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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 29/03/2004, n. 99
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- D.L. 18/05/2006, n. 181 (L. 17/07/2006, n. 233)
- D.L. 10/01/2006, n. 2 (L. 11/03/2006, n. 81)
- D.L. 30/12/2005, n. 273 (L. 23/02/2006, n. 51)
- D.L. 09/09/2005, n. 182 (L. 11/11/2005, n. 231)
- D. Leg.vo 27/05/2005, n. 101
- D.L. 28/02/2005, n. 22 (L. 29/04/2005, n. 71)
- D.L. 09/11/2004, n. 266 (L. 27/12/2004, n. 306)
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Premessa |
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Capo I - SOGGETTI E ATTIVITÀ |
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Art. 1. - Imprenditore agricolo professionale1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori |
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Art. 2 - Società agricole1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola. Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto |
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Art. 3. - Imprenditoria agricola giovanile1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente: "4-bis (Imprenditoria agricola giovanile). - 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giova |
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Art. 5. - Attività agromeccanica1. È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanic |
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Art. 6. - Organizzazioni di produttori1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati. Sino all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente che in nome e per conto dei soci;". 2. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: "d-bis) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; d-ter) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.". 3. All'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "direttamente dall'organizzazione", sono aggiunte le seguenti: "con facol |
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Capo II - INTEGRITÀ AZIENDALE |
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Art. 7. - Conservazione dell'integrità fondiaria1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente: "Art. 5-bis (Conservazione dell'integrità aziendale). 1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni. 2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto. |
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Art. 8. - Estensione del diritto di prelazione o di riscatto agrari1. Gli assegnatari dei fondi acquistati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (I |
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Art. 9. - Ricomposizione fondiaria1. Sono ridotte della metà le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettificaz |
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Art. 10. - Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto1. Al fine di incentivare l'accorpamento aziendale attraverso la stipulazione di contratti |
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Art. 11. - Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di società cooperativa1. Sono ridotte di due terzi le imposte dovute per la stipula dei contratti di società co |
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Art. 12. - Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale1. I redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione all |
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Capo III - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA |
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Art. 13. - Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore e del pescatore1. Il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, unico per azienda, è integrato con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003. L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché dai soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipu |
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Art. 14. - Semplificazione degli adempimenti amministrativi1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale. 3. Il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 13, comma 2. 4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalità prevista dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalità il SIAN può altresì stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. 5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'articolo 13, comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 lugli |
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Art. 15. - Scritture contabili per le altre attività agricole e coordinamento normativo in materia fiscale1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente: "Art. 18-ter (Scritture contabili per le altre attività agricole). - 1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all'articolo 56-bis del decreto del Preside |
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Art. 16. - Crediti in discussione presso la Camera arbitrale1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei confronti della pubblica amministrazione, la camera nazionale arbitrale |
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Capo IV - TUTELA DEL PATRIMONIO AGROALIMENTARE |
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Art. 18 - Armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi alimentari1. N19 1-bis. N2 1-ter. N11 1-quater. N28 1-quinquies. N29 2. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, è sostituito dal seguente: "7. Le Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, alle irrogazioni delle relative sanzioni. Con decre |
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