IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, rubricato «Modello unico di dichiarazione», ove si prevede, al comma 1, lettera a), che, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite norme finalizzate a «individuare, ai fini della predisposizione di un modello unico di dichiarazione, le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione che stabiliscono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica»;
Visto l’art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, recante disposizioni transitorie, ove si prevede che, in attesa dell’adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’art. 1, comma 1, citato, il modello unico di dichiarazione è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il comma 3 del medesimo art. 1 della legge n. 70 del 1994, ove si prevede che, a seguito dell’adozione del modello unico di dichiarazione, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello;
Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, ha come riferimento, gli «obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale», che contiene, tra l’altro, la disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro formazione, gestione, conservazione e trasmissione, nonché alle firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I, Capo I della Parte IV ove sono conferiti gli obblighi per la tracciabilità dei rifiuti, nonché il Titolo II della medesima Parte IV, relativa agli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
Visto, in particolare, l’art. 220 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede l’obbligo di comunicazione da parte del Consorzio nazionale imballaggi - CONAI, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale;