Articolo soppresso dall'art. 2, comma 1, della Dir. U.E. 23/10/2024, n. 2839, così recitava:

"Art. 16 - Rilevazione di dati sul rumore

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il fabbricante, o suo mandatario stabilito nella Comunità, trasmetta all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o in cui immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e alla Commissione una copia della dichiarazione di conformità CE per ciascun tipo di macchine e attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La Commissione raccoglie i dati comunicati a norma del paragrafo 1 relativi a tutte le macchine ed attrezzature.

3. I dati raccolti dalla Commissione sono messi a disposizione degli Stati membri, su richiesta di questi ultimi.

4. La Commissione pubblica periodicamente, di preferenza ogni anno, i dati raccolti. Tali pubblicazioni contengono almeno i seguenti elementi per ciascun tipo o modello di macchine ed attrezzature:

- potenza netta installata o altri valori pertinenti al rumore;

- livello di potenza acustica rilevato;

- livello di potenza acustica garantito;

- descrizione della macchina o attrezzatura;

- nome del fabbricante e/o marca;

- numero/nome del modello."

Dalla redazione