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D. P.C.M. 30/10/2023, n. 180

Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 17;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante «Ordinamento della professione di giornalista»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli da 35 a 40;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» e, in particolare, l’articolo 20;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante «Attuazione della

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Art. 1. - Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128

1. Il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 è sostituito dal seguente: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica».

2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Organizzazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica»;

b) all’articolo 1:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole «della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ambiente e della sicurezza energetica»;

1.2) al secondo periodo, le parole «, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349,» sono sostituite dalle seguenti: «ed energetica»;

2) al comma 2, le parole «Ministro della transizione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica»;

c) all’articolo 2:

1) al comma 1, lettera a), le parole «dieci direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «dodici direzioni generali»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

a) direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC);

b) direzione generale innovazione tecnologica (ITEC);

c) direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF);

d) direzione generale tutela della biodiversità e del mare (TBM).»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

a) direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB);

b) direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA);

c) direzione generale valutazioni ambientali (VA);

d) direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC).»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

a) direzione generale fonti energetiche e titolo abilitativi (FTA);

b) direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE);

c) direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE);

d) direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF)»;

5) al comma 6, lettera b), le parole «del settore pubblico» sono soppresse;

6) al comma 8, le parole «convocazione della» e la parola «temporaneo» sono soppresse;

7) al comma 9, lettera e), dopo le parole «sul piano interno,» sono inserite le seguenti: «in collaborazione con il DiAG e»;

8) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Ciascun dipartimento svolge attività di studio e monitoraggio delle politiche afferenti le materie di competenza, al fine di assicurare gli elementi conoscitivi e informativi necessari allo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Ministero.»;

9) al comma 12, dopo le parole «in house» sono inserite le seguenti: «, nonché delle società controllate, degli enti e dei soggetti vigilati» e le parole da «dei requisiti richiesti» fino a «agenzie vigilate» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa europea e nazionale»;

d) all’articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) esercita, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, le competenze del Ministero in materia di gestione delle risorse umane e del benessere organizzativo; gestione unitaria del contenzioso; pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del relativo processo; innovazione tecnologica, digitalizzazione dei processi e flussi informativi; comunicazione istituzionale; programmazione europea, coordinamento degli affari europei e internazionali; programmazione finanziaria sostenibile e bioeconomia; tutela della biodiversità; aree protette; difesa del mare e tutela degli ambienti marini e costieri.»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «coordinamento della gestione degli atti convenzionali con enti e società» sono inserite le seguenti: «o altri soggetti istituzionali, ivi compresi quelli di cui all’articolo 2, comma 12»;

4) al comma 5, dopo le parole «Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE)» sono inserite le seguenti: «, al Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM)» e dopo le parole «le politiche di coesione,» sono inserite le seguenti: «i programmi e»;

5) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Il Dipartimento assicura, mediante la CORUC, la gestione unitaria delle attività relative al contenzioso del Ministero secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 1, lettera f-bis).

8-ter. Presso il Dipartimento è istituita una segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo, cui è preposto un Capo segreteria individuato nell’ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale di cui alla allegata tabella A.»;

e) all’articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) esercita, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, le competenze del Ministero in materia di politiche per lo sviluppo dell’economia circolare, inclusa la definizione e la implementazione della relativa strategia nazionale; gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla bonifica dei siti di interesse nazionale; finanziamento dell’attuazione degli interventi di bonifica dei siti orfani; risarcimento del danno ambientale; difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico; tutela quali-quantitativa delle risorse idriche e gestione dei distretti idrografici; esercizio e attuazione delle direttive nel settore della fornitura e della distribuzione di acqua potabile; coordinamento delle autorità di bacino distrettuale; valutazioni e autorizzazioni ambientali di competenza statale; politiche per la ecosostenibilità dei prodotti e dei consumi e acquisti pubblici verdi; certificazioni ambientali.»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 5, la parola «collabora» è sostituita dalle seguenti: «partecipa alla formazione delle politiche e delle decisioni dell’UE nelle materie di propria competenza, in collaborazione»;

4) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Presso il Dipartimento è istituita una segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo, cui è preposto un Capo segreteria individuato nell’ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale di cui alla allegata tabella A.»;

f) all’articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Dipartimento energia (DiE) esercita, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, le competenze del Ministero in materia di mercati energetici; sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti energetici; efficienza e competitività energetica; promozione delle energie rinnovabili e gestione dei relativi programmi di finanziamento e dei correlati incentivi; processi di decarbonizzazione; nucleare e gestione dei rifiuti nucleari; carburanti e mobilità sostenibile; gestione dei titoli minerari; programmi di finanziamento, anche europeo, in materia di energie rinnovabili e di risorse a basso tenore di carbonio; analisi, programmazione e studi di settore energetico e in materia di geo risorse; economicità e sicurezza del sistema energetico nazionale con garanzia di resilienza; infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; regolamentazione delle infrastrutture energetiche; normativa tecnica nel settore energetico; servizi minerari per gli idrocarburi e le geo risorse; programmi e misure di ricerca e di sviluppo, nonché di promozione di nuove tecnologie per la transizione energetica; sviluppo delle politiche per il miglioramento della qualità dell’aria.»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 5, la parola «collabora» è sostituita dalle seguenti: «partecipa alla formazione delle politiche e delle decisioni dell’UE nelle materie di propria competenza, in collaborazione»;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Dipartimento provvede, secondo un approccio trasversale a ciascuna direzione generale, alla elaborazione delle strategie per la transizione e la competitività del sistema energetico nazionale e al disegno di strumenti e meccanismi funzionali all’attuazione delle predette strategie, nonché al coordinamento delle azioni per il monitoraggio, il controllo e la gestione delle situazioni di crisi ed emergenza energetica.»;

g) all’articolo 6:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso»;

2) al comma 1:

2.1) all’alinea, le parole «risorse umane e acquisti (RUA)» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC)»;

2.2) alla lettera a), le parole da «procedimenti di riconoscimento» a «requisiti previsti» sono soppresse;

2.3) alla lettera b), le parole «protezione dei dati personali anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679;» sono soppresse;

2.4) alla lettera d), la parola «tecnologici» è sostituita dalla seguente: «tecnici»;

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Art. 2. - Disposizioni transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, con decreto da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, individua gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero definendone i relativi compiti. Sino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione d

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