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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 21 così recitava:
“Art. 21. - Coordinamento del registro delle imprese con il BUSARL
1. La predisposizione, la tenuta, la conservazione, la gestione e la pubblicazione del BUSARL avvengono secondo tecniche informatiche in conformità alle norme vigenti. La data di attivazione delle tecniche informatiche per la pubblicazione del BUSARL è comunicata entro il 26 gennaio 1997 con avviso del Ministero dell'industria pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il BUSARL si compone dei fascicoli regionali pubblicati a cura dell'ufficio del capoluogo di regione e del bollettino nazionale pubblicato a cura del Ministero dell'industria. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.
3. La pubblicazione del BUSARL avviene mediante la sua messa a disposizione, su apparecchiature informatiche per la visura diretta, presso il Ministero dell'industria e presso ogni camera di commercio.
4. Agli effetti dell'art. 2457-ter del codice civile la data della pubblicazione nel bollettino nazionale è la data della effettiva messa a disposizione del pubblico presso il Ministero dell'industria del bollettino stesso su apparecchiature informatiche per la visura diretta. Tale data risulta su ogni atto o avviso pubblicato e in ogni certificazione rilasciata dall'ufficio.
5. La consultazione del BUSARL può essere effettuata anche su terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informatico delle camere di commercio. Riproduzioni a stampa, o su supporto informatico, del BUSARL o di singoli atti pubblicati sono forniti anche a mezzo posta a chiunque ne faccia richiesta secondo modalità fissate dal Ministro. Il costo di tali copie non può eccedere il costo amministrativo.
6. Nell'ipotesi di cui all'art. 2436 del codice civile l'ufficio trasmette, per via telematica, all'ufficio del capoluogo di regione la deliberazione di modifica dell'atto costitutivo iscritta nel registro ed il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata.”
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