D. P.C.M. 20/07/2012 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.C.M. 20/07/2012

Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 21/05/2014, n. 137
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000 n. 60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 R («Norme in materia ambientale») che recepisce la citata direttiva 2000/60/CE, e in particolare la Parte III;

Vista la legge 14 novembre 1995 n. 481 R, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ed in particolare il suo art. 2;

Vista la legge 26 marzo 2010 n. 42, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, che ha introdotto il comma 186-bis all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 R, il quale ha disposto la soppressione delle Autorità di ambito territoriale ottimale ed ha disposto che le regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Vista la legge del 12 luglio 2011 n. 106 R, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 R, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ed in particolare l'art. 10, comma 15 che ha assegnato all'Agenzia nazionale per la regolazione e vigilanza in materia di acqua le competenze già attribuite dall'art. 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche;

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Art. 1 - Funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare continua ad esercitare le funzioni in materia di servizi idrici non trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3, ed in particolare:

a) adotta gli indirizzi per assicurare il coordinamento ad ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti gli usi delle risorse idriche, individuando obi

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Art. 2 - Finalità e principi ispiratori della regolazione del settore idrico

1. Le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481

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Art. 3 - Individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas esercita, secondo i principi indicati, le seguenti funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono:

a) Definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso; a tal fine, prevede premialità e penalità, esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti. Resta ferma la facoltà in capo agli enti affidanti di prevedere nei contratti di servizio livelli minimi ed obiettivi migliorativi rispetto a quelli previsti dall'Autorità che ne tiene conto ai fini della definizione della tariffa;

b) predispone, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una o più convenzioni tipo per la regolazione dei

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Art. 4 - Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province auto

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