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D. Leg.vo 25/02/2000, n. 93

Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione.
Con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in G.U. 6.2.2002, n. 31
- D. Leg.vo 15/02/2016, n. 26
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[Premessa]

N1


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


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Art. 1 - (Campo di applicazione e definizioni)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) "attrezzature a pressione": i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione , ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili;

b) "recipiente": un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di uno o più “scomparti” N2;

c) "tubazioni": i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi; allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni;

d) "accessori di sicurezza": i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Essi comprendono:

1) i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico della pressione (CSPRS);

2) i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l'attrezzatura, come pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e i dispositivi di "misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR)";

e) "accessori a pressione": i dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione;

f) "insiemi": varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale;

g) "pressione": la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto è di conseguenza indicato con un valore negativo;

h) "pressione massima ammissibile (PS)": la pressione massima per la quale l'attrezzatura è progettata, specificata dal fabbricante. Essa è definita nel punto, specificato dal fabbricante, in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza della parte superiore dell'attrezzatura o, se non idoneo, in qualsiasi altro punto specificato;

i) "temperatura minima/massima ammissibile (TS)": le temperature minime/massime per le quali l'attrezzatura è progettata, specificate dal fabbricante;

l) "volume V": il volume interno di un recipiente, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti;

m) "dimensione nominale (DN)": la designazione numerica, contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero, della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazione diversi dai componenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura. Il numero è arrotondato per fini di riferimento e

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Art. 2 - (Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio)

N7

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Art. 3 - (Requisiti tecnici particolari)

1. Le attrezzature a pressione indicate alle lettere a), b), c), e d), classificate in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 e dall'allegato II, devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti nell'allegato I secondo le seguenti modalità:

a) recipienti, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b), destinati a contenere:

1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar) entro i seguenti limiti:

- per i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS*V è superiore a 25 bar/L, nonché quando la pressione PS è superiore a 200 bar (allegato II, tabella 1);

- per i fluidi del gruppo 2, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS*V è superiore a 50 bar/L, nonché quando la pressione PS è superiore a 1000 bar, nonché per

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Art. 4 - (Libera circolazione)

N7

1. Non è possibile vietare, limitare o ostacolare, per risch

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Art. 4-bis - (Obblighi dei fabbricanti)

N9

1. All’atto dell’immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, ovvero all’atto dell’utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I. All’atto dell’immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all’articolo 3, comma 3, ovvero all’atto dell’utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ad una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato III ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 per le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2. Qualora la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi di cui all’art

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Art. 4-ter - (Rappresentanti autorizzati)

N9

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all’ar

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Art. 4-quater - (Obblighi degli importatori)

N9

1. Gli importatori immettono sul mercato solo attrezzature a pressione o insiemi conformi.

2. Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità a norma dell’articolo 10. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che le attrezzature a pressione o gli insiemi rechino la marcatura CE e siano accompagnati dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza specificate nell’allegato I, punti 3.3 e 3.4, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 4 -bis, commi 5 e 6. Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all’articolo 3, comma 3, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che le attrezzature a pressione o gli insi

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Art. 4-quinquies - (Obblighi dei distributori)

N9

1. Quando mettono le attrezzature a pressione o gli insiemi a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni del presente decreto.

2. Prima di mettere le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, a disposizione sul mercato, i distributori verificano che essi rechino la marcatura CE, siano accompagnati dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza a norma dell’allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua

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Art. 4-sexies - (Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori)

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Art. 4-septies (Identificazione degli operatori economici)

N9

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Art. 5 - (Presunzione di conformità e dichiarazione di conformità UE)

N7

1. Le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2,che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di t

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Art. 6 - (Comitato per le norme e regolamentazioni tecniche)

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Art. 7 - (Comitato “attrezzature a pressione”)

N7

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Art. 8 - (Sorveglianza del mercato e controllo delle attrezzature a pressione e degli insiemi che entrano nel mercato dell’Unione)

N7

1. Alle attrezzature a pressione ed agli insiemi di cui all’articolo 1 del presente decreto si applicano l&rsq

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Art. 8-bis - (Procedure a livello nazionale per le attrezzature a pressione o gli insiemi che presentano rischi)

N9

1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di cui all’articolo 8 abbiano motivi sufficienti per ritenere che una attrezzatura a pressione o un insieme disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per la salute o l’incolumità delle persone, per gli animali domestici o per i beni materiali, effettuano una valutazione dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme interessato che investe tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

2. Se nel corso della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico conclude che l’attrezzatura o l’insieme non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l’attrezzatura a pressione o l’insieme conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiama

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Art. 8-ter - (Procedura di salvaguardia dell’Unione)

N9

1. Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione nazionale alla consultazione svolta d

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Art. 8-quater - (Attrezzature a pressione o insiemi conformi che presentano rischi)

N9

1. Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 8 -bis, commi 1 e 2, ritien

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Art. 8-quinquies - (Non conformità formale)

N9

1. Fatto salvo l’articolo 8 -bis, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

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Art. 9 - (Classificazione delle attrezzature a pressione)

N11

1. Le attrezzature a pressione di cui all’articolo 3, comma 1, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente. Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:

a) gruppo 1, che comprende oltre alle sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido, le sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a nor

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Art. 10 - (Procedure di valutazione della conformità)

N7

1. Le procedure di valutazione della conformità da applicare a un’attrezzatura a pressione sono determinate in base alla categoria stabilita all’articolo 9, in cui è classificata l’attrezzatura.

2. Le procedure di valutazione della conformità da applicare per le diverse categorie sono le seguenti:

a) categoria I: modulo A;

b) categoria II: modulo A2, modulo D1, modulo E1;

c) categoria III: moduli B (tipo di progetto) + D, moduli B (

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Art. 11 - (Approvazione europea di materiali)

N7

1. L’approvazione europea di materiali è rilasciata, su richiesta di uno o più fabbricanti di materiali o attrezzature, da uno degli organismi notificati di cui all’articolo 12, specificamente designati per questo compito. L’organismo notificato definisce ed effettua o fa effettuare gli esami e le prove per certificare la conformità dei tipi di materiale con i requisiti corr

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Art. 12 - (Organismi notificati, notifica ed autorità di notifica)

N7

1. Ai fini della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi e degli ispettorati degli utilizzatori autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformità a norma degli articoli 10, 11 o 13 e delle entità terze riconosciute per lo svolgimento dei compiti di cui all’allegato 1, punti 3.1.2 e 3.1.3, il Ministero dello sviluppo economico è individuato e designato quale autorità di notifica nazionale responsabile dell’istituzione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori e il controllo degli organismi, entità e ispettorati notificati, anche per quanto riguarda l’ottemperanza all’articolo 14 -ter.

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Art. 13 - (Prescrizioni relative agli organismi notificati e alle entità terze riconosciute e presunzione di conformità)

N7

1. Ai fini della notifica, l’organismo di valutazione della conformità o l’entità terza riconosciuta rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11.

2. L’organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma del presente decreto e ha personalità giuridica.

3. L’organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dall’attrezzatura a pressione o dall’insieme che valuta. Un organismo appartenente a un’associazione d’imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione di attrezzature a pressione o insiemi che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4. L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione delle attrezzature a pressione o degli insiemi sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude

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Art. 14 - (Ispettorati degli utilizzatori)

N7

1. In deroga alle disposizioni relative ai compiti svolti dagli organismi notificati, è consentita nel territorio italiano l’immissione sul mercato e la messa in servizio, da parte degli utilizzatori, di attrezzature a pressione o insiemi la cui conformità ai requ

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Art. 14-bis - (Prescrizioni relative agli ispettorati degli utilizzatori)

N9

1. Ai fini dell’autorizzazione e della notifica, l’ispettorato degli utilizzatori rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11.

2. L’ispettorato degli utilizzatori è stabilito a norma del presente decreto e ha personalità giuridica.

3. L’ispettorato degli utilizzatori è identificabile come organizzazione e, all’interno del gruppo di cui fa parte, dispone di metodi di relazione che ne assicurino e dimostrino l’imparzialità.

4. L’ispettorato degli utilizzatori, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione delle attrezzature a pressione o degli insiemi sottoposti alla valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l’uso delle attrezzature a pressione o degli insiemi valutati che sono necessari per il funzionamento dell’ispettorato degli utilizzatori o l’u

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Art. 14-ter - (Affiliate e subappaltatori degli organismi di valutazione della conformità)

N9

1. Un organismo noti ficato, un ispettorato degli utilizzatori o un’entità terza ri

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Art. 14-quater - (Domanda e procedura di notifica e modifiche delle notifiche)

N9

1. L’organismo di valutazione della conformità stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero dello sviluppo economico.

2. La domanda di autorizzazione e di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e delle attrezzature a pressione per le quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento rilasciato dall’organismo nazionale di accreditamento che attesta che l’organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 -bis.

3. Il Ministero dello sviluppo ec

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Art. 14-quinquies - (Obblighi operativi degli organismi notificati, degli ispettorati degli utilizzatori e delle entità terze riconosciute e ricorsi contro le loro decisioni)

N9

1. Gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entità terze riconosciute eseguono le valutazioni della conformità conformemente ai compiti di valutazione della conformità di cui agli articoli 10, 11 e 14 o all’allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3.

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Art. 14-sexies - (Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati, degli ispettorati degli utilizzatori e delle entità terze riconosciute)

1. Gli organismi noti ficati, le entità terze riconosciute e gli ispettorati degli utilizzatori informano il Ministero dello sviluppo economico e l’organismo nazionale di accreditamento:

a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certifica

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Art. 15 - (Marcatura CE)

N7

1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggib

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56848 2589356
Art. 16 - (Irregolare o indebita apposizione della marcatura CE)

1. Fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8, qualora il Ministero “dello sviluppo economico”

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Art. 17 - (Cooperazione con la Commissione europea e con gli Stati membri dell'Unione europea)

1. Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente decreto, il Ministero &

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Art. 18 - (Sanzioni)

1. Il fabbricante o il suo mandatario che produce e commercializza o cede a qualsiasi titolo attrezzature a pressione o insiemi non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ovvero il cui tipo non sia stato sottoposto alle valutazioni di conformità previste dagli articoli 10, comma 3, e 14 e relative alle diverse categorie è punito:

a) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria I, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da “euro ottomila” N5 a &ld

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Art. 19 - (Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi)

1. Con uno o più decreti del Ministro “dello sviluppo economico” N5 N16, di concerto con il Ministro del lavoro e “delle politiche sociali” N5 sentito il Ministro “de

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Art. 20 - (Norma di rinvio)

1. Alle procedure di valutazione della conformità delle attrezzature a pressio

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Art. 21 - (Tariffe)

1. Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dell'approvazione europea dei materiali ai sensi dell'articolo 11, le spese connesse al riconoscimento delle

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Art. 22 - (Disciplina transitoria)

N7

1. Resta consentita la messa in servizio di attrezzature a p

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Art. 23 - (Entrata in vigore)

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Allegato I - Requisiti essenziali di sicurezza (art. 4 -bis, comma 1)

N12

Osservazioni preliminari.

1. Gli obblighi definiti dai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione indicati nel presente allegato si applicano anche agli insiemi qualora esista un pericolo corrispondente.

2. I requisiti essenziali di sicurezza fissati dal presente decreto sono vincolanti. Gli obblighi derivanti dai requisiti essenziali di sicurezza si applicano soltanto quando sussistono i pericoli corrispondenti per le attrezzature a pressione considerate, se utilizzate alle condizioni ragionevolmente prevedibili dal fabbricante.

3. Il fabbricante ha l’obbligo di analizzare i pericoli e i rischi per individuare quelli connessi con la sua attrezzatura a causa della pressione e deve quindi progettarla e costruirla tenendo conto della sua analisi.

4. I requisiti essenziali di sicurezza vanno interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori tecnici ed economici, che vanno conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.


1. Norme di carattere generale.

1.1. Le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente prevedibili.

1.2. Nella scelta delle soluzioni più appropriate il fabbricante applica i principi fissati in appresso nell’ordine qui indicato:

eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile;

applicazione delle opportune misure di protezione contro i pericoli che non possono essere eliminati;

informazione degli utilizzatori circa pericoli residui, se del caso, e indicazione della necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l’installazione e/o l’utilizzazione.

1.3. Ove siano note o chiaramente prevedibili le possibilità di un uso scorretto, l’attrezzatura a pressione deve essere progettata in modo da eliminare rischi derivanti da tale uso o, se ciò non fosse possibile, deve essere munita di un’avvertenza adeguata che ne sconsigli l’uso scorretto.


2. Progettazione.

2.1. Norme di carattere generale.

Le attrezzature a pressione devono essere opportunamente progettate tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che consentono di garantirne la sicurezza per tutta la durata di vita prevista.

La progettazione comprende coefficienti di sicurezza appropriati basati su metodi generali che utilizzano margini di sicurezza adatti a prevenire in modo coerente qualsiasi tipo di alterazione.


2.2. Progettazione ai fini di una resistenza adeguata.

2.2.1. Le attrezzature a pressione devono essere progettate per carichi appropriati all’uso per esse previsto e per altre condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili. In particolare si terrà conto dei fattori seguenti:

pressione interna/esterna;

temperatura ambiente e di esercizio;

pressione statica e massa della sostanza contenuta alle condizioni di esercizio e durante le prove;

sollecitazioni dovute a traffico, vento, terremoti;

forze di reazione e momenti di reazione provocati da sostegni, collegamenti, tubazioni, ecc.;

corrosione ed erosione, fatica, ecc.;

decomposizione dei fluidi instabili.

È necessario tenere in considerazione le diverse sollecitazioni che possono verificarsi contemporaneamente, valutando le probabilità che esse avvengano allo stesso tempo.

2.2.2. La progettazione, ai fini di una resistenza adeguata deve essere basata su uno degli elementi seguenti:

in generale, su un metodo di calcolo, riportato al punto 2.2.3, integrato, se necessario, da un metodo di progettazione sperimentale riportato al punto 2.2.4;

su un metodo di progettazione sperimentale senza calcoli, riportato al punto 2.2.4, ove il prodotto della pressione massima ammissibile PS per il volume V sia inferiore a 6 000 bar_L o il prodotto PS_DN sia inferiore a 3 000 bar.

2.2.3. Metodo di calcolo.

a) Contenimento della pressione ed altri aspetti legati ai carichi.

Occorre limitare le sollecitazioni ammissibili delle attrezzature a pressione tenuto conto delle alterazioni ragionevolmente prevedibili in relazione alle condizioni di esercizio. A tal fine, è necessario applicare coefficienti di sicurezza che consentano di fugare del tutto le incertezze derivanti dalla fabbricazione, dalle condizioni concrete di uso, dalle sollecitazioni, dai modelli di calcolo, nonché dalle proprietà e dal comportamento dei materiali.

I metodi di calcolo devono fornire sufficienti margini di sicurezza in base, ove opportuno, alle prescrizioni del punto 7.

Tali disposizioni possono essere soddisfatte applicando uno dei seguenti metodi, a seconda dei casi, se necessario a titolo complementare o in combinazione:

progettazione mediante formule;

progettazione mediante analisi;

progettazione mediante meccanica della rottura.

b) Resistenza.

Al fine di determinare la resistenza dell’attrezzatura a pressione si deve ricorrere a idonei calcoli di progetto.

In particolare:

le pressioni di calcolo non devono essere inferiori alle pressioni massime ammissibili e devono tener conto della pressione statica e della pressione dinamica del fluido nonché della decomposizione dei fluidi instabili. Quando un recipiente è separato in scomparti distinti e singoli soggetti a pressione, la parete di divisione va progettata tenendo conto della pressione più elevata che si possa raggiungere in uno scomparto e della pressione minima possibile nello scomparto limitrofo;

le temperature di calcolo devono offrire idonei margini di sicurezza;

la progettazione deve tenere nel dovuto conto tutte le eventuali combinazioni di temperatura e di pressione che possono coincidere durante condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili per l’attrezzatura;

le sollecitazioni massime e le concentrazioni delle sollecitazioni di punta devono essere mantenute entro limiti di sicurezza;

nei calcoli per il contenimento della pressione si deve fare uso dei valori appropriati relativi alle proprietà dei materiali e basati su dati verificati, tenendo conto delle norme di cui al punto 4 nonché dei fattori di sicurezza adeguati. A seconda dei casi, fra le caratteristiche dei materiali da considerare devono figurare:

limite di elasticità, 0,2% o 1%, a seconda dei casi, alla temperatura di calcolo;

resistenza alla trazione;

resistenza riferita al tempo, cioè resistenza allo scorrimento plastico;

dati relativi alla fatica;

modulo di Young (modulo di elasticità);

appropriato livello di sollecitazione plastica;

energia di flessione da urto;

resistenza alla rottura;

idonei coefficienti di giunzione, da applicare alle caratteristiche dei materiali e in funzione, ad esempio, del tipo di prove non distruttive, delle proprietà dei materiali assemblati e delle condizioni di esercizio previste;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
56848 2589365
Allegato II - Tabelle di valutazione della conformità (art. 9, comma 1)

N12


1. Nelle tabelle i riferimenti alle diverse categorie di moduli sono i seguenti:


I

=

Modulo A

II

=

Moduli A2, D1, E1

III

=

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56848 2589366
Allegato III - Procedure di valutazione della conformità (art. 4 -bis, comma 2)

N12


Gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente allegato per le attrezzature a pressione si applicano anche agli insiemi.


1. Modulo A: (controllo interno della produzione).

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 nonché si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l’attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto.

2. Documentazione tecnica.

Il fabbricante prepara la documentazione tecnica.

Detta documentazione consente di valutare la conformità dell’attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e include un’adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa precisa i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell’attrezzatura a pressione. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

una descrizione generale dell’attrezzatura a pressione;

disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell’attrezzatura a pressione;

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.;

le relazioni sulle prove effettuate.

3. Fabbricazione.

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dell’attrezzatura a pressione alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti del presente decreto.

4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE.

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascuna attrezzatura a pressione che soddisfi i requisiti del presente decreto.

4.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello dell’attrezzatura a pressione che, insieme alla documentazione tecnica, mantiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l’attrezzatura a pressione per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. Rappresentante autorizzato.

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.


2. Modulo A2: controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali.

1. Il controllo interno della produzione unito ai controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 nonché si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l’attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto.

2. Documentazione tecnica.

Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. Detta documentazione consente di valutare la conformità dell’attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e include un’adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa precisa i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell’attrezzatura a pressione. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

una descrizione generale dell’attrezzatura a pressione;

disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell’attrezzatura a pressione;

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc., e le relazioni sulle prove effettuate.

3. Fabbricazione.

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dell’attrezzatura a pressione alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti del presente decreto che ad essa si applicano.

4. Verifica finale e controlli sulle attrezzature a pressione.

Il fabbricante effettua la verifica finale dell’attrezzatura a pressione, che viene controllata mediante visite senza preavviso da un organismo notificato scelto dal fabbricante.

L’organismo notificato effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali da esso determinati al fine di verificare la qualità dei controlli interni sull’attrezzatura a pressione, tenendo conto tra l’altro della complessità tecnologica dell’attrezzatura a pressione e del quantitativo prodotto.

Durante le visite senza preavviso, l’organismo notificato:

si accerta che il fabbricante svolga effettivamente la verifica finale in base al punto 3.2 dell’allegato I;

preleva, sul luogo di fabbricazione o di deposito, esemplari di attrezzature a pressione ai fini del controllo.

L’organismo notificato valuta il numero di attrezzature da prelevare, nonché la necessità di effettuare o far effettuare su dette attrezzature a pressione la verifica finale, parzialmente o integralmente.

La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione dell’attrezzatura a pressione funzioni entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità dell’attrezzatura a pressione.

Qualora una o più attrezzature a pressione o un insieme o non risultino conformi, l’organismo notificato prende le opportune misure.

Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell’organismo notificato, il numero d’identificazione di quest’ultimo.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE.

5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascuna attrezzatura a pressione che soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto.

5.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello dell’attrezzatura a pressione che, insieme alla documentazione tecnica, mantiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l’attrezzatura a pressione per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Rappresentante autorizzato.

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.


3. Modulo B: esame UE del tipo.

3.1. Esame UE del tipo - tipo di produzione.

1. L’esame UE del tipo - tipo di produzione: è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico dell’attrezzatura a pressione, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale attrezzatura a pressione rispetta le prescrizioni del presente decreto.

2. L’esame UE del tipo - tipo di produzione: consiste in una valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico dell’attrezzatura a pressione, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, unitamente all’esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, dell’attrezzatura a pressione finita.

3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

il nome e l’indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità dell’attrezzatura a pressione alle prescrizioni applicabili del presente decreto e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell’attrezzatura a pressione. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

una descrizione generale dell’attrezzatura a pressione;

disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell’attrezzatura a pressione;

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.;

le relazioni sulle prove effettuate;

le informazioni relative alle prove previste nel quadro della fabbricazione;

le informazioni relative alle qualifiche o approvazioni richieste a norma dei punti 3.1.2 e 3.1.3 dell’allegato I;

i campioni rappresentativi della produzione prevista.

Il campione può coprire più varianti di un’attrezzatura a pressione, purché le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza.

L’organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove:

la documentazione probatoria attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

4. L’organismo notificato:

4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico dell’attrezzatura a pressione nonché le procedure di fabbricazione.

In particolare, l’organismo notificato:

valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero a un’approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione e verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto 4.3 dell’allegato I;

approva le modalità operative di giunzione permanente dei pezzi dell’attrezzatura a pressione o verifica che siano state approvate in precedenza in base al punto 3.1.2 dell’allegato I;

verifica che il personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi dell’attrezzatura a pressione e alle prove non distruttive sia qualificato o approvato, in base ai punti 3.1.2 o 3.1.3 dell’allegato I;

4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente alla documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati utilizzando altre specifiche tecniche pertinenti senza applicare le relative disposizioni di tali norme;

4.3. esegue gli esami opportuni e le prove necessarie per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;

4.4. esegue gli esami opportuni e le prove necessarie per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre specifiche tecniche pertinenti soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto;

4.5. concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove.

5. L’organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte all’autorità di notifica, l’organismo noti ficato rende pubblico l’intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante.

6. Se il tipo rispetta i requisiti del presente decreto, l’organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione. Fatto salvo il punto 7, il certificato è valido per 10 anni rinnovabili e contiene il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato.

Al certificato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l’organismo notificato conserva una copia.

Il certificato e i suoi allegati contengono tutte le informazioni pertinenti per consentire la valutazione della conformità delle attrezzature a pressione fabbricate al tipo esaminato e permettere il controllo delle attrezzature in funzione.

Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto ad esso applicabili, l’organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. È prevista una procedura di ricorso.

7. L’organismo notificato segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l’organismo notificato ne informa il fabbricante.

Il fabbricante informa l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dell’attrezzatura a pressione ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto o sulle condizioni di validità del certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione.

8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo - tipo di produzione, e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle autorità di notifica l’elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo - tipo di produzione, e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo - tipo di produzione, e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall’organismo notificato. L’organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l’attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato.

10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la richiesta di cui al punto 3 e adempiere agli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.


3.2. Esame UE del tipo - tipo di progetto.

1. L’esame UE del tipo - tipo di progetto, è la parte di una procedura di valutazione della conformità in cui l’organismo notificato esamina il progetto tecnico dell’attrezzatura a pressione nonché verifica e attesta che tale progetto soddisfa i requisiti del presente decreto.

2. L’esame UE del tipo - tipo di progetto, consiste in una valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico dell’attrezzatura a pressione, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, senza l’esame di campioni.

Il metodo sperimentale di progettazione di cui al punto 2.2.4 dell’allegato I non può essere usato nell’ambito di questo modulo.

3. Il fabbricante presenta la domanda di esame UE del tipo - tipo di progetto, ad un solo organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

il nome e l’indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità dell’attrezzatura a pressione alle prescrizioni applicabili del presente decreto e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell’attrezzatura a pressione. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

una descrizione generale dell’attrezzatura a pressione;

disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell’attrezzatura a pressione;

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.;

le informazioni relative alle qualifiche o approvazioni richieste a norma dei punti 3.1.2 e 3.1.3 dell’allegato I;

la documentazione probatoria attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

La domanda può riguardare più varianti di un’attrezzatura a pressione, purché le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza.

4. L’organismo notificato:

4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico del prodotto.

In particolare, l’organismo notificato:

valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero a un’approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione;

approva le modalità operative di giunzione permanente dei pezzi dell’attrezzatura a pressione o verifica che siano state approvate in precedenza in base al punto 3.1.2 dell’allegato I;

4.2. effettua gli esami appropriati per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di applicare le soluzioni di cui alle relative norme armonizzate, tali norme siano state applicate correttam

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56848 2589367
Allegato IV - Criteri minimi che devono essere osservati per la designazione degli organismi notificati di cui all'articolo 12 e delle entità terze riconosciute di cui all'articolo 13

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56848 2589368
Allegato V - Criteri da soddisfare per l'autorizzazione degli ispettorati degli utilizzatori di cui all'articolo 14

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56848 2589369
Allegato VI - Marcatura CE

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56848 2589370
Allegato VII - Dichiarazione di conformità UE (n. XXXX) (1) (art. 5, comma 4)

N12

1. Attrezzatura a pressione o insieme (numero di prodotto, di tipo, di lotto, o di serie):

2. Nome e indirizzo del fabbricante e, laddove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere un’immagine, laddove necessario per l’identificazione dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme):

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