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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 27/04/2006, n. 204
D. P.R. 27/04/2006, n. 204
D. P.R. 27/04/2006, n. 204
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612, concernente il regolamento per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificata dalla legge 29 novembre 1957, n. 1208, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche; Considerato che la citata legge 18 ottobre 1942, n. 1460, disciplina in particolare la costituzione, la competenza, la composizione e le attri |
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Art. 1. - Natura1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di seguito denominato: «Consiglio superiore&raqu |
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Art. 2. - Competenze1. Il Consiglio superiore, nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni e delle province autonome, delle province e dei comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri: a) di carattere obbligatorio sui progetti definitivi, ovvero, nei casi previsti dalla legge, sui progetti preliminari, di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, sui piani portuali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, R e inoltre sui progetti di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato relativi all'informatica ed alle infrastrutture tecnologiche a servizio del trasporto combinato terrestre e marittimo, dei sistemi portuali, degli interporti e della logistica, onde garantire l'interoperabilità delle tecnologie e delle piattaforme software e agevolare l'accesso alle infrastrutture di trasporto; b) di carattere facoltativo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sulle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, sulle linee generali della programmazione delle grandi reti di interesse nazionale, sui piani aeroportuali e sulle vie di navigazione di interesse |
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Art. 3. - Composizione1. Il Consiglio superiore è costituito dal Presidente, dai presidenti di sezione, dal direttore del Servizio tecnico centrale, dal Segretario generale, dai componenti effettivi indicati al comma 3 e, in ragione del loro ufficio, dai componenti di diritto di cui al comma 4, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la durata di un triennio. 2. Le funzioni di direttore del Servizio tecnico centrale sono attribuite a dirigenti tecnici, nominati con le procedure di cui all'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, R e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio superiore. 3. I componenti effettivi del Consiglio superiore sono: a) in numero non inferiore a venti dirigenti di seconda fascia, con funzione di consiglieri del Consiglio superiore, prescelti per capacità ed esperienza professionale nelle materie di cui all'articolo 2 tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio superiore, su indicazione del Presidente; b) tre consiglieri di Stato, tre consiglieri |
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Art. 4. - Assemblea generale1. L'assemblea generale è costituita dal Presidente e dai componenti indicati al comma 1 dell' |
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Art. 5. - Compiti del Presidente1. Il Presidente: a) convoca e presiede l'assemblea generale; b) assegna gli affari all'assemblea generale indicando i relatori e le commissioni relatrici; c) assegna gli affari alle sezioni; |
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Art. 6. - Sezioni1. Il Consiglio superiore si articola in cinque sezioni distinte per materie e compiti. La ripartizione delle materie, di cui all'elenco che segue, è definita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente del Consiglio superiore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detta ripartizione può essere modificata ogni biennio, con pari procedura. L'elenco delle principali materie è di seguito indicato: a) edilizia, impianti sportivi, strutture, opere strategiche, materiali e prodotti da costruzione; |
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Art. 7. - Comitato di presidenza1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente, dai presidenti di sezione, dal diretto |
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Art. 8. - Compiti del Segretario generale1. Il Segretario generale: a) assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni; |
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Art. 9. - Servizio tecnico centrale1. Il Servizio tecnico centrale opera alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio superiore e svolge le seguenti funzioni istruttorie e di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Consiglio superiore, ai fini dell'emanazione dei provvedimenti finali relativi a: a) studi e ricerche sui materiali da costruzione e sulla modellistica fisica e numerica delle opere, predisposizione delle norme tecniche, le linee guida e gli studi tecnici di carattere generale e normativo, nonché di ricerca sperimentale, in materia di opere pubbliche, di impianti sportivi, di trasporti, di infrastrutture, di assetto del territorio, di pubblica incolumità e sicurezza delle costruzioni, ed assolve a tutti i connessi obblighi di legge; b) certificazione, ispezione e benestare tecnico europeo |
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Art. 10. - Dotazione organica1. La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonché del personale del Con |
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Art. 11. - Autonomia gestionale1. Il Consiglio superiore costituisce centro di responsabilità amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166. R |
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Art. 12. - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: |
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Art. 13. - Disposizioni transitorie1. In sede di prima applicazione del presente decreto il personale in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del presente regolamento resta assegnato al Consiglio superiore stesso. 2. Fino all' |
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