotti prevista, compresa la documentazione tecnica su tutte le macchine o attrezzature già in fase di progettazione o produzione, che devono contenere le seguenti informazioni minime:

- nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità,

- descrizione della macchina o attrezzatura,

- marca,

- denominazione commerciale,

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Allegato IX - Criteri minimi che devono essere presi in considerazione dagli stati membri per la notifica degli organismi

1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore delle macchine o attrezzature, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali macchine o attrezzature, né rappresentare le parti coinvolte in tali attività. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo.

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Allegato X - Verifica dell'esemplare unico modello di certificato di conformità

Parte di provvedimento in formato grafico

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