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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 02/01/1997, n. 7
D. Leg.vo 02/01/1997, n. 7
D. Leg.vo 02/01/1997, n. 7
Con le modifiche introdotte da:
- D.M. 19/09/2002, n. 272
- D. Leg.vo 04/04/2010, n. 58
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; |
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Art. 11. Ai fini del presente decreto si intendono per esplosivi le materie e gli oggetti elencati nell'allegato I. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i |
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Art. 2.1. Gli esplosivi per uso civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato II. 2. È vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, |
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Art. 3.1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri gli organismi, d'ora in avanti denominati «organ |
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Art. 4.1. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi notificati. 2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno, è presieduto da un prefetto ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno del Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della di |
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Art. 5.1. La marcatura CE di conformità deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV e deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli |
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Art. 6.1. Il fabbricante o il suo rappresentante devono conservare, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, copia degli attestati di esame &laq |
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Art. 7.1. Alle procedure relative all'esame «CE del tipo» e alle procedure di va |
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Art. 8.1. Gli esplosivi per uso civile possono essere introdotti nel territorio nazionale da uno Stato membro dell'Unione europea, previa autorizzazione del prefetto della provincia di destinazione, ovvero della provincia di ingresso ove si tratti di mero transito verso un altro Stato membro dell'Unione europea. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al destinatario, che sia provvisto delle vigenti autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito degli esplosivi, quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 2. |
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Art. 9.1. Gli esplosivi per uso civile possono essere trasferiti verso un altro Stato membro dell'Unione europea previa autorizzazione dell'autorità competente del luogo di destina |
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Art. 10.1. L'introduzione nel territorio dello Stato di munizioni per uso civile provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea è subordinata ad autorizzazione delle competenti autor |
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Art. 11.1. Il trasferimento di munizioni per uso civile verso un altro Stato membro della Unione europea è subordinato ad apposita autorizzazione del prefetto della provincia di partenza. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio della licenza di trasporto, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicur |
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Art. 121. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per gravi motivi di ordine e di |
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Art. 13.1. Salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto legislativo e dalle relat |
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Art. 14.1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell |
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Art. 151. Allo scambio delle informazioni relative all'applicazione del presente decreto con |
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Art. 161. Gli esplosivi per uso civile, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 5 |
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Allegato I - Elenco delle materie e degli oggetti esplodentiRiferimento «UN Recomendations on transport of dangerous goods (doc. ST/SG7/AC.10/1/Rev. 12/2001)
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Allegato II - Requisiti essenziali in materia di sicurezzaI. Requisiti generali 1. Gli esplosivi devono essere progettati, fabbricati e forniti in modo da presentare un rischio minimo per la sicurezza e la salute delle persone, nonché da evitare danni alla proprietà o all'ambiente in base a condizioni normali e prevedibili, segnatamente per quanto concerne le normative relative alla sicurezza pubblica e le regole d'arte, fino al momento in cui vengono utilizzati. 2. Gli esplosivi devono presentare le caratteristiche di prestazione specificate dal produttore per garantire la massima sicurezza ed affidabilità. 3. Gli esplosivi devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere smaltiti in maniera tale da ridurre al minimo gli effetti sull'ambiente se vengono impiegate tecniche adeguate. II. Requisiti speciali 1. Occorre, ove la loro applicazione sia pertinente, tenere conto e controllare le seguenti informazioni e proprietà. I controlli devono essere effettuati in condizioni rispondenti alla realtà. Qualora ciò non sia possibile a livello di laboratorio, questi controlli vanno effettuati in condizioni reali corrispondenti alle condizioni d'impiego previste. a) La concezione e le proprietà specifiche, compresi la composizione chimica, il grado di miscela eventualmente, le dimensioni e la distribuzione dei grani secondo la dimension |
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Allegato III - Principi e criteri per la determinazione dei requisiti dei centri e dei laboratori di cui all'art. 3 del decreto1. Il centro o il laboratorio, il loro direttore e il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'utilizzatore degli esplosivi oggetto del controllo, né il loro rappresentante. Essi non possono intervenire né direttamente, né come mandatari, nella progettazione, costruzione, commercia |
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Allegato IV - Marcatura di conformitàLa marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE&raq |
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Allegato VA) Procedura per il rilascio dell'attestato «CE del tipo» e delle sue integrazioni. Tale procedura è relativa all'accertamento ed alla certificazione della conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II di un campione rappresentativo della produzione di un prodotto esplosivo. 1. La procedura è avviata su domanda del fabbricante, di un suo rappresentante ovvero del responsabile dell'introduzione del prodotto nel territorio dell'Unione europea (richiedente) ad un organismo notificato di sua scelta abilitato alla esecuzione della medesima. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se diverso, del richiedente; b) una dichiarazione scritta dalla quale risulti che la stessa domanda non è stata presentata ad altri organismi notificati; c) la documentazione tecnica di cui al paragrafo 2. Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione rappresentativo della produzione considerata, di seguito denominato «tipo». L'organismo notificato può chiedere e selezionare altri esemplari dello stesso prodotto esplosivo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove. 2. La documentazione tecnica, deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II. Essa deve comprendere ogni informazione relativa al progetto, alla fabbricazione ed al funzionamento del prodotto e deve contenere: a) una descrizione generale dell'esplosivo; b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ove rilevanti; c) la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto; d) la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali; e) i risultati dei calcoli di progetto e degli esami; f) i rapporti sulle prove effettuate. 3. L'organismo notificato: a) esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione; b) concorda con il richiedente il luogo e i tempi in cui gli esami e le prove saranno effettuati; c) effettua o fa effettuare gli esami e le prove necessari per verificare che esso sia conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo; d) la conformità a tali requisiti è presunta ove l'organismo notificato accerti il rispetto delle prescrizioni comunitarie, recepite dall'ordinamento nazionale, che disciplinano la relativa produzione. 4. Se il tipo è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, l'organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di esame «CE del tipo». L'attestato contiene il nome o la denominazione e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame ed i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. All'attestato è allegato un elenco della documentazione tecnica, che l'organismo notificato conserva in copia. 5. Se il tipo non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, l'organismo notificato nega il rilascio dell'attestato e rilascia al richiedente una relazione tecnica dettagliata che ne espone i motivi. Il richiedente può presentare, entro un mese dal ricevimento della relazione, motivata richiesta di revisione, eventualmente con la partecipazione di un proprio consulente tecnico, previo pagamento della somma corrispondente al costo della revisione richiesta. Delle operazioni di revisione degli esami è data comunicazione al richiedente almeno dieci giorni prima del loro inizio. 6. Il soggetto che ha presentato la domanda di cui al paragrafo 1 deve informare l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame «CE del tipo» di qualsiasi modifica che si intende apportare alla struttura, alla composizione, alle modalità di produzione e confezionamento del prodotto esplosivo oggetto del medesimo. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e accerta se esse possono influire sulla conformità ai requisiti essenziali di sicurezza o sulle modalità di uso prescritte per il prodotto. Ove ritenga necessaria una nuova verifica, l'organismo notificato comunica la sua decisione al soggetto che ha effettuato la comunicazione, esponendone, le ragioni. La nuova verifica viene svolta nel rispetto delle prescrizioni dei precedenti paragrafi. La ulteriore approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento dell'attestato originale di esame «CE del tipo». 7. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, una relazione sui prodotti esplosivi oggetto della presente procedura di verifica. L'organismo notificato comunica altresì agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo» ed i complementi rilasciati e ritirati, e tiene a disposizione degli stessi gli allegati degli attestati. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia di tali attestati e dei loro complementi. B) Procedura per la verifica della conformità al tipo. Tale procedura è relativa alla certificazione di conformità degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II. 1. La procedura è avviata dal fabbricante, da un suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea o dal responsabile dell'introduzione del prodotto esplosivo nel territorio nazionale (richiedente), che presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione. 2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità di ciascun prodotto al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti di sicurezza. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità e appone il marchio CE su ciascun prodotto esplosivo. |
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