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D. Leg.vo 02/01/1997, n. 7

Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.
I richiami al presente decreto legislativo, ove contenuti in altre disposizioni di legge, si intendono riferiti al D. Leg.vo 81/2016, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
Con le modifiche introdotte da:
- D.M. 19/09/2002, n. 272
- D. Leg.vo 04/04/2010, n. 58
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

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Art. 1

1. Ai fini del presente decreto si intendono per esplosivi le materie e gli oggetti elencati nell'allegato I.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i

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Art. 2.

1. Gli esplosivi per uso civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato II.

2. È vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare,

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Art. 3.

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri gli organismi, d'ora in avanti denominati «organ

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Art. 4.

1. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi notificati.

2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno, è presieduto da un prefetto ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno del Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della di

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Art. 5.

1. La marcatura CE di conformità deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV e deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli

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Art. 6.

1. Il fabbricante o il suo rappresentante devono conservare, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, copia degli attestati di esame &laq

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Art. 7.

1. Alle procedure relative all'esame «CE del tipo» e alle procedure di va

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Art. 8.

1. Gli esplosivi per uso civile possono essere introdotti nel territorio nazionale da uno Stato membro dell'Unione europea, previa autorizzazione del prefetto della provincia di destinazione, ovvero della provincia di ingresso ove si tratti di mero transito verso un altro Stato membro dell'Unione europea.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al destinatario, che sia provvisto delle vigenti autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito degli esplosivi, quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 2.

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Art. 9.

1. Gli esplosivi per uso civile possono essere trasferiti verso un altro Stato membro dell'Unione europea previa autorizzazione dell'autorità competente del luogo di destina

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Art. 10.

1. L'introduzione nel territorio dello Stato di munizioni per uso civile provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea è subordinata ad autorizzazione delle competenti autor

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Art. 11.

1. Il trasferimento di munizioni per uso civile verso un altro Stato membro della Unione europea è subordinato ad apposita autorizzazione del prefetto della provincia di partenza.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio della licenza di trasporto, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicur

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Art. 12

1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per gravi motivi di ordine e di

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Art. 13.

1. Salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto legislativo e dalle relat

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Art. 14.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell

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Art. 15

1. Allo scambio delle informazioni relative all'applicazione del presente decreto con

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Art. 16

1. Gli esplosivi per uso civile, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 5

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Allegato I - Elenco delle materie e degli oggetti esplodenti

N3

Riferimento «UN Recomendations on transport of dangerous goods

(doc. ST/SG7/AC.10/1/Rev. 12/2001)


Numero di identificazione

Denominazione della materia o dell'oggetto

Codice di classificazione

0004

Picrato di ammonio, secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua

1.1 D

0005

Munizioni con carica di scoppio

1.1 F

0006

Munizioni con carica di scoppio

1.1 E

0007

Munizioni con carica di scoppio

1.2 F

0009

Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 G

0010

Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 G

0012

Cartucce a proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro

1.4 S

0014

Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro

1.4 S

0015

Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 G

0016

Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 G

0018

Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 G

0019

Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 G

0020

Munizioni tossiche con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 K

0021

Munizioni tossiche con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 K

0027

Polvere nera sotto forma di grani o polverino

1.1 D

0028

Polvere nera compressa o polvere nera in compresse

1.1 D

0029

Detonatori da mina non elettrici

1.1 B

0030

Detonatori da mina elettrici

1.1 B

0033

Bombe con carica di scoppio

1.1 F

0034

Bombe con carica di scoppio

1.1 D

0035

Bombe con carica di scoppio

1.2 D

0037

Bombe foto-illuminanti

1.1 F

0038

Bombe foto-illuminanti

1.1 D

0039

Bombe foto-illuminanti

1.2 G

0042

Cariche di rinforzo senza detonatore

1.1 D

0043

Cariche di dispersione

1.1 D

0044

Capsule innescanti a percussione

1.4 S

0048

Cariche di demolizione

1.1 D

0049

Cartucce illuminanti

1.1 G

0050

Cartucce illuminanti

1.3 G

0054

Cartucce da segnalazione

1.3 G

0055

Bossoli di cartucce vuoti con capsule innescanti

1.4 S

0056

Cariche di profondità

1.1 D

0059

Cariche cave senza detonatore per attività industriali

1.1 D

0060

Cariche di collegamento esplosive

1.1 D

0065

Miccia detonante flessibile

1.1 D

0066

Miccia a combustione rapida

1.4 G

0070

Dispositivi taglia-cavi

1.4 S

0072

Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogene, RDX, T4), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua

1.1 D

0073

Detonatori per munizioni

1.1 B

0074

Diazodinitrofenolo, umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

0075

Dinitrato di dietilenglicol desensibilizzato con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua

1.1 D

0076

Dinitrofenolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

0077

Dinitrofenolati dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua

1.3 C

0078

Dinitroresorcinolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

0079

Esanitrodifenilammina (dipicrilammina, esile)

1.1 D

0081

Esplosivo di tipo A

1.1 D

0082

Esplosivo di tipo B

1.1 D

0083

Esplosivo di tipo C

1.1 D

0084

Esplosivo di tipo D

1.1 D

0092

Dispositivi illuminanti di superficie

1.3 G

0093

Dispositivi illuminanti aerei

1.3 G

0094

Polvere illuminante

1.1 G

0099

Cariche esplosive di fratturazione per pozzi petroliferi senza detonatore

1.1 D

0101

Miccia istantanea non detonante

1.3 G

0102

Miccia detonante a involucro metallico

1.2 D

0103

Miccia di accensione a rivestimento metallico

1.4 G

0104

Miccia detonante a carica ridotta con rivestimento metallico

1.4 D

0105

Miccia a lenta combustione, di sicurezza

1.4 S

0106

Spolette detonanti

1.1 B

0107

Spolette detonanti

1.2 B

0110

Granate da esercitazione a mano o per fucile

1.4 S

0113

Guanil nitrosamminoguanilidene idrazina, umidificata con almeno il 30% (massa) di acqua

1.1 A

0114

Guanil nitrosamminoguanil-tetrazene (tetrazene), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

0118

Esolite (Esotolo) secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

0121

Accenditori

1.1 G

0124

Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore

1.1 D

0129

Azoturo di piombo, umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

0130

Stifnato di piombo (trinitroresorcinato di piombo), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

0131

Accenditori per miccia di sicurezza

1.4 S

0132

Sali metallici deflagranti di derivati nitrati aromatici, n.a.s.

1.3 C

0133

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Allegato II - Requisiti essenziali in materia di sicurezza

I. Requisiti generali

1. Gli esplosivi devono essere progettati, fabbricati e forniti in modo da presentare un rischio minimo per la sicurezza e la salute delle persone, nonché da evitare danni alla proprietà o all'ambiente in base a condizioni normali e prevedibili, segnatamente per quanto concerne le normative relative alla sicurezza pubblica e le regole d'arte, fino al momento in cui vengono utilizzati.

2. Gli esplosivi devono presentare le caratteristiche di prestazione specificate dal produttore per garantire la massima sicurezza ed affidabilità.

3. Gli esplosivi devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere smaltiti in maniera tale da ridurre al minimo gli effetti sull'ambiente se vengono impiegate tecniche adeguate.


II. Requisiti speciali

1. Occorre, ove la loro applicazione sia pertinente, tenere conto e controllare le seguenti informazioni e proprietà. I controlli devono essere effettuati in condizioni rispondenti alla realtà. Qualora ciò non sia possibile a livello di laboratorio, questi controlli vanno effettuati in condizioni reali corrispondenti alle condizioni d'impiego previste.

a) La concezione e le proprietà specifiche, compresi la composizione chimica, il grado di miscela eventualmente, le dimensioni e la distribuzione dei grani secondo la dimension

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Allegato III - Principi e criteri per la determinazione dei requisiti dei centri e dei laboratori di cui all'art. 3 del decreto

1. Il centro o il laboratorio, il loro direttore e il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'utilizzatore degli esplosivi oggetto del controllo, né il loro rappresentante. Essi non possono intervenire né direttamente, né come mandatari, nella progettazione, costruzione, commercia

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Allegato IV - Marcatura di conformità

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE&raq

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Allegato V

A) Procedura per il rilascio dell'attestato «CE del tipo» e delle sue integrazioni.

Tale procedura è relativa all'accertamento ed alla certificazione della conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II di un campione rappresentativo della produzione di un prodotto esplosivo.

1. La procedura è avviata su domanda del fabbricante, di un suo rappresentante ovvero del responsabile dell'introduzione del prodotto nel territorio dell'Unione europea (richiedente) ad un organismo notificato di sua scelta abilitato alla esecuzione della medesima.

La domanda deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se diverso, del richiedente;

b) una dichiarazione scritta dalla quale risulti che la stessa domanda non è stata presentata ad altri organismi notificati;

c) la documentazione tecnica di cui al paragrafo 2.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione rappresentativo della produzione considerata, di seguito denominato «tipo». L'organismo notificato può chiedere e selezionare altri esemplari dello stesso prodotto esplosivo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

2. La documentazione tecnica, deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II. Essa deve comprendere ogni informazione relativa al progetto, alla fabbricazione ed al funzionamento del prodotto e deve contenere:

a) una descrizione generale dell'esplosivo;

b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ove rilevanti;

c) la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;

d) la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali;

e) i risultati dei calcoli di progetto e degli esami;

f) i rapporti sulle prove effettuate.

3. L'organismo notificato:

a) esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione;

b) concorda con il richiedente il luogo e i tempi in cui gli esami e le prove saranno effettuati;

c) effettua o fa effettuare gli esami e le prove necessari per verificare che esso sia conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo;

d) la conformità a tali requisiti è presunta ove l'organismo notificato accerti il rispetto delle prescrizioni comunitarie, recepite dall'ordinamento nazionale, che disciplinano la relativa produzione.

4. Se il tipo è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, l'organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di esame «CE del tipo».

L'attestato contiene il nome o la denominazione e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame ed i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. All'attestato è allegato un elenco della documentazione tecnica, che l'organismo notificato conserva in copia.

5. Se il tipo non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, l'organismo notificato nega il rilascio dell'attestato e rilascia al richiedente una relazione tecnica dettagliata che ne espone i motivi.

Il richiedente può presentare, entro un mese dal ricevimento della relazione, motivata richiesta di revisione, eventualmente con la partecipazione di un proprio consulente tecnico, previo pagamento della somma corrispondente al costo della revisione richiesta. Delle operazioni di revisione degli esami è data comunicazione al richiedente almeno dieci giorni prima del loro inizio.

6. Il soggetto che ha presentato la domanda di cui al paragrafo 1 deve informare l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame «CE del tipo» di qualsiasi modifica che si intende apportare alla struttura, alla composizione, alle modalità di produzione e confezionamento del prodotto esplosivo oggetto del medesimo. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e accerta se esse possono influire sulla conformità ai requisiti essenziali di sicurezza o sulle modalità di uso prescritte per il prodotto. Ove ritenga necessaria una nuova verifica, l'organismo notificato comunica la sua decisione al soggetto che ha effettuato la comunicazione, esponendone, le ragioni. La nuova verifica viene svolta nel rispetto delle prescrizioni dei precedenti paragrafi. La ulteriore approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento dell'attestato originale di esame «CE del tipo».

7. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, una relazione sui prodotti esplosivi oggetto della presente procedura di verifica.

L'organismo notificato comunica altresì agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo» ed i complementi rilasciati e ritirati, e tiene a disposizione degli stessi gli allegati degli attestati. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia di tali attestati e dei loro complementi.

B) Procedura per la verifica della conformità al tipo.

Tale procedura è relativa alla certificazione di conformità degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

1. La procedura è avviata dal fabbricante, da un suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea o dal responsabile dell'introduzione del prodotto esplosivo nel territorio nazionale (richiedente), che presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità di ciascun prodotto al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti di sicurezza. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità e appone il marchio CE su ciascun prodotto esplosivo.

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Dalla redazione