Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, del D. Leg.vo 11/11/1999, n. 463, così recitava:

“Art. 15.

Copia delle domande per esonero del canone demaniale di cui all'art. 73 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per le grandi derivazioni deve essere trasmessa alla provincia interessata. L'esonero parziale o totale del canone viene accordato previa intesa con la provincia interessata.”

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