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D. Min. Att. Produttive 01/12/2004, n. 329

Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
(In vigore dal 12.2.2005)
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[Premessa]



Il Ministro delle attività produttive di concerto con

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali


Sentito il Ministro della salute;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, recante «Regolamento per l’esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331» e, in particolare, i

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Art. 1. - Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione e agli «insiemi» come definiti nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, R e, in particolare, ai seguenti oggetti:

a) le attrezzature di cui all’articolo 3 lettera a), b) e c);

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Art. 2. - Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti elencati all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2000, fatte salve le attrezzature di cui all’articolo 1, lettera c), nonché ai seguenti oggetti:

a) gli apparecchi a pressione per la preparazione rapida del caffè;

b) le pentole a pressione per uso domestico;

c) i generatori, i recipienti e le tubazioni con pressione massima ammissibile non superiore a 0,5 bar;

d) gli estintori d’incendio fissi, quando la loro pressione massima ammissibile non superi 10 bar, oppure il loro diametro interno non superi 400 mm; gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d’acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar;

e) i generatori di vapore d’acqua o di acqua surriscaldata il cui volume complessivo è inferiore o uguale a 25 litri e la cui pressione massima ammissibile non superi 32 bar;

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Art. 3. - Specifiche tecniche relative all’esercizio delle attrezzature e degli insiemi

1. Su richiesta del Ministero delle attività produttive le eventuali specifiche tecniche conce

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Art. 4. - Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio

1. Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all’articolo 1, solo se risultano installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto, sono soggetti a

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Art. 5. - Esclusioni dal controllo della messa in servizio

1. Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le seguenti categorie di attrezzature ed insiemi:

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Art. 6. - Obblighi da osservare per la messa in servizio e l’utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio

1. All’atto della messa in servizio l’utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all’ISPESL e all’Unità Sanitaria Locale (USL) o all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente:

a) l’elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;

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Art. 7. - Obblighi degli utilizzatori

1. La mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l’hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori:

a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti;

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Art. 8. - Obbligo delle verifiche periodiche

1. Gli utilizzatori di attrezzature e insiemi a pressione messi in servizio hanno l’obbligo di

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Art. 9. - Verifica degli accessori e dei dispositivi in occasione delle verifiche periodiche

1. Se, in condizioni ragionevolmente prevedibili, è possibile che siano superati i limiti ammissibili di pressione o di temperatura, l’attrezzatura a pressione deve essere dotata di adeguata combinazione di dispositivi di protezione che garantiscono il non superamento dei limiti ammissibili di pressione e di temperatura. In particolare per dispositivi di protezione s’intendono:

a) accessori di sicurezza, dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Essi comprendono:

1) dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza,

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Art. 10. - Riqualificazione periodica

1. Ai fini della definizione della periodicità dei controlli di attrezzature ed insiemi di cui all’articolo 1, finalizzati alla «riqualificazione periodica» degli stessi ed allo scopo di definire una metodologia procedurale omogenea tutte le attrezzature di cui all’articolo 1, vengono classificate tenendo conto delle categorie definite dall’Allegato II del decreto legislativo n. 93/2000.

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Art. 11. - Esenzioni dalla riqualificazione periodica

1. Sono esclusi dall’obbligo della riqualificazione periodica:

a) i recipienti contenenti fluidi del gruppo due, escluso il vapore d’acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna e esterna o esterna, purché la pressione PS sia minore o uguale a 12 bar e il prodotto della pressione PS per il volume V non superi 12.000 bar*l

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Art. 12. - Verifiche di integrità in occasione delle verifiche periodiche

1. La verifica di integrità consiste nell’ispezione delle varie membrature mediante esame visivo eseguito dall’esterno e dall’interno, ove possibile, in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di situazioni evidenti di danno.

2. Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare l’ulteriore esercibilità dell’attrezzatura, vengono intraprese, per l’eventuale autorizzazione d

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Art. 13. - Verifica di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche

1. La verifica di funzionamento consiste:

a) nella constatazione della

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Art. 14. - Riparazione e modifiche

1. La riparazione consiste nella sostituzione di parte di un’attrezzatura a pressione oppure nella riparazione, con o senza saldatura, senza variazione alcuna del progetto originario, mentre la modifica consiste in un intervento tecnico che ha cambiato le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo o solamente il tipo, dopo essere stata messa in servizio.

2. Per le attrezzature certificate ai sensi del

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Art. 15. - Norme transitorie

1. Ai fini della riqualificazione periodica, la cadenza dei controlli prevista dalle Tabelle di cui agli allegati A e B, si applica a partire dalla data della dichiarazione di messa in servizio.

2. Per le attrezzature che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già sottoposte alle verifiche d’e

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Art. 16. - Requisiti dei recipienti per liquidi e tubazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e non certificati secondo il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93

1. L’utilizzatore deve denunciare all’ISPESL entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i recipienti per liquidi e le tubazioni, mai assoggettati ad omologazioni o controlli di legge, per i quali le caratteristiche tecniche

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Allegato A
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TABELLA - Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione(articolo 10, comma 3 e 5)

Attrezzatura a Pressione

Limite e frequenza delle ispezioni

ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 1 (D.Lgs. 93/2000 art. 3)



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Allegato B
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TABELLA   Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione(articolo 10, comma 3 e 5)

ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 2 (D.Lgs. 93/2000 art. 3)



Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV.

Frequenza ispezioni:

- ogni 3 anni: verifica di funzionamento

- ogni 10 anni: verifica

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