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D. Leg.vo 15/02/2016, n. 26

Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione).
In vigore dal 19/03/2016.
Con le modifiche introdotte da:
- Errata corrige in G.U. 9.3.2016, n. 57
- Errata corrige in G.U. 11.3.2016, n. 59
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93

1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 R, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo del decreto è sostituito dal seguente: “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l’abrogazione”;

b) all’articolo 1, comma 2, lettera b), la parola: “camere” è sostituita dalla seguente: “scomparti”;

c) all’articolo 1, comma 2, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

“p-bis) “messa a disposizione sul mercato”: la fornitura di attrezzature a pressione o di insiemi per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;”;

d) all’articolo 1, comma 2, le lettere q), r) ed s) sono sostituite dalle seguenti:

“q) “immissione sul mercato”: la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione di attrezzature a pressione o di insiemi;

r) “messa in servizio”: la prima utilizzazione di un’attrezzatura a pressione o di un insieme da parte del suo utilizzatore;

s) “fabbricante”: la persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione o un insieme, o che fa progettare o fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, e li commercializza con il proprio nome o marchio commerciale o li utilizza a fini propri;”;

e) all’articolo 1, comma 2, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:

“s-bis) “rappresentante autorizzato”: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

s-ter) “importatore”: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione attrezzature a pressione o insiemi originari di un Paese terzo;

s-quater) “distributore”: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione o insiemi;

s-quinquies) “operatori economici”: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;

s-sexies) “specifica tecnica”: un documento che prescrive i requisiti tecnici che le attrezzature a pressione o gli insiemi devono soddisfare;

s-septies) “norma armonizzata”: la norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

s-octies) “accreditamento”: accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

s-nonies) “organismo nazionale di accreditamento”: organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

s-decies) “valutazione della conformità”: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi alle attrezzature a pressione o agli insiemi;

s-undecies) “organismo di valutazione della conformità”: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

s-duodecies) “richiamo”: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di attrezzature a pressione o di insiemi già messi a disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori;

s-terdecies) “ritiro”: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione o di insiemi presenti nella catena di fornitura;

s-quaterdecies) “marcatura CE”: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l’attrezzatura a pressione o l’insieme è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione;

s-quinquiesdecies) “normativa di armonizzazione dell’Unione”: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.;”;

f) all’articolo 1, comma 2, lettera u), le parole: “moduli A1, C1” sono sostituite dalle seguenti: “moduli A2, C2” e la parola: “industriale” è soppressa;

g) all’articolo 1, comma 3, le lettere da c) a g), sono sostituite dalle seguenti:

“c) i recipienti semplici a pressione di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e successive modificazioni;

d) gli aerosol di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e successive modificazioni;

e) le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli definiti nei seguenti atti giuridici:

1) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

2) regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’omologazione dei veicoli agricoli e forestali;

3) regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;

f) le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma dell’articolo 9 del presente decreto e contemplate da una delle seguenti disposizioni:

1) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, relativo alle macchine;

2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, relativo agli ascensori;

3) legge 18 ottobre 1977, n. 791, e successivi decreti attuativi in materia di materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;

4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, in materia di dispositivi medici;

5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, in materia di apparecchi a gas;

6) decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

g) le armi, le munizioni e il materiale bellico, le attrezzature e gli insiemi appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine pubblico, nonché tutti gli altri prodotti destinati a fini specificamente militari di cui all’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;”;

h) all’articolo 1, comma 3, la lettera u), è sostituita dalla seguente:

“u) le attrezzature contemplate dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, relativo al trasporto di merci pericolose, dal decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in materia di attrezzature a pressione trasportabili, e le attrezzature contemplate dal Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG) cui è stata data esecuzione con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1995, e dalla Convenzione internazionale per l’aviazione civile (ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;”;

i) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio). — 1. Le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere messi a disposizione del mercato e messi in servizio soltanto se soddisfano i requisiti del presente decreto in caso di installazione e manutenzione adeguate e di impiego conforme alla loro destinazione.

2. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni ed eventi simili, è consentita l’esposizione di attrezzature a pressione o di insiemi anche se non conformi al presente decreto, a condizione che un’evidente indicazione grafica indichi chiaramente che essi non possono essere messi a disposizione del mercato o messi in servizio finché non sono resi conformi. In occasione delle dimostrazioni il responsabile delle stesse deve redigere e tenere a disposizione delle autorità competenti, che possono prescrivere eventuali misure aggiuntive, una relazione tecnica in cui sono dettagliatamente descritte le appropriate misure di sicurezza adottate al fine di garantire l’incolumità delle persone.”;

l) all’articolo 3, comma 3, dopo le parole: “marcatura CE” sono aggiunte le seguenti: “di cui all’articolo 15, fatte salve le altre norme nazionali e dell’Unione europea applicabili in materia di armonizzazione che ne prevedono l’apposizione”;

m) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Libera circolazione). — 1. Non è possibile vietare, limitare o ostacolare, per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante, di attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni del presente decreto. Non è possibile vietare, limitare o ostacolare, per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3.

2. Non è possibile vietare, limitare o ostacolare, per rischi dovuti alla pressione la commercializzazione o la messa in servizio, alle condizioni previste dall’articolo 14, di attrezzature a pressione o di insiemi la cui conformità è stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori designato da un altro Stato membro in base alle prescrizioni indicate nel medesimo articolo 14.

3. Ai fini di un’utilizzazione corretta e sicura delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui al comma 1, le informazioni di cui all’allegato I, punti 3.3 e 3.4, sono fornite in lingua italiana o nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’Unione in cui l’attrezzatura o l’insieme vengono messi a disposizione sul mercato.”;

n) dopo l’articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 4-bis (Obblighi dei fabbricanti). — 1. All’atto dell’immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, ovvero all’atto dell’utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I. All’atto dell’immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all’articolo 3, comma 3, ovvero all’atto dell’utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ad una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato III ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 per le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2. Qualora la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui al primo periodo del presente comma, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui le attrezzature a pressione o gli insiemi sono stati immessi sul mercato.

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche delle attrezzature a pressione o degli insiemi, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e di altri utilizzatori, una prova a campione sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, le attrezzature a pressione e gli insiemi non conformi e i richiami di tali attrezzature, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

5. I fabbricanti garantiscono che sulle loro attrezzature a pressione o sui loro insiemi sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell’attrezzatura o dell’insieme non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento delle attrezzature.

6. I fabbricanti indicano sull’attrezzatura a pressione o sull’insieme il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, li indicano sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, sono in lingua italiana.

7. I fabbricanti garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, sono accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all’allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatorie, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. I fabbricanti garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all’articolo 3, comma 3, sono accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all’articolo 3, comma 3, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che le attrezzature a pressione o gli insiemi da essi immessi sul mercato non siano conformi al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature a pressione o tali insiemi, per ritirarli o richiamarli, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o gli insiemi presentino un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed, eventualmente, le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato tali attrezzature a pressione o tali insiemi, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi al presente decreto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. I fabbricanti cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno immesso sul mercato.

Art. 4-ter (Rappresentanti autorizzati). — 1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all’articolo 4 -bis, comma 1, e l’obbligo di redigere una documentazione tecnica cui fa riferimento l’articolo 4 -bis, comma 2, non rientrano nel mandato del rap

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Art. 2. - Altre modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93

1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all’articolo 18, commi 1, lettera a), e 3, le parole: “lire quindici milioni” e: “lire novanta milioni” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “euro ottomila” e: “euro quarantottomila”;

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Art. 3. - Disposizioni finali

1. Con l’eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera t), ferma restando la decorrenza disposta dall’articolo 49 della direttiva 2014/

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Art. 4. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono der

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Allegato A (art. 1, comma 1, lettera ff)

“ALLEGATO I

(art. 4 -bis, comma 1)

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

Osservazioni preliminari.

1. Gli obblighi definiti dai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione indicati nel presente allegato si applicano anche agli insiemi qualora esista un pericolo corrispondente.

2. I requisiti essenziali di sicurezza fissati dal presente decreto sono vincolanti. Gli obblighi derivanti dai requisiti essenziali di sicurezza si applicano soltanto quando sussistono i pericoli corrispondenti per le attrezzature a pressione considerate, se utilizzate alle condizioni ragionevolmente prevedibili dal fabbricante.

3. Il fabbricante ha l’obbligo di analizzare i pericoli e i rischi per individuare quelli connessi con la sua attrezzatura a causa della pressione e deve quindi progettarla e costruirla tenendo conto della sua analisi.

4. I requisiti essenziali di sicurezza vanno interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori tecnici ed economici, che vanno conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.


1. Norme di carattere generale.

1.1. Le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente prevedibili.

1.2. Nella scelta delle soluzioni più appropriate il fabbricante applica i principi fissati in appresso nell’ordine qui indicato:

eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile;

applicazione delle opportune misure di protezione contro i pericoli che non possono essere eliminati;

informazione degli utilizzatori circa pericoli residui, se del caso, e indicazione della necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l’installazione e/o l’utilizzazione.

1.3. Ove siano note o chiaramente prevedibili le possibilità di un uso scorretto, l’attrezzatura a pressione deve essere progettata in modo da eliminare rischi derivanti da tale uso o, se ciò non fosse possibile, deve essere munita di un’avvertenza adeguata che ne sconsigli l’uso scorretto.


2. Progettazione.

2.1. Norme di carattere generale.

Le attrezzature a pressione devono essere opportunamente progettate tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che consentono di garantirne la sicurezza per tutta la durata di vita prevista.

La progettazione comprende coefficienti di sicurezza appropriati basati su metodi generali che utilizzano margini di sicurezza adatti a prevenire in modo coerente qualsiasi tipo di alterazione.


2.2. Progettazione ai fini di una resistenza adeguata.

2.2.1. Le attrezzature a pressione devono essere progettate per carichi appropriati all’uso per esse previsto e per altre condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili. In particolare si terrà conto dei fattori seguenti:

pressione interna/esterna;

temperatura ambiente e di esercizio;

pressione statica e massa della sostanza contenuta alle condizioni di esercizio e durante le prove;

sollecitazioni dovute a traffico, vento, terremoti;

forze di reazione e momenti di reazione provocati da sostegni, collegamenti, tubazioni, ecc.;

corrosione ed erosione, fatica, ecc.;

decomposizione dei fluidi instabili.

È necessario tenere in considerazione le diverse sollecitazioni che possono verificarsi contemporaneamente, valutando le probabilità che esse avvengano allo stesso tempo.

2.2.2. La progettazione, ai fini di una resistenza adeguata deve essere basata su uno degli elementi seguenti:

in generale, su un metodo di calcolo, riportato al punto 2.2.3, integrato, se necessario, da un metodo di progettazione sperimentale riportato al punto 2.2.4;

su un metodo di progettazione sperimentale senza calcoli, riportato al punto 2.2.4, ove il prodotto della pressione massima ammissibile PS per il volume V sia inferiore a 6 000 bar_L o il prodotto PS_DN sia inferiore a 3 000 bar.

2.2.3. Metodo di calcolo.

a) Contenimento della pressione ed altri aspetti legati ai carichi.

Occorre limitare le sollecitazioni ammissibili delle attrezzature a pressione tenuto conto delle alterazioni ragionevolmente prevedibili in relazione alle condizioni di esercizio. A tal fine, è necessario applicare coefficienti di sicurezza che consentano di fugare del tutto le incertezze derivanti dalla fabbricazione, dalle condizioni concrete di uso, dalle sollecitazioni, dai modelli di calcolo, nonché dalle proprietà e dal comportamento dei materiali.

I metodi di calcolo devono fornire sufficienti margini di sicurezza in base, ove opportuno, alle prescrizioni del punto 7.

Tali disposizioni possono essere soddisfatte applicando uno dei seguenti metodi, a seconda dei casi, se necessario a titolo complementare o in combinazione:

progettazione mediante formule;

progettazione mediante analisi;

progettazione mediante meccanica della rottura.

b) Resistenza.

Al fine di determinare la resistenza dell’attrezzatura a pressione si deve ricorrere a idonei calcoli di progetto.

In particolare:

le pressioni di calcolo non devono essere inferiori alle pressioni massime ammissibili e devono tener conto della pressione statica e della pressione dinamica del fluido nonché della decomposizione dei fluidi instabili. Quando un recipiente è separato in scomparti distinti e singoli soggetti a pressione, la parete di divisione va progettata tenendo conto della pressione più elevata che si possa raggiungere in uno scomparto e della pressione minima possibile nello scomparto limitrofo;

le temperature di calcolo devono offrire idonei margini di sicurezza;

la progettazione deve tenere nel dovuto conto tutte le eventuali combinazioni di temperatura e di pressione che possono coincidere durante condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili per l’attrezzatura;

le sollecitazioni massime e le concentrazioni delle sollecitazioni di punta devono essere mantenute entro limiti di sicurezza;

nei calcoli per il contenimento della pressione si deve fare uso dei valori appropriati relativi alle proprietà dei materiali e basati su dati verificati, tenendo conto delle norme di cui al punto 4 nonché dei fattori di sicurezza adeguati. A seconda dei casi, fra le caratteristiche dei materiali da considerare devono figurare:

limite di elasticità, 0,2% o 1%, a seconda dei casi, alla temperatura di calcolo;

resistenza alla trazione;

resistenza riferita al tempo, cioè resistenza allo scorrimento plastico;

dati relativi alla fatica;

modulo di Young (modulo di elasticità);

appropriato livello di sollecitazione plastica;

energia di flessione da urto;

resistenza alla rottura;

idonei coefficienti di giunzione, da applicare alle caratteristiche dei materiali e in funzione, ad esempio, del tipo di prove non distruttive, delle proprietà dei materiali assemblati e delle condizioni di esercizio previste;

la progettazione deve tenere opportunamente conto di tutti i meccanismi ragionevolmente prevedibili di deterioramento (per esempio corrosione, scorrimento, fatica) relativi all’uso previsto dell’attrezzatura. Nelle istruzioni di cui al punto 3.4 si deve richiamare l’attenzione sulle caratteristiche della progettazione che influiscono in modo determinante sulla longevità dell’attrezzatura, per esempio:

per quanto riguarda lo scorrimento: numero previsto di ore di esercizio alle temperature specificate,

per quanto riguarda la fatica: numero previsto di cicli ai livelli di sollecitazione specificati,

per quanto riguarda la corrosione: corrosione ammissibile prevista.

c) Stabilità.

Ove lo spessore determinato per via di calcolo desse una stabilità strutturale insufficiente, andranno adottate misure idonee per eliminare l’inconveniente, tenendo conto dei rischi legati al trasporto e alla movimentazione.

2.2.4. Metodo sperimentale di progettazione.

La progettazione dell’attrezzatura può essere completamente o parzialmente convalidata da un programma di prove da effettuare su un campione rappresentativo dell’attrezzatura o della categoria di attrezzature.

Prima dell’esecuzione delle prove occorre definire chiaramente il suddetto programma e aver ricevuto la relativa approvazione da parte dell’organismo notificato incaricato del modulo di valutazione della progettazione, laddove esso esista.

Il suddetto programma deve stabilire le condizioni in cui effettuare le prove e i criteri di approvazione e di rifiuto. I valori esatti delle principali dimensioni e delle caratteristiche dei materiali di costruzione delle attrezzature da collaudare devono essere determinati prima dell’esecuzione della prova.

Se del caso, durante le prove deve essere possibile osservare le aree critiche dell’attrezzatura a pressione per mezzo di strumenti adeguati che consentano di misurare le deformazioni e le sollecitazioni con sufficiente precisione.

Il programma di prove deve comprendere:

a) una prova di resistenza alla pressione intesa a verificare che, ad una pressione che garantisca un margine di sicurezza fissato in relazione alla pressione massima ammissibile, l’attrezzatura non presenti fuoriuscite significative né deformazioni superiori ad un certo limite.

Per l’esecuzione della prova la pressione va stabilita tenendo conto delle differenze tra i valori delle caratteristiche geometriche e dei materiali rilevati alle condizioni di esecuzione della prova e i valori ammessi per la progettazione, e deve altresì tener conto della differenza tra la temperatura di prova e quella di progetto;

b) in caso di rischio di scorrimento plastico o di fatica, prove appropriate stabilite in funzione delle condizioni di esercizio previste per l’attrezzatura in questione, ad esempio: durata di funzionamento a determinate temperature, numero di cicli a determinati livelli di sollecitazione;

c) se necessario, prove complementari relative ad altri fattori ambientali specifici di cui al punto 2.2.1 quali corrosione, aggressioni esterne.


2.3. Disposizioni a garanzia delle manovre e dell’esercizio in condizioni di sicurezza.

I sistemi di funzionamento delle attrezzature a pressione devono essere tali da escludere qualsiasi rischio ragionevolmente prevedibile derivante dal funzionamento. Se necessario, occorre prestare una particolare attenzione, a seconda del caso:

ai dispositivi di chiusura e di apertura;

agli scarichi pericolosi delle valvole di sicurezza;

ai dispositivi che impediscono l’accesso fisico in presenza di pressione o di vuoto;

alla temperatura superficiale, in considerazione dell’uso previsto;

alla decomposizione dei fluidi instabili.

In particolare, le attrezzature a pressione con otturatori amovibili devono essere munite di un dispositivo automatico o manuale che permetta all’utilizzatore di accertarsi facilmente che l’apertura non presenti alcun rischio. Inoltre, quando questa apertura può essere azionata rapidamente, l’attrezzatura a pressione deve essere munita di un dispositivo che ne impedisca l’apertura fintantoché la pressione o la temperatura del fluido costituiscono un rischio.


2.4. Mezzi di ispezione.

a) L’attrezzatura a pressione deve essere progettata e costruita in modo tale che sia possibile effettuare tutte le ispezioni necessarie per garantirne la sicurezza.

b) Ove ciò sia necessario a garantirne la sicurezza permanente si devono predisporre mezzi per verificare le condizioni dell’attrezzatura a pressione al suo interno, quali aperture di accesso che consentano l’accesso fisico all’interno dell’attrezzatura in modo tale che si possa procedere alle opportune ispezioni in condizioni ergonomiche e di sicurezza.

c) Si possono predisporre altri mezzi che permettano di garantire lo stato di sicurezza dell’attrezzatura nei casi in cui:

essa sia troppo piccola per consentire l’accesso fisico al suo interno;

la sua apertura possa avere effetti negativi sull’interno;

sia dimostrato che la sostanza destinata ad esservi contenuta non è dannosa per il materiale di costruzione dell’attrezzatura a pressione e che non è ragionevolmente prevedibile alcun altro meccanismo di deterioramento.


2.5. Mezzi di scarico e di sfiato.

Ove occorra, vanno previsti mezzi adeguati per lo scarico e lo sfiato delle attrezzature a pressione al fine di:

evitare fenomeni dannosi come il colpo d’ariete, il cedimento strutturale sottovuoto, la corrosione e le reazioni chimiche incontrollate. Vanno tenute presenti tutte le fasi di funzionamento e di prova, in particolare le prove sotto pressione;

consentire le operazioni di pulizia, ispezione e manutenzione in condizioni di assoluta sicurezza.


2.6. Corrosione e altre aggressioni chimiche.

Ove occorra, va previsto un maggiore spessore o una protezione adeguata contro la corrosione o altre aggressioni chimiche tenendo conto del tipo di utilizzo previsto e ragionevolmente prevedibile.


2.7. Usura.

Ove sussista la possibilità di erosioni o di abrasioni di notevole entità, vanno prese misure adeguate per:

ridurre al minimo l’effetto con una progettazione adeguata, ad esempio aumentando lo spessore del materiale o prevedendo l’uso di incamiciature o di materiali di rivestimento;

consentire la sostituzione delle parti maggiormente colpite;

attirare l’attenzione, nelle istruzioni di cui al punto 3.4, sulle misure necessarie per un uso in condizioni permanenti di sicurezza.


2.8. Insiemi.

Gli insiemi di attrezzature devono essere progettati in modo che:

gli elementi da assemblare siano adatti e affidabili per l’applicazione prevista;

tutti i componenti siano correttamente integrati e adeguatamente collegati.


2.9. Disposizioni per il caricamento e lo scarico.

All’occorrenza, la progettazione delle attrezzature a pressione e l’installazione dei relativi accessori, ovvero le misure necessarie per la loro installazione, devono essere tali da garantire che esse vengano caricate e scaricate in condizioni di sicurezza, tenendo in particolare conto i seguenti rischi:

a) per il caricamento:

l’eccessivo caricamento o l’eccessiva pressurizzazione, con particolare riguardo al tasso di caricamento e alla pressione di vapore alla temperatura di riferimento;

l’instabilità delle attrezzature a pressione;

b) per lo scarico: la fuoriuscita incontrollata del fluido pressurizzato;

c) per il caricamento e lo scarico: collegamento e scollegamento insicuri.


2.10. Protezione contro il superamento dei limiti ammissibili dell’attrezzatura a pressione.

Ove, in condizioni ragionevolmente prevedibili, è possibile che vengano superati i limiti ammissibili, l’attrezzatura a pressione viene dotata ovvero si provvede a che sia dotata di adeguati dispositivi di protezione, a meno che l’attrezzatura sia destinata ad essere protetta da altri dispositivi di protezione integrati nell’insieme.

Il dispositivo adeguato o la combinazione dei dispositivi adeguati sono determinati in funzione delle peculiarità dell’attrezzatura o dell’insieme di attrezzature e delle sue condizioni di funzionamento.

I dispositivi di protezione e le relative combinazioni comprendono:

a) gli accessori di sicurezza di cui all’art. 1, comma 2, lettera d);

b) a seconda dei casi, adeguati dispositivi di controllo quali indicatori o allarmi che consentano di mantenere l’attrezzatura sotto pressione entro i limiti ammissibili in modo automatico o manuale.


2.11. Accessori di sicurezza.

2.11.1. Gli accessori di sicurezza devono:

essere progettati e costruiti in modo da essere affidabili e adatti al loro uso previsto e da tener conto, se del caso, dei requisiti in materia di manutenzione e di prova dei dispositivi;

essere indipendenti da altre funzioni, a meno che la loro funzione di sicurezza non possa essere intaccata dalle altre funzioni;

essere conformi ai principi di progettazione appropriati per ottenere una protezione adeguata ed affidabile.

Detti principi comprendono segnatamente un sistema “fail-safe”, un sistema a ridondanza, la diversità e un sistema di autocontrollo.

2.11.2. Dispositivi di limitazione della pressione.

Tali dispositivi devono essere progettati in modo che la pressione non superi in permanenza la pressione massima ammissibile PS; è tuttavia di regola ammesso un picco di pressione di breve durata in base, ove opportuno, alle prescrizioni di cui al punto 7.3.

2.11.3. Dispositivi di controllo della temperatura.

Questi dispositivi devono avere un tempo di risposta adeguato sotto il profilo della sicurezza e coerente con le funzioni di misurazione.


2.12. Incendio all’esterno.

Ove necessario, le attrezzature a pressione devono essere progettate e, ove occorra, dotate di accessori adeguati, ovvero si devono prendere misure adeguate per la loro installazione, al fine di rispondere ai requisiti in materia di limitazione dei danni in caso d’incendio di origine esterna, con particolare riguardo all’uso previsto dell’attrezzatura.


3. Fabbricazione.

3.1. Procedure di fabbricazione.

Mediante applicazione delle tecniche idonee e delle procedure opportune, il fabbricante deve garantire la corretta esecuzione delle istruzioni previste per le fasi di progettazione, con particolare riguardo alle operazioni indicate di seguito.

3.1.1. Preparazione dei componenti.

La preparazione dei componenti (ad esempio formatura e smussatura) non deve provocare difetti o incrinature, né modificare le proprietà meccaniche che potrebbero avere effetti negativi per la sicurezza delle attrezzature a pressione.

3.1.2. Giunzioni permanenti.

Le giunzioni permanenti e le zone adiacenti devono essere esenti da difetti di superficie o interni tali da nuocere alla sicurezza delle attrezzature.

Le proprietà delle giunzioni permanenti devono soddisfare le proprietà minime indicate per i materiali che devono essere collegati a meno che altri valori di proprietà corrispondenti siano stati specificamente presi in considerazione nei calcoli di progettazione.

Per le attrezzature a pressione, le giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione dell’attrezzatura e le parti ad essa direttamente annesse devono essere realizzate da personale adeguatamente qualificato e secondo modalità operative adeguate.

L’approvazione delle modalità operative e del personale sono affidate per le attrezzature a pressione delle categorie II, III e IV ad una terza parte competente che è, a scelta del fabbricante:

un organismo notificato;

un’entità terza riconosciuta da uno Stato membro come previsto all’art. 13.

Al fine di procedere a tali approvazioni, detta entità terza effettua o fa effettuare gli esami e le prove previsti nelle norme armonizzate appropriate o esami e prove equivalenti.

3.1.3. Prove non distruttive.

Per le attrezzature a pressione, le prove non distruttive delle giunzioni permanenti devono essere effettuate da personale adeguatamente qualificato. Per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV, il personale deve essere stato approvato da un’entità terza competente, riconosciuta da uno Stato membro, ai sensi dell’art. 13.

3.1.4. Trattamento termico.

Se vi è rischio che il processo di fabbricazione modifichi le proprietà dei materiali tanto da pregiudicare la sicurezza delle attrezzature a pressione, si deve applicare un trattamento termico adeguato nella opportuna fase di fabbricazione.

3.1.5. Rintracciabilità.

Devono essere stabilite e mantenute opportune procedure per identificare i materiali delle parti dell’attrezzatura che contribuiscono alla resistenza alla pressione con mezzi adeguati dal momento della ricezione, passando per la produzione, fino alla prova definitiva dell’attrezzatura a pressione costruita.


3.2. Verifica finale.

Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte alla verifica finale descritta qui di seguito.

3.2.1. Esame finale.

Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte ad un esame finale volto a verificare, de visu e tramite controllo della relativa documentazione, il rispetto dei requisiti del presente decreto. In tale ambito si possono prendere in considerazione le prove effettuate nel corso della fabbricazione. Nella misura necessaria a fini di sicurezza, l’esame finale viene effettuato all’interno e all’esterno di tutte le parti dell’attrezzatura, eventualmente durante il processo di fabbricazione (ad esempio, qualora l’attrezzatura non sia più ispezionabile all’atto dell’esame finale).

3.2.2. Prova.

La verifica finale delle attrezzature a pressione comprende una prova di resistenza alla pressione, di norma costituita da una prova a pressione idrostatica a una pressione almeno pari, ove opportuno, al valore fissato al punto 7.4.

Per le attrezzature della categoria I fabbricate in serie, detta prova può essere eseguita su base statistica.

Nei casi in cui la prova a pressione idrostatica risulti dannosa o non possa essere effettuata, si possono effettuare anche altre prove di comprovata validità. Prima di effettuare le prove diverse dalla prova a pressione idrostatica, si applicano misure integrative quali prove non distruttive o altri metodi di efficacia equivalente.

3.2.3. Esame dei dispositivi di sicurezza.

Per gli insiemi, la verifica finale prevede anche un esame degli accessori di sicurezza per verificare che siano pienamente rispettati i requisiti di cui al punto 2.10.


3.3. Marcatura e/o etichettatura.

Oltre alla marcatura CE di cui all’art. 15, e alle informazioni da fornire conformemente all’art. 4 -bis, comma 6, e all’art. 4 -quater, comma 3, sono fornite anche le informazioni indicate in appresso.

a) Per tutte le attrezzature a pressione:

anno di fabbricazione;

identificazione dell’attrezzatura a pressione secondo la sua natura: tipo, serie o numero di identificazione della partita, numero di fabbricazione;

limiti essenziali massimi e minimi ammissibili.

b) A seconda del tipo di attrezzatura a pressione, informazioni supplementari atte a garantire condizioni sicure di installazione, funzionamento o impiego e, ove occorra, di manutenzione e ispezione periodica, quali:

volume V dell’attrezzatura a pressione espressa in L;

dimensione nominale della tubazione DN;

pressione di prova PT applicata, espressa in bar, e data;

pressione a cui è tarato il dispositivo di sicurezza espressa in bar;

potenza dell’attrezzatura in kW;

tensione d’alimentazione in V (volts);

uso previsto;

rapporto di riempimento in kg/L;

massa di riempimento massima in kg;

tara espressa in kg;

gruppo di fluidi.

c) Ove occorra, mediante avvertenze fissate all’attrezzatura a pressione si dovrà attirare l’attenzione sugli impieghi non corretti posti in risalto dall’esperienza.

Le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) figurano sull’attrezzatura a pressione o su una targhetta saldamente fissata ad essa, ad eccezione dei seguenti casi:

se del caso, si può usare una opportuna documentazione per evitare la marcatura ripetuta di singoli elementi, come ad esempio componenti di tubazioni, destinati allo stesso insieme;

nel caso di attrezzature a pressione troppo piccole, ad esempio accessori, dette informazioni possono essere riportate su un’etichetta apposta sull’attrezzatura in questione;

per indicare la massa contenibile e per le avvertenze di cui alla lettera c) si possono utilizzare etichette o altri mezzi adeguati, purché essi rimangano leggibili per tutto il periodo di vita previsto.


3.4. Istruzioni operative.

a) Al momento della messa a disposizione sul mercato, le attrezzature a pressione devono essere accompagnate, ove pertinente, da un foglio illustrativo destinato all’utilizzatore, contenente tutte le informazioni utili ai fini della sicurezza per quanto riguarda:

il montaggio, compreso l’assemblaggio, delle varie attrezzature a pressione;

la messa in servizio;

l’impiego;

la manutenzione e le ispezioni da parte dell’utilizzatore.

b) Il foglio illustrativo deve riprendere le informazioni presenti nel contrassegno dell’attrezzatura a pressione a norma del punto 3.3, tranne l’identificazione della serie, e deve essere corredato, all’occorrenza, della documentazione tecnica nonché dei disegni e dei diagrammi necessari a una buona comprensione di tali istruzioni.

c) Ove occorra, il foglio illustrativo deve inoltre richiamare l’attenzione sui rischi di un uso scorretto, in base al punto 1.3, e sulle caratteristiche particolari della progettazione, in base al punto 2.2.3.


4. Materiali.

I materiali utilizzati per la costruzione di attrezzature a pressione devono essere adatti per tale applicazione durante la durata di vita prevista, a meno che non si preveda una sostituzione.

I materiali di saldatura e gli altri materiali di assemblaggio devono soddisfare in modo adeguato soltanto i corrispondenti requisiti dei punti 4.1, 4.2, lettera a), e 4.3, primo comma, sia singolarmente che dopo la messa in opera.

4.1. I materiali delle parti pressurizzate:

a) devono avere caratteristiche adeguate a tutte le condizioni di prova e di esercizio ragionevolmente prevedibili, e soprattutto possedere duttilità e tenacità sufficienti; se del caso, le caratteristiche di questi materiali dovranno rispettare i requisiti del punto 7.5; inoltre, si dovrà procedere in particolare ad un’appropriata selezione dei materiali in modo da prevenire, se necessario, una frattura di fragilità; ove per motivi specifici si debba far ricorso ad un materiale fragile, devono essere previste idonee misure;

b) devono possedere una resistenza chimica sufficiente al fluido che sarà contenuto nell’attrezzatura a pressione; le proprietà chimiche e fisiche necessarie per la sicurezza operativa non devono essere influenzate in modo rilevante nel corso della durata di vita prevista dell’attrezzatura;

c) non devono subire in modo rilevante l’influenza dell’usura;

d) devono essere adatti alle procedure di trattamento previste;

e) devono essere selezionati in modo da evitare effetti negativi rilevanti in caso di assemblaggio di materiali diversi.

4.2. Il fabbricante dell’attrezzatura a pressione deve:

a) definire adeguatamente i valori necessari per i calcoli di progettazione di c

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2580528 2589377
Allegato B (art. 1, comma 1, lettera hh)

“ALLEGATO VII

(art. 5, comma 4)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (n. XXXX) (1)

1. Attrezzatura a pressione o insieme (numero di prodotto, di tipo, di lotto, o di serie):

2. Nome e indirizzo del fabbricante e, laddove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

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