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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 21/03/2005, n. 66
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- D. Leg.vo 31/03/2011, n. 55
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Art. 1. - Campo di applicazione |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 e 2710 11 59; b) Combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 41 e utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/CEE e 88/77/CEE; ricadono in tale definizione anche i liquidi derivati dal petrolio compresi nei codici NC2710 19 41 e 2710 19 45, destinati all'uso nei motori ad accensione per compressione di macchine mobili non stradali di cui alla direttiva 97/68/CE, trattori agricoli e forestali di cui alla direttiva 2000/25/CE, imbarcazioni da diporto di cui alla direttiva 94/25/CE e altre navi della navigazione interna; N2 c) commercializzazione: messa a disposizione, sul mercato nazionale, presso i depositi fiscali, i depositi commerciali o gli impianti di distribuzione, dei combustibili di cui alle lettere a) o b), indipendentemente dall'assolvimento dell'accisa; d) deposito fiscale: impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili; e) combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise; f) deposito commerciale: deposito in cui vengono ricevuti, immagazzinati e spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), ad accisa assolta; g) impianto di distribuzione: complesso commerciale unitario, accessibile al pubblico, costituito da una o più pompe di distribuzione, con le relative attrezzature e accessori, ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo le autostrade; “in caso di distribuzione di combustibile diesel tale definizione include anche gli impianti che riforniscono le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna” N3; |
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Art. 3. - Benzina1. È vietata la commercializzazione di benzina non conforme alle specifiche di cui all'Allegato I. 2. Fino al “31 dicembre 2020”N14, fatte salve proroghe stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le imprese di produzione o importazione di combustibili che, direttamente o indirettamente, riforniscono di combustibili gli impianti di distribuzione assicurano la commercializzazione di benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7 per cento ed un tenore massimo di etanolo del 5 per cento e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I, senza l'etichetta prevista dal comma 3, presso almeno il 30 per cento degli impianti di distribuzione di cui sono titolari e degli impianti di titolarità di terzi che espongono il proprio marchio e con i quali hanno un rapporto di fornitura in via esclusiva, presenti in ciascuna provincia. A fini di controllo, tali imprese forniscono agli organi di cui all'articolo 8, comma 5, entro cinque giorni dalla relativa richiesta, l'elenco degli indirizzi di tutti i predetti impianti di distribuzione, evidenziando quelli che commercializzano la benzina pre |
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Art. 4. - Combustibile diesel1. È vietata la commercializzazione di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'Allegato II. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, |
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Art. 5. - Previsione di specifiche più severe1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive, e sentita la Conferenza unificata di cui |
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Art. 6. - Cambiamenti nell'approvvigionamento di oli greggi o prodotti petroliferi1. Nel caso in cui il rispetto delle specifiche di cui agli articoli 3 e 4 sia reso diffic |
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Art. 7. - Obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato: «ISPRA», pubblica annualmente sul proprio sito internet i dati relativi alla qualità di benzina e combustibile diesel commercializzati nell'anno precedente, sulla base di quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 10, comma 2. 2. Entro il 31 agosto di ogni anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche europee, i dati relativi alla qualità ed alla quantità di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno civile precedente, sulla base di una relazione elaborata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambient |
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Art. 7-bis. - Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra1. I fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa nell'anno di riferimento e dell'elettricità fornita nell'anno di riferimento siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento “per i carburanti stabilito nell'allegato V-bis.2. N42 1-bis. Ai fini della quantificazione dell'intensità delle emissioni di gas ad effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'elettricità, i fornitori utilizzano il metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1. I fornitori che sono PMI utilizzano il metodo di calcolo semplificato di cui all'allegato V-bis.1.N33 2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i fornitori trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite del GSE, una relazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sulle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa e dell'elettricità fornita, in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni: |
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Art. 7-ter. - Criteri di sostenibilità per i biocarburanti1. I criteri di sostenibilità che i biocarburanti devono rispettare al fine di cui all'articolo 7-bis, comma 5, sono indicati ai commi da 2 a 6. I criteri si applicano indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del territorio della Comunità. I biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di sostenibilità definiti al comma 2. 2. L'uso dei biocarburanti assicura un risparmio di emissioni di gas a effetto serra pari almeno al: a) 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015; b) 35% fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50% a partire dal 1° gennaio 2018, per gli impianti operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza.N25 |
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Art. 7-quater. - Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti1. Al fine della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui al comma 5, relativamente ad ogni partita di biocarburante ceduta al fornitore, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione della stessa devono aderire al Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti ovvero ad un accordo o ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE. 2. Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, gli operatori economici forniscono le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità e le informazioni di cui al comma 5, in conformità a quanto stabilito dal sistema nazionale di certificazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di recepimento della direttiva 2009/30. 3. Il Sistema nazionale di cui al comma 1 deve garantire che tutti gli operatori economici appartenent |
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Art. 7-quinquies. - Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti |
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Art. 8. - Accertamenti sulla conformità dei combustibili1. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è effettuato, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche avvalendosi dei poteri previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dagli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal Corpo della guardia di finanza. 2. Relativamente ai depositi fiscali, gli uffici dell'Agen |
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Art. 9. - Sanzioni1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, si applica una sanzione amministrativa da 15.000 a 154.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione amministrativa si applica ai gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono triplicate. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori degli impianti di distribuzione e ai gestori di depositi commerciali che commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, o non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6 si applicano le sanzioni previste dal comma 1, ridotte a un terzo nel caso dei depositi commerciali e ridotte a un quinto nel caso degli impianti di distribuzione. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai soggetti tenuti ad assicurare le percentuali di distribuzione provinciale previste dall'articolo 3, comma 2, se le stesse non sono rispettate. Se gli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 2, non sono t |
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Art. 10. - Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, e l'articolo 1 della legge 4 novembre 1997, n. 413, e non trovano applicazione il D.P.C.M. 23 novembre 2000, n. 434, il D.P.C.M. 7 ottobre 1997, n. 397 e il D.P.C.M. 30 gennaio 2002, n. 29, nonché il D.M. 10 febbraio 2000 del Ministro dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 2000, relativo alle metodiche per il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi aromat |
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Allegato I - Specifiche ecologiche della benzina commercializzata e destinata ai veicoli con motore ad accensione comandata
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Allegato II - Specifiche ecologiche del combustibile diesel commercializzato e destinato ai veicoli con motore ad accensione per compressione |
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Allegato IV - Numero di campioni annuo su cui si effettuano gli accertamenti sulla conformità dei combustibili (previsto dall'articolo 8, comma 2, dall'articolo 10, comma 3)1. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane effettuano presso i depositi fiscali gli accertame |
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Allegato V - Metodi di prova e modalità operative per l'accertamento sulla conformità dei combustibili1. Campionamento 1.1. Prelievo 1.1.1. Depositi fiscali e depositi commerciali I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3170 per il campionamento manuale da serbatoio e secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3171 per il campionamento automatico in linea. Per il prelievo si utilizzano contenitori metallici. 1.1.2. Impianti di distribuzione I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalla norma EN 14275 per il campionamento alla pompa presso gli impianti di distribuzione. Per il prelievo è sufficiente l’utilizzo di contenitori metallici anche privi delle caratteristiche di composizione previsti da tale norma EN. 1.1.3. Competenza Il prelievo dei campioni è effettuato dall’autorità competente all’accertamento dell’infrazione.
1.2. Quantità La quantità di benzina o combustibile diesel da campionare è pari a dieci litri da immettere in cinque contenitori da 2,5 litri, riempiti per circa l’80% della loro capienza. I contenitori devono assicurare una tenuta perfetta, essere dotati di tappo con guarnizione e controtappo di plastica ed essere rigorosamente sigillati. Inoltre devono essere dotati di targhetta sulla quale sono riportati almeno i seguenti dati: A) il luogo del prelievo; B) il gestore dell’impianto presso cui è stato effettuato il prelievo del campione; C) la data del prelievo; D) la tipologia di prodotto; E) il serbatoio dal quale è stato effettuato il prelievo, in caso di depositi fiscali e di depositi commerciali, e la pompa di distribuzione, in caso di impianti di distribuzione; F) il soggetto che, eventualmente, rappresenti il gestore nel corso delle attività di prelievo; G) il soggetto incaricato del prelievo. I cinque contenitori devono essere destinati: a) uno al gestore dell’impianto sottoposto ad accertamento o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera F), per finalità difensive; b) uno al laboratorio che effettua le misure ai fini dell’accertamento dell’infrazione ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 689/1981, di seguito denominato laboratorio controllore, individuato ai sensi del paragrafo 1.7; c) tre al soggetto che ha effettuato il prelievo, al fine di essere conservati per l’eventualità della revisione prevista dall’articolo 15, comma 2, della legge n. 689/1981 e per l’eventualità del contenzioso giudiziario previsto dall’articolo 23 di tale legge; su richiesta di tale soggetto, i contenitori possono essere conservati presso il laboratorio controllore, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 1.5.
1.3. Verbale All’atto del prelievo viene redatto, in tre originali, un verbale che deve riportare i dati necessari per l’identificazione univoca del campione. Un originale rimane all’autorità competente all’accertamento dell’infrazione. Un originale viene consegnato al gestore o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera F). L’altro originale viene allegato all’esemplare del campione da inviare al laboratorio controllore.
1.4. Movimentazione dei campioni Durante il prelievo e la movimentazione dei campioni devono essere osservate misure atte a garantirne l’integrità e la sicurezza, con particolare riferimento alle misure concernenti il deposito e il trasporto dei liquidi infiammabili.
1.5. Distribuzione dei campioni Ai fini della distribuzione dei campioni si applicano le seguenti disposizioni: - il contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera b), è inviato al laboratorio controllore insieme al verbale di campionamento; - nel caso in cui sia richiesta la revisione delle analisi ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 689/1981 un contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera c), è inviato al laboratorio competente per tale revisione individuato ai sensi del paragrafo 1.7; - in tutti i casi, i contenitori dei campioni di benzina prelevati durante il periodo estivo, qualora conservati in luogo idoneo diverso da un frigorifero antideflagrante a temperatura compresa tra 4 °C e 10 °C, sono inviati al laboratorio controllore entro cinque giorni dal prelievo.
1.6. Conservazione dei campioni Tutti i contenitori di cui al paragrafo 1.2, lettere b) e c), devono essere conservati in un luogo idoneo, per un periodo non inferiore a novanta giorni e, comunque, fino alla conclusione delle attività di accertamento di cui al presente allegato e, per un contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera c), in caso di accertamento dell’infrazione, fino alla scadenza dei termini previsti per proporre opposizione all’eventuale ordinanza - ingiunzione dell’autorità competente all’irrogazione della sanzione e fino alla conclusione del contenzioso giudiziario seguente a tale opposizione. Per luogo idoneo si intende, in caso di benzina, un luogo almeno ventilato in cui i contenitori non sono esposti alla luce diretta del sole.
1.7. Identificazione dei laboratori Il laboratorio controllore, su delega dell’autorità competente all’accertamento dell’infrazione, è un laboratorio chimico delle dogane o un Ufficio delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane. Il laboratorio che effettua la revisione delle analisi ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 689/1981 è un laboratorio chimico delle dogane o un Ufficio delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, diverso da quello che ha effettuato le misure come laboratorio controllore. Per l’effettuazione delle misure i laboratori chimici delle dogane o gli Uffici delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane possono avvalersi della Stazione Sperimen |
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Allegato V-bis - Norme per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti
A. Valori tipici e standard dei biocarburanti se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni
B. Stima dei valori tipici e standard dei futuri biocarburanti non presenti sul mercato o presenti solo in quantità trascurabili al gennaio 2008, se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni
C. Metodologia 1. Le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall'uso di biocarburanti vengono calcolate secondo la seguente formula:
E = eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr - eee
dove E = il totale delle emissioni derivanti dall'uso del combustibile; eec = le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime; el = le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni; ep = le emissioni derivanti dalla lavorazione; etd = le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione; eu = le emissioni derivanti dal combustibile al momento dell'uso; esca = le riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola; eccs = le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e al sequestro del carbonio; eccr = le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio; eee = le riduzioni di emissioni grazie all'elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione. Non si tiene conto delle emissioni dovute alla produzione di macchinari e apparecchiature. 2. Le emissioni di gas a e |
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Allegato V-bis.1. Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità
Parte I - Elementi utili al calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra per combustibili e elettricità è espressa in termini di grammi equivalenti di biossido di carbonio per megajoule di carburante (gCO2eq/MJ). 1. I gas a effetto serra considerati ai fini del calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili sono il biossido di carbonio (CO2), il protossido di azoto (N2O) e il metano (CH4). Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO2, le emissioni di tali gas sono valutate in termini di emissioni di CO2 equivalente come segue: CO2: 1 CH4: 25 N2O: 298 2. Le emissioni prodotte dalla fabbricazione di macchine e attrezzature utilizzate nell'estrazione, nella produzione, nella raffinazione e nel consumo di combustibili fossili non sono considerate ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra. 3. L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita di tutti i combustibili e dell'elettricità forniti dal fornitore è calcolata secondo la formula seguente: dove s'intende con: a) «#», fornitore di cui all'art. 2, comma 1, lettera i-sexies; b) «x», l'elettricità e i combustibili rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, individuati, questi ultimi, mediante il relativo codice di nomenclatura combinata indicato nei documenti previsti in materia di circolazione dei prodotti sottoposti al regime dell'accisa; c) «MJx», l'energia totale fornita e convertita a partire dai volumi comunicati di combustibile «x», espressa in megajoule. Il calcolo è effettuato come segue: 1) Quantità immessa in consumo, ai sensi della disciplina vigente in materia di accisa, di ciascun combustibile di cui alla lettera b). Le quantità di carburanti e biocarburanti sono convertite nei rispettivi contenuti energetici in base alle densità energetiche di cui all'Allegato I del DM 10 ottobre 2014 e s.m.i. 2) Trattamento simultaneo di combustibili fossili e biocarburanti. Il trattamento consiste in qualsiasi modifica che, nel corso del ciclo di vita del combustibile o dell'elettricità forniti, alteri la struttura molecolare del prodotto. Questo trattamento non prevede l'aggiunta di denaturante. Il quantitativo da considerare dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili di origine non biologica è quello dei biocarburanti dopo il trattamento. La quantità di biocarburante trattato simultaneamente è determinata secondo il bilancio energetico e l'efficienza del processo di trattamento simultaneo di cui all'allegato V-bis (parte C, punto 17). Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili, sono presi in considerazione ai fini del calcolo la quantità e il tipo di ogni biocarburante. Il quantitativo di biocarburante fornito che non risponde ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, paragrafo 1, è computato come combustibile fossile. Le miscele di benzina-etanolo E85 sono calcolate come carburante a sé ai fini dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. 3) Quantità di elettricità consumata. Consiste nella quantità di elettricità consumata dai veicoli stradali o dai motocicli e comunicata dal fornitore al GSE. In alternativa alla sua misurazione diretta, la stessa può essere stimata: a) utilizzando la seguente formula: Elettricità consumata (MJ) = distanza percorsa (km) × efficienza del consumo di elettricità (MJ/km); b) attraverso le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6; d) «riduzione delle emissioni a monte o di upstream (UER)»: consiste nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a monte (Upstream Emission Reduction), espressa in gCO2eq, dichiarata dal fornitore, facoltativamente, se quantificata e comunicata conformemente ai seguenti requisiti. 1. Ammissibilità. Le UER ottenute in qualsiasi paese possono essere considerate per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ascrivibile ai combustibili ricavati da qualsiasi fonte di materia prima e forniti da qualsiasi fornitore. L'uso delle UER per un dato carburante fossile da parte del fornitore è limitato alla parte dei valori medi standard riguardanti le emissioni a monte (upstream) per benzina, diesel, gas naturale compresso o liquefatto o GPL, individuati da |
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Allegato V-bis.2 - Valore di riferimento per i carburanti |
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Allegato V-bis. 3 - Comunicazione alla Commissione1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 2, ogni anno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea i dati aggregati per tutti i combustibili e per l'elettricità immessi sul mercato sul territorio nazionale: a) tipo di combustibile o elettricità; b) volume dei combustibili o quantità di elettricità; c) intensità delle emissioni di gas a effetto serra; d) UER; e) origine; f) luogo di acquisto |
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