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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 07/09/2010, n. 160
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Premessa
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 116 della Costituzione; Visto l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione; Vista la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006; |
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Capo I - Principi generali ed ambito applicativo |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «agenzia per le imprese» (di seguito denominata: «Agenzia»): il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico; c) «camere di commercio»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580; d) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui a |
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Art. 2. - Finalità e ambito di applicazione1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento |
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Art. 3. - Il portale «impresainungiorno»1. Il portale: a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attività, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3; b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazio |
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Capo II – Funzioni e organizzazione del SUAP |
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Art. 4. - Funzioni e organizzazione del SUAP1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. 2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. 3. Il SUAP, nel rispetto dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione: a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento; b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni |
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Capo III – Procedimento automatizzato |
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Art. 5. - Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze1. Nei casi in cui le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la segnalazione è presentata al SUAP. 2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui a |
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Art. 6. - Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa1. Nei casi di cui all'articolo 5, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto legge. 2. L'Agen |
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Capo IV – Procedimento ordinario |
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Art. 7. - Procedimento unico1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. 2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla norm |
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Art. 8. - Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della |
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Capo V – Disposizioni comuni |
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Art. 9. - Chiarimenti tecnici1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta de |
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Art. 10. - Chiusura dei lavori e collaudo1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo: |
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Capo VI – Monitoraggio istituzionale |
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Art. 11. - Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico1. I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese, predispongono forme di monitoraggio sull'attività e sul funzionamento del SUAP, anche |
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Capo VII - Disposizioni finali |
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Art. 12. - Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione1. Il presente regolamento ha efficacia: a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10; b) in relazione al Capo IV, a decorrere da un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Fino alla scadenza dei termini di cui alle lettere |
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Allegato - Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativiPARTE I - Definizioni e ambito di applicazione Art. 1 - Definizioni 1 Ai fini del presente allegato si intende per: a. CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell’amministrazione digitale b. SUAP: Sportello Unico per le Attività Produttive; c. Portale: Portale impresa in un giorno; d. Ministero: Ministero dello sviluppo economico; e. Dipartimento: Dipartimento della Funzione Pubblica; f. Regolamento: decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 112; g. procedimenti: i procedimenti oggetto del Regolamento; h. istanza: l'insieme dei dati e documenti presentati al SUAP per avviare i procedimenti/attività; i. Enti terzi: gli uffici comunali e le altre amministrazioni e autorità coinvolte nei procedimenti; j. Piattaforma Tecnologica Regionale: sistema messo a disposizione dalla Regione o dalla Provincia autonoma per offrire: - ai SUAP le componenti Front-office SUAP e di Back-Office SUAP; - ed eventualmente agli uffici comunali e alle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento del proprio territorio la componente Enti terzi; k. fonti dati certificate: fonti attendibili e autoritative di informazioni, la cui gestione è, per norma, nelle competenze di una specifica pubblica amministrazione ed è resa accessibile alle altre pubbliche amministrazioni per il conseguimento delle proprie finalità. l. decreto: decreto ministeriale con cui si approva il presente allegato.
Art. 2 - Oggetto 1 Il presente Allegato delinea le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento. 2 In particolare descrive i requisiti tecnici di riferimento relativi a: a. “l’architettura logica”: l’insieme degli elementi e componenti strutturali che consentono la comunicazione ed il trasferimento dei dati in modalità telematica tra il SUAP e gli enti Terzi coinvolti nel procedimento; b. “le attività, i messaggi e le informazioni”: l’insieme delle attività previste per la presentazione delle istanze al SUAP e l’interazione tra il SUAP, gli enti Terzi coinvolti nel procedimento, che richiedono la comunicazione e il trasferimento dei dati; c. “la sicurezza”: il complesso delle regole di sicurezza che i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento adottano per garantire la riservatezza e il non ripudio delle comunicazioni e del trasferimento dei dati. 3. I requisiti tecnici di riferimento di cui al comma 2 si conformano alle specifiche tecniche di cui all’articolo 5.
Art. 3 - Ambito di applicazione 1 Il presente Allegato si applica al SUAP come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera m) del Regolamento, agli uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche che intervengono nel procedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del Regolamento. 2. L’insieme dei sistemi informatici dei soggetti di cui al comma 1, conformi alle specifiche tecniche ai sensi dell’articolo 5, costituisce il Sistema Informatico degli Sportelli Unici. 3. L’architettura logica del Sistema Informatico degli Sportelli Unici è caratterizzata dalle seguenti componenti informatiche: a. Componente Front-office SUAP, che consente l’interazione con i soggetti che presentano un'istanza al SUAP e assicura il reperimento, anche presso le fonti dati certificate, di informazioni, atti e documenti, relativi al singolo procedimento, nonché la realizzazione di tutte le comunicazioni necessarie per la gestione e la conclusione del procedimento avviato con l’istanza del richiedente; b. Componente Back-office SUAP, che riceve l’istanza dal Front-office SUAP e assicura il coordinamento delle comunicazioni da e verso gli Enti terzi interessati allo specifico procedimento avviato con l’istanza del richiedente; c. Componente Enti terzi, che consente alle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento di ricevere l’istanza inoltrata dalla componente informatica Back-office SUAP e di svolgere tutte le attività necessarie per l'adozione del parere di propria competenza qualora previsto; d. Componente Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici, che costituisce la base di conoscenza unica e condivisa tra tutti i soggetti coinvolti di cui al comma 1, comprende l’elenco dei sistemi informatici di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma e delle regole per lo scambio informatico delle informazioni tra le componenti di cui ai precedenti punti a), b) e c).
Art. 4 - Il portale “Impresa in un giorno” 1 I Comuni si dotano di sistemi informatici che implementano le componenti informatiche Front-office SUAP e Back-office SUAP conformi alle specifiche tecniche di cui all’articolo 5. 2. Il Portale “Impresa in un giorno”, di cui all’articolo 3 del Regolamento, mette a disposizione dei Comuni le componenti informatiche Front-office SUAP e Backoffice SUAP previste dal Sistema Informatico degli Sport |
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